Cassazione Civile, Ordinanza n. 00204/2025 del 07/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per un importo di euro 65.430,15 contro una società debitrice e due fideiussori. Uno solo dei fideiussori propose opposizione; il tribunale revocò il decreto ingiuntivo e, all’esito di istruttoria documentale e consulenza tecnica contabile, condannò la banca a pagare a tale fideiussore una somma di euro 8.309,97 oltre interessi, ritenendo sussistente un credito restitutorio da pagamento indebito. La banca aveva nel frattempo ceduto in blocco i crediti deteriorati a una società di cartolarizzazione, che appellò la sola statuizione di condanna in favore del fideiussore. La corte d’appello accolse l’impugnazione, eliminò la condanna restitutoria e condannò l’opponente alle spese. Nel ricorso per cassazione l’interessato dedusse: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la cessionaria non avesse provato la propria legittimazione ad impugnare né l’inclusione del credito nella cessione; 2) violazione dell’art. 100 c.p.c., degli artt. 1260 e 1406 c.c. e della disciplina sulla cartolarizzazione, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel ritenere sufficiente la cessione pro soluto e nel considerare superata la questione della titolarità del diritto di impugnare; 3) violazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c., censurando l’affermazione della corte d’appello secondo cui in primo grado non era stata proposta una domanda di ripetizione di indebito e che, comunque, non vi era prova di pagamenti eseguiti in forza della fideiussione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il cessionario in blocco ex art. 58 TUB deve provare l’inclusione del credito nell’operazione, salvo riconoscimento della controparte, ma che nel caso concreto la corte d’appello aveva correttamente rilevato la mancata specifica contestazione dell’inclusione del credito nella cessione e che l’accertamento sull’inserimento dei crediti ceduti è riservato al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio della decisione, fondata sia sulla cessione del credito deteriorato sia sull’insussistenza, in fatto, di un pagamento indebito. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che non risultava provato né adeguatamente allegato, nel giudizio di merito, un pagamento indebito da parte del ricorrente, essendo rimasta controversa l’efficacia degli esiti della consulenza tecnica e non essendo stato dimostrato il titolo della ripetizione; ha inoltre precisato, in via di completamento, che i crediti cartolarizzati costituiscono patrimonio separato e che il debitore ceduto non può opporre al cessionario domande fondate su crediti verso il cedente derivanti dal rapporto originario. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della corte d’appello che aveva accolto l’impugnazione della società cessionaria, espunto la condanna restitutoria pronunciata in primo grado e posto le spese del grado a carico dell’opponente. In sede di legittimità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell’onere della prova in tema di legittimazione della cessionaria e di inclusione del credito nell’operazione di cessione in blocco
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare l’uso delle risultanze istruttorie e l’asserito riconoscimento della cessione; la censura è stata ritenuta infondata
art. 100 c.p.c.
richiamato con riferimento all’interesse ad agire e alla titolarità del diritto di impugnare
artt. 1260 e 1406 c.c.
richiamati dal ricorrente per contestare la cessione e la legittimazione della cessionaria, ma non ritenuti decisivi
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
la cessionaria che agisce come successore a titolo particolare deve dimostrare l’inclusione del credito nella cessione in blocco, salvo riconoscimento della controparte
L. n. 130 del 1999
richiamata per la disciplina della cartolarizzazione e per affermare che i crediti cartolarizzati costituiscono patrimonio separato destinato al soddisfacimento dei titoli emessi
Reg. UE n. 2017/2402
evocato nel motivo di ricorso; non assume rilievo decisivo nella motivazione
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare ultrapetizione o omissione di pronuncia sulla domanda di ripetizione di indebito
art. 345 c.p.c.
invocato per censurare la valutazione della domanda di ripetizione in appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio introdotto dal cessionario di un credito ceduto in blocco, il cessionario deve provare l’inclusione del credito nella cessione, ma tale prova può risultare anche dalla mancata specifica contestazione della controparte; l’accertamento dell’inclusione è rimesso al giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non confronta la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e colpisce argomenti secondari o non decisivi.
- La domanda di ripetizione di indebito richiede l’allegazione e la prova di un pagamento effettivamente eseguito e della sua indebitezza; in mancanza di prova del pagamento, il titolo restitutorio resta indimostrato.
- Nelle operazioni di cartolarizzazione, i crediti ceduti costituiscono patrimonio separato della società veicolo, destinato esclusivamente alla soddisfazione dei portatori dei titoli e ai costi dell’operazione; ne deriva che il debitore ceduto non può far valere contro il cessionario pretese fondate su crediti verso il cedente derivanti dal rapporto originario, se incompatibili con tale disciplina.
- In sede di legittimità, la contestazione della valutazione delle prove e degli esiti della consulenza tecnica non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del merito, se la sentenza impugnata ha già accertato in modo coerente la mancanza di prova del fatto costitutivo della pretesa.
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