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Sentenza

Sentenza n. 1193/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza ex art. 27, comma 3 d.P.R. n. 380/2001 con cui veniva disposta la “sospensione cautelativa dei lavori limitatamente alla costruzione del terrazzo da asservire all'unità immobiliare sita in Piazza della Vittoria e contraddistinta al foglio 4, mappale 123, sub 602” del 27 febbraio 2021, notificata il 2 marzo 2021 prot. n. 1848; - della disposizione prot. n. 2909 emessa il 30 marzo 2021, con cui veniva comunicato l'avvio del procedimento di revoca in autotutela dell'annullamento della “S.C.I.A. in atti al prot. N. 10605 del 02.12.2020”; - dell'allegato 3 al Regolamento Edilizio del Comune di Marciana Marina, di cui viene eccepita la violazione, in quanto giuridicamente inesistente e falso quanto alla copia autentica inviata in forma cartacea; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; nonché per la condanna al risarcimento, in forma specifica o per equivalente, del danno ingiusto subito dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati. per quanto riguarda i motivi aggiunti del 2.07.2021: - della determinazione dirigenziale del Comune di Marciana Marina prot. n. 4120 del 5 maggio 2021.

Giustizia amministrativa202100588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di sospensione cautelativa dei lavori, comunicazione di avvio del procedimento di declaratoria di inefficacia della SCIA e successivo provvedimento di inefficacia della SCIA con ingiunzione di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di sospensione dei lavori relativi alla realizzazione di un terrazzo, la comunicazione di avvio del procedimento diretto alla declaratoria di inefficacia della SCIA edilizia e, con motivi aggiunti, la determinazione dirigenziale che, previa declaratoria di inefficacia della SCIA, ha ordinato la demolizione delle opere eseguite. Ha inoltre contestato l’allegato 3 al regolamento edilizio comunale, deducendone l’inesistenza giuridica e la falsità della copia autentica trasmessa in forma cartacea, e ha chiesto il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso introduttivo e ha chiesto il rigetto dei gravami. Nelle more del giudizio il Comune ha eseguito la demolizione in danno dell’abuso, recuperando le spese dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché la demolizione eseguita dal Comune non ha soddisfatto l’interesse azionato, e ha escluso anche l’improcedibilità complessiva, poiché permaneva l’interesse alla decisione sulla domanda risarcitoria. Ha tuttavia dichiarato improcedibile, per carenza sopravvenuta di interesse, la parte del ricorso introduttivo relativa all’ordinanza di sospensione dei lavori, divenuta inefficace a seguito dell’adozione del provvedimento di declaratoria di inefficacia della SCIA e di ingiunzione alla demolizione. Ha dichiarato inammissibili, per difetto originario di interesse, le impugnazioni della comunicazione di avvio del procedimento e degli altri atti endoprocedimentali, privi di immediata lesività. Ha rigettato il ricorso per motivi aggiunti: la dedotta falsità documentale è risultata smentita in fatto e, comunque, avrebbe dovuto essere fatta valere mediante querela di falso, non proposta dalla ricorrente. Ha rigettato anche la domanda risarcitoria, poiché la legittimità dei provvedimenti impugnati esclude l’ingiustizia del danno e la ricorrente non ha allegato né provato gli ulteriori elementi costitutivi dell’illecito imputato al Comune. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001

    sospensione cautelativa dei lavori

    La disposizione costituisce la base normativa dell’ordinanza comunale di sospensione dei lavori, la cui impugnazione è stata dichiarata improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse dopo l’adozione del successivo provvedimento di inefficacia della SCIA e di demolizione.

  • SCIA edilizia

    S.C.I.A. in atti al prot. N. 10605 del 02.12.2020

    La declaratoria di inefficacia della SCIA e la conseguente ingiunzione di demolizione hanno reso inefficace l’originaria ordinanza di sospensione dei lavori e costituito l’oggetto del ricorso per motivi aggiunti.

Massime di principio

  • L’impugnazione di un atto di sospensione dei lavori diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’atto perde efficacia in conseguenza dell’adozione del successivo provvedimento che definisce il procedimento edilizio e ordina la demolizione delle opere.
  • La comunicazione di avvio del procedimento e gli altri atti endoprocedimentali sono privi di immediata lesività e non possono essere autonomamente impugnati, salvo che producano una lesione attuale e diretta della posizione giuridica del destinatario.
  • La demolizione d’ufficio dell’opera abusiva, eseguita dall’amministrazione nelle more del giudizio, non determina di per sé la cessazione della materia del contendere quando non soddisfa l’interesse azionato e permane una domanda risarcitoria fondata sull’illegittimità degli atti impugnati.
  • La falsità di un documento avente efficacia probatoria privilegiata non può essere utilmente dedotta nel giudizio amministrativo mediante una mera contestazione, ma deve essere fatta valere attraverso la querela di falso quando ne ricorrano i presupposti.
  • La domanda risarcitoria per attività amministrativa illegittima richiede, oltre all’illegittimità dell’azione amministrativa, la sussistenza di un danno ingiusto e l’allegazione e prova degli ulteriori elementi costitutivi dell’illecito, inclusi danno e nesso causale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSCIA e liberalizzazioniInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativa

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