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Ordinanza

Ordinanza n. 49/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l’accertamento previa adozione di idonea misura cautelare: - dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere in senso favorevole all'istanza dei ricorrenti per la presa in carico in via diretta o indiretta del minore -OMISSIS- per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/2015; - del diritto al risarcimento del danno;

Giustizia amministrativa202600083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego o mancata presa in carico, diretta o indiretta, del minore per terapia con metodologia ABA

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di provvedere favorevolmente alla presa in carico del minore per la terapia con metodologia ABA, ai sensi della legge n. 134/2015, nonché il risarcimento dei danni. È stata proposta anche domanda cautelare. La controversia richiede di verificare l'effettivo stato clinico del minore, la coerenza della diagnosi formulata dall'ASP nel novembre 2022 con tale stato, l'appropriatezza scientifica della terapia ABA rispetto alle condizioni del minore e alle altre terapie prescritte o praticate dall'ASP, nonché la durata e il numero di ore settimanali del trattamento eventualmente necessario.

La decisione

Il TAR non ha deciso definitivamente né la domanda di accertamento né quella risarcitoria e ha riservato ogni decisione, in rito e nel merito. Quanto alla cautelare, ha ritenuto che le esigenze del minore potessero essere soddisfatte mediante la celere fissazione dell'udienza pubblica di merito, fissata per il 18 novembre 2026, nella quale sarà esaminata anche la domanda risarcitoria. Ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 67 c.p.a., affidando al consulente quesiti sull'inquadramento clinico del minore, sull'appropriatezza scientifica della terapia richiesta, sulla sua inerenza alle condizioni cliniche e sulla durata e intensità del trattamento. Ha posto a carico della parte ricorrente l'anticipazione di 500 euro, oltre accessori, sul compenso del CTU e ha imposto alla stessa parte ulteriori incombenti documentali sulla terapia riabilitativa già erogata, con deposito separato dei documenti e foliario dettagliato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell'ASP, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare; il giudice ha ritenuto sufficiente, per tutelare le esigenze rappresentate, la celere fissazione dell'udienza di merito.

  • art. 67 c.p.a.

    Consente la disposizione della consulenza tecnica d'ufficio e disciplina i relativi adempimenti e termini processuali.

  • art. 193 c.p.c.

    Richiamato per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, da rendere mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale.

  • L. 134/2015

    Invocata dalla parte ricorrente quale base normativa della pretesa alla presa in carico terapeutica del minore.

  • artt. 6, par. 1, lett. f), 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela della riservatezza delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando la decisione sulla spettanza di una prestazione sanitaria dipende dall'accertamento specialistico dello stato di salute dell'interessato e dell'appropriatezza della terapia richiesta, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 67 c.p.a., formulando quesiti anche in relazione alle linee guida scientifiche vigenti.
  • Nella fase cautelare, qualora le esigenze dell'interessato possano essere adeguatamente salvaguardate mediante la celere fissazione dell'udienza di merito, il giudice può non adottare una misura cautelare tipica e fissare direttamente la discussione del ricorso, riservando al merito anche l'esame della domanda risarcitoria.
  • Quando il giudice dispone una consulenza tecnica d'ufficio, può porre provvisoriamente a carico della parte ricorrente l'anticipazione del compenso del consulente, senza pregiudicare la definitiva regolazione delle spese e degli oneri processuali.
  • La documentazione contabile e sanitaria rilevante per la decisione deve essere prodotta in modo ordinato, con deposito dei singoli documenti e foliario dettagliato, così da consentire un effettivo esame del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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