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Interpello

Risposta n. 50 del 12/02/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia non condivide la tesi dell’istante: l’Extra-Rendimento è parte del corrispettivo per la cessione della partecipazione nella società semplice e non mantiene natura di reddito di capitale. La liquidazione diretta dal Fondo è solo una modalità tecnica di pagamento; fiscalmente l’importo è un reddito diverso ex artt. 67 e 68 TUIR.

Cessione di quote di società semplice collegate a Quote C di un fondo e qualificazione fiscale dell’Extra-Rendimento.

Il quesito

L’istante chiede se l’importo commisurato all’Extra-Rendimento, incassato dopo la cessione della quota nella società semplice e liquidato direttamente dal Fondo, debba essere imputato originariamente a lei come reddito di capitale soggetto a ritenuta ex art. 26-quinquies d.P.R. 600/1973, anziché ai manager cessionari come corrispettivo della cessione.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conclude che gli importi percepiti dall’istante per la cessione della partecipazione nella società semplice, anche se commisurati all’Extra-Rendimento e pagati direttamente dal Fondo, sono corrispettivi di cessione e quindi redditi diversi ex artt. 67 e 68 TUIR, non redditi di capitale soggetti a ritenuta del 26% ex art. 26-quinquies d.P.R. 600/1973.

Cessione quote di società semplice e qualificazione fiscale dell’Extra-Rendimento

L’interpello riguarda la tassazione delle somme percepite da una ex manager di una SGR in relazione alla cessione della propria partecipazione in una società semplice utilizzata per detenere Quote C di un fondo mobiliare chiuso. Il nodo centrale è stabilire se l’Extra-Rendimento maturato sulle Quote C conservi natura di reddito di capitale in capo all’istante oppure debba essere trattato come corrispettivo della cessione della partecipazione.

Fattispecie e struttura dell’operazione

La contribuente aveva sottoscritto, in qualità di manager della SGR, alcune Quote C del Fondo tramite una società semplice che non svolgeva attività d’impresa e che era stata costituita proprio per la sottoscrizione, l’acquisto e la detenzione di tali quote. Il regolamento del Fondo prevedeva che le Quote C attribuissero un diritto a partecipare in misura più che proporzionale agli utili eccedenti un rendimento minimo stabilito ex ante, secondo la logica del carried interest, una volta rimborsato il capitale agli altri investitori e raggiunta la remunerazione minima.

L’Accordo quadro tra SGR, società semplice e soci disciplinava anche le modalità di contribuzione e di uscita:

  • la società semplice riceveva le richieste di versamento e le effettuava nei limiti dei versamenti ricevuti dai soci manager;
  • non vi era solidarietà tra i soci, né tra società semplice e soci, per le obbligazioni di conferimento;
  • la detenzione della partecipazione nella società semplice e la cessione delle Quote C erano strettamente collegate al rapporto di lavoro con la SGR;
  • solo i manager potevano detenere Quote C tramite la società semplice;
  • la qualità di uscente poteva essere qualificata come Good Leaver o Bad Leaver dal Consiglio di Amministrazione della SGR.

Il meccanismo di uscita del Good Leaver

Nel caso dell’istante, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la SGR e il riconoscimento della qualifica di good leaver, è stata ceduta la quota di partecipazione nella società semplice ad altri soci. L’Accordo prevedeva che il prezzo di uscita fosse composto da:

  • una componente legata al minore tra valore nominale e valore di mercato della quota, più il rendimento ordinario maturato e ulteriori componenti del valore nominale;
  • una componente alternativa legata alla stima della performance fee o alla performance fee effettiva nei limiti delle distribuzioni effettuate dal Fondo, cioè l’"Alternativa del Leaver".

Optando per tale alternativa, gli accordi stabilivano che gli importi spettanti al Leaver, fino a concorrenza delle distribuzioni del Fondo, potessero essere liquidati direttamente dal Fondo, anziché passare materialmente dai soci cessionari.

Quesito posto all’Agenzia

L’istante chiede conferma che il provento da riscatto delle Quote C, collegato alla quota nella società semplice, sia ascrivibile in via originaria direttamente a lei e non ai manager cessionari. Di conseguenza, l’importo commisurato all’Extra-Rendimento dovrebbe, secondo la contribuente, qualificarsi come reddito di capitale e subire la ritenuta a titolo d’imposta del 26% prevista dall’art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973.

Soluzione interpretativa proposta dalla contribuente

La contribuente sostiene che, in base ai rapporti contrattuali tra SGR, società semplice e manager, il diritto all’Extra-Rendimento sia rimasto in capo a lei anche dopo la cessione della quota nella società semplice. Per tale ragione, gli importi correlati alla performance fee non dovrebbero transitare fiscalmente né dalla società semplice né dai manager cessionari, ma dovrebbero essere imputati direttamente alla stessa istante come redditi di capitale.

Normativa e precedenti richiamati

Nel testo vengono richiamati, tra gli altri:

  • l’art. 26-quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in tema di ritenuta sui proventi di organismi di investimento;
  • gli artt. 1, 3 e 5 del TUIR, invocati dall’istante per la qualificazione del provento;
  • gli artt. 67 e 68 del TUIR, richiamati dall’Agenzia per la qualificazione finale come reddito diverso;
  • l’art. 60 del d.l. n. 50/2017 sul regime del carried interest;
  • una precedente risposta a interpello resa alla medesima SGR, nella quale gli importi riferibili alle Quote C erano stati qualificati come redditi di natura finanziaria.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia, in via preliminare, precisa che la risposta riguarda solo la posizione concreta e personale dell’istante e non coinvolge valutazioni sul comportamento degli altri soggetti della vicenda.

Nel merito, l’Ufficio osserva che, dopo la perdita della qualifica di manager e il riconoscimento come good leaver, si applicano le condizioni di uscita previste dall’art. 9 dell’Accordo quadro. In particolare, il prezzo dovuto dagli altri soci al good leaver comprende una parte riferita al nominale versato, una parte riferita al rendimento ordinario maturato e una ulteriore componente commisurata all’Extra-Rendimento o performance fee effettiva.

Secondo l’Agenzia, tali importi hanno natura di corrispettivo per la cessione della partecipazione nella società semplice detenuta a valere sulle Quote C. Non rileva che:

  • una parte del corrispettivo sia corrisposta in un momento successivo al trasferimento;
  • l’importo sia parametrato all’Extra-Rendimento distribuito dal Fondo;
  • il pagamento avvenga direttamente dal Fondo all’istante.

Quest’ultimo elemento è qualificato come mera semplificazione delle movimentazioni finanziarie, derivante dagli accordi tra le parti, e non altera la natura fiscale delle somme.

Conclusioni operative

Per l’Agenzia delle Entrate, gli importi percepiti dall’istante devono essere trattati come redditi diversi ai sensi degli artt. 67 e 68 TUIR. Non trova applicazione la ritenuta del 26% ex art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973, perché non si tratta di redditi di capitale ma di corrispettivi connessi alla cessione della partecipazione.

Resta comunque salva la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di effettuare controlli e di riqualificare diversamente la fattispecie se emergessero altri atti, fatti o negozi non rappresentati oppure rappresentati in modo non conforme alla realtà.

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