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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24366/2021 del 09/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa per l'anno 2012, con recupero di maggiori Irpef, Irap e Iva, a seguito di verifica fiscale presso un bar in cui erano stati rinvenuti apparecchi da gioco privi del nulla osta di cui all'art. 38 della legge n. 388/2000 e non collegati alla rete. I contribuenti, quali ex soci della società cessata, avevano impugnato l'atto deducendo l'illegittimità della pretesa e sostenendo che gli apparecchi erano stati consegnati solo il 20 giugno 2012, per cui l'illecito non poteva essere anteriore a tale data; a supporto avevano prodotto il documento di trasporto. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso ritenendo provata la decorrenza dell'illecito; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, valorizzando il documento di trasporto come scrittura privata idonea a dimostrare il momento di effettiva disponibilità degli apparecchi e ponendo a carico dell'Ufficio la prova contraria. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2704 c.c. e dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, in combinato disposto con l'art. 2729 c.c. e l'art. 115 c.p.c., sostenendo che un documento non autenticato non può provare con certezza la data di consegna verso i terzi se non assistito da ulteriori elementi idonei a conferire data certa; lamentava quindi che la CTR avesse fondato la decisione sul solo documento di trasporto, senza la fattura e senza altri riscontri sulla data di formazione del documento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che il documento di trasporto, in assenza di una delle forme legali o di altro fatto idoneo a rendere certa la data ai sensi dell'art. 2704 c.c., non può essere utilizzato, nei confronti dei terzi, come prova certa della data di consegna o formazione del documento stesso. Poiché la CTR aveva attribuito al solo documento di trasporto valenza probatoria decisiva, senza verificare la sussistenza di elementi idonei a conferire data certa, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    "La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento"

    La scrittura privata non autenticata non ha data certa opponibile ai terzi se non nei casi tipici previsti dalla norma o in presenza di altro fatto idoneo a stabilire con certezza l'anteriorità della formazione del documento.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato quale norma di legittimazione dell'accertamento fiscale contestato, in combinato disposto con le norme probatorie invocate dall'Ufficio.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura sulla valutazione delle presunzioni e degli elementi probatori.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la decisione che avrebbe valorizzato un documento privo di adeguato riscontro probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 38 L. n. 388/2000

    Norma sostanziale menzionata per descrivere il nulla osta mancante sugli apparecchi da gioco oggetto della verifica fiscale.

  • art. 98 l. fall.

    Richiamato in un precedente giurisprudenziale citato dalla Corte a sostegno del principio sulla data certa dei documenti.

Massime di principio

  • Ai fini dell'opponibilità ai terzi, una scrittura privata non autenticata non può fondare da sola la certezza della data di formazione o di consegna del bene, salvo che la data risulti da uno dei fatti tipici previsti dall'art. 2704 c.c. o da altro fatto idoneo a conferire analoga certezza.
  • Il documento di trasporto, se privo di data certa o di ulteriori riscontri oggettivi, non è sufficiente a dimostrare nei confronti dell'Amministrazione finanziaria la data di effettiva disponibilità del bene o della prestazione documentata.
  • Quando la parte contribuente oppone all'Ufficio un documento privato per contestare la decorrenza di un illecito fiscale, il giudice deve verificare la sussistenza della data certa; in mancanza, non può trasferire automaticamente sull'Amministrazione l'onere di provare il contrario.
  • La valutazione della prova documentale deve rispettare il regime legale della data certa: la mera produzione in giudizio di un documento non autenticato non equivale, di per sé, a prova certa della sua anteriorità rispetto ai terzi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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