Sentenza n. 4851/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: • della Determina del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Presenzano n. 105 del 24.2.2026, comunicata in pari data, con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della società Amato Costruzioni s.r.l. Unipersonale della procedura telematica aperta per l'affidamento dei “Lavori di Ampliamento Rete Fognaria e Trattamento Acque Reflue lungo la SS85 Venafrana da Area PIP Direzione Vairano” (CIG: B89A6688C0); • dei verbali di gara tutti e, segnatamente: - del Verbale di Gara n. 5 del 29.1.2026, nella parte in cui ha approvato la graduatoria finale, collocando al primo posto la società Amato Costruzioni s.r.l. Unipersonale e al secondo posto l'odierna ricorrente; - del Verbale di Gara n. 4 del 12.1.2026, nella parte in cui la Commissione ha proceduto alla valutazione dell'offerta tecnica della società Amato Costruzioni s.r.l. Unipersonale, attribuendole il punteggio di 60,820 per l'offerta tecnica; - dei Verbali di Gara n. 1 del 28.11.2025, n. 2 del 3.12.2025 e n. 3 del 18.12.2025, nella parte in cui hanno disposto l'ammissione alla gara della società Amato Costruzioni s.r.l. Unipersonale; • di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; e per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto, ove medio tempore stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., con conseguente diritto della ricorrente al subentro nel medesimo; in via gradata, per il risarcimento del danno per equivalente, da mancata aggiudicazione, ex artt. 30 e 34 del D.lgs. n. 104/2010; quanto ai motivi aggiunti depositati il 18/5/2026: • della Determina del Responsabile di Area n. 143 dell'11.5.2026, comunicata in pari data, con cui il Comune di Presenzano ha disposto la conclusione del procedimento di annullamento in autotutela e la conseguente conferma dell’aggiudicazione definitiva dei “Lavori di Ampliamento Rete Fognaria e Trattamento Acque Reflue lungo la SS85 Venafrana da Area PIP Direzione Vairano” (CIG: B89A6688C0) in favore della società Amato Costruzioni s.r.l. Unipersonale; • della presupposta comunicazione di conclusione del procedimento di annullamento in autotutela dell'11.5.2026; • ed ancora della Determina di aggiudicazione definitiva n. 62 del 24.2.2026, già impugnata con ricorso introduttivo e qui nuovamente gravata, per illegittimità derivata dalla statuizione di conferma; • nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi quelli già impugnati con il ricorso introduttivo; per la declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto, ove medio tempore stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., con conseguente diritto al subentro della ricorrente; in via subordinata, per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente, da mancata aggiudicazione e per perdita di chance.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva di una gara per lavori di ampliamento della rete fognaria e trattamento delle acque reflue, unitamente ai verbali di ammissione, valutazione dell'offerta tecnica e graduatoria, nonché al successivo provvedimento di conferma dell'aggiudicazione in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata in una procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha impugnato l'aggiudicazione alla controinteressata deducendo due motivi. In primo luogo, ha sostenuto che le migliorie contenute nell'offerta tecnica, relative a opere fognarie, idrauliche, impiantistiche, viarie e di sicurezza, avrebbero dovuto essere redatte e sottoscritte da un ingegnere, mentre risultavano sottoscritte da un geometra, in ragione dei limiti delle competenze professionali di quest'ultimo. Ha chiesto quindi l'esclusione dell'aggiudicataria o, in subordine, l'azzeramento del punteggio attribuito alle migliorie. In secondo luogo, ha dedotto l'illegittimità dell'ammissione dell'aggiudicataria per la mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria. Dopo che la stazione appaltante aveva avviato un procedimento di annullamento in autotutela, conclusosi con la conferma dell'aggiudicazione, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti contestando il ricorso al soccorso istruttorio e sostenendo che la firma digitale apposta sul contratto non avrebbe dimostrato con certezza la data anteriore alla scadenza per la presentazione delle offerte. Sono state inoltre proposte domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro, nonché domande risarcitorie per mancata aggiudicazione e perdita di chance.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Quanto al primo motivo, ha distinto tra la competenza professionale necessaria per la successiva modifica e approvazione del progetto esecutivo e quella richiesta per la mera descrizione delle migliorie nell'offerta tecnica. Le proposte dell'aggiudicataria consistevano in aggiunte, sostituzioni e miglioramenti prestazionali basati sulla scelta di materiali o modalità esecutive diverse, senza elaborazione di calcoli statici o strutturali né presentazione di autonomi elaborati progettuali. Pertanto, era sufficiente la sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato competente, non essendo necessaria la qualifica di ingegnere; l'eventuale rielaborazione progettuale richiesta nella fase esecutiva avrebbe dovuto essere sottoscritta dal professionista competente in quella fase. Quanto al secondo motivo, il disciplinare prevedeva espressamente la sanabilità mediante soccorso istruttorio della mancata produzione del contratto di avvalimento, purché il contratto fosse stato stipulato prima della scadenza e tale circostanza fosse comprovabile con data certa. Il contratto risultava sottoscritto digitalmente il 13 novembre 2025, anteriormente al termine del 17 novembre 2025; la pretesa di ulteriori elementi, quali marcatura temporale o trasmissione via PEC, è stata ritenuta eccessivamente formalistica, non essendo contestata la data della firma. La conferma dell'aggiudicazione è stata quindi ritenuta legittima. Sono state respinte conseguentemente anche le domande di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento, quest'ultimo incompatibile con l'accertata legittimità dell'azione amministrativa. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 51 R.D. n. 2537/1925
Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
La disposizione non comporta che ogni descrizione di migliorie in una gara per lavori idraulici debba essere sottoscritta da un ingegnere; la qualifica è necessaria per elaborazioni progettuali e calcoli propriamente tecnici, mentre la mera descrizione di migliorie non progettuali può essere sottoscritta da un tecnico abilitato competente.
art. 16 R.D. n. 274/1929
progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione.
I limiti della professione di geometra vanno valutati in relazione alla rilevanza concreta dell'attività svolta; la competenza non è esclusa in via generale per ogni attività con profili idraulici quando non siano svolti calcoli statici o strutturali.
art. 7 del disciplinare di gara
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
La mancata produzione del contratto di avvalimento può essere sanata se il contratto era già perfezionato prima della scadenza per la presentazione delle offerte e la data anteriore è comprovabile.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Le domande di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro sono state respinte in conseguenza del rigetto dell'impugnazione dell'aggiudicazione.
artt. 30 e 34 c.p.a.
Il risarcimento per mancata aggiudicazione o perdita di chance non è configurabile quando l'attività amministrativa lesiva dedotta è ritenuta legittima.
Massime di principio
- Nelle gare per lavori, la descrizione delle migliorie nell'offerta tecnica non costituisce necessariamente un autonomo elaborato progettuale e non richiede, per ciò solo, la sottoscrizione di un ingegnere; tale qualifica è necessaria per la successiva elaborazione, modifica e approvazione del progetto esecutivo quando siano richiesti calcoli statici, strutturali o altre elaborazioni riservate.
- La competenza del geometra nella predisposizione dell'offerta tecnica va valutata in concreto, con riguardo al contenuto effettivo delle migliorie: essa può sussistere quando le proposte consistano in scelte di materiali, sostituzioni, aggiunte o modalità esecutive migliorative senza elaborazione di calcoli statici o strutturali.
- Quando la lex specialis prevede espressamente che la mancata produzione del contratto di avvalimento sia sanabile mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione è ammissibile se il contratto era stato stipulato prima della scadenza per la presentazione dell'offerta e tale anteriorità è comprovabile con data certa.
- La sottoscrizione digitale del contratto di avvalimento, non contestata quanto alla data e anteriore alla scadenza per la presentazione delle offerte, può comprovare il perfezionamento tempestivo del contratto; non possono essere richiesti ulteriori formalismi, come marcatura temporale o trasmissione via PEC, in assenza di una concreta contestazione della data.
- Il rigetto dell'impugnazione dell'aggiudicazione comporta il rigetto delle domande consequenziali di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento del danno da mancata aggiudicazione o perdita di chance.
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