Sentenza del 16/02/2017 n. 682 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della cartella di pagamento perché priva dell'indicazione dei calcoli dettagliati relativi agli interessi di mora. La questione riguardava se tali calcoli dovessero essere esplicitati nella cartella oppure se fosse sufficiente l'applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa e dal decreto ministeriale previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. La cartella è stata considerata legittima anche senza l'indicazione analitica dei calcoli degli interessi di mora, poiché il relativo tasso e i criteri di determinazione sono fissati con decreto del Ministero delle Finanze, avente portata generale e conoscibile dai destinatari. Pertanto, non è necessaria una specifica esposizione matematica degli interessi nella cartella, purché l'importo richiesto sia determinato secondo i parametri normativi applicabili.
Norme richiamate
Art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973
La norma disciplina gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo e prevede che il relativo tasso sia determinato con decreto ministeriale. Poiché il decreto ha natura generale e normativa, la cartella non deve necessariamente riportare il dettaglio dei calcoli degli interessi.
Massime di principio
- La mancata indicazione analitica dei calcoli degli interessi di mora non rende automaticamente illegittima una cartella di pagamento quando tasso e criteri di calcolo sono stabiliti da una norma o da un atto generale richiamabile.
- Per contestare validamente gli interessi non è normalmente sufficiente lamentare l'assenza del dettaglio matematico: occorre dimostrare l'applicazione di un tasso errato, di un periodo sbagliato o di criteri difformi dalla normativa.
- La cartella deve comunque consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di verificare la correttezza dell'importo richiesto; l'assenza di dettagli potrebbe assumere rilievo se impedisse concretamente tale verifica.
- Gli atti normativi di portata generale, come i decreti che fissano i tassi degli interessi, si presumono conoscibili e non devono necessariamente essere integralmente riprodotti nella cartella.
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