Ordinanza n. 209/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso pubblico per la procedura comparativa ad evidenza pubblica finalizzata al rilascio di una concessione demaniale marittima per il posizionamento di un pontile e del relativo specchio acqueo asservito
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’avviso pubblico regionale e gli atti presupposti, connessi e consequenziali, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. Ha dedotto, in particolare, il difetto dei necessari titoli edilizi e paesaggistici e la violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e par condicio, assumendo che la procedura comparativa fosse illegittima. Il giudizio cautelare è stato deciso sulla base di una valutazione sommaria propria della fase incidentale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Quanto alla censura relativa alla mancanza dei titoli edilizi e paesaggistici, ha rilevato che, ai sensi dell’art. 18 della deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2019, n. 49/19, recante le direttive di attuazione del SUAPE, quando sia previsto il previo svolgimento di una gara pubblica, il procedimento SUAPE per il rilascio dei titoli necessari è posticipato all’esito della gara. Quanto alla dedotta violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e par condicio, ha ritenuto che non trovasse riscontro nel contenuto dell’avviso, che descriveva adeguatamente l’intervento. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare e consente al giudice di valutare, in via sommaria, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 18 Deliberazione della Giunta regionale Sardegna 5 dicembre 2019, n. 49/19
Quando l’intervento è subordinato al previo svolgimento di una gara pubblica, il procedimento SUAPE per il rilascio dei titoli edilizi e paesaggistici necessari è posticipato all’esito della gara.
Massime di principio
- Quando una procedura pubblica costituisce il presupposto per l’individuazione del soggetto che potrà realizzare un intervento, il procedimento SUAPE per il rilascio dei titoli edilizi e paesaggistici necessari può essere posticipato all’esito della gara, secondo la disciplina regionale applicabile.
- In sede cautelare, la censura relativa alla violazione dei principi di concorrenza, trasparenza e par condicio non presenta fumus boni iuris quando il bando descrive in modo adeguato e sufficientemente determinato l’intervento oggetto della procedura comparativa.
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