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Sentenza

Sentenza del 28/11/2016 n. 7516 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Atto impositivo - Funzionario terza area - Capo Ufficio - Delega conferita - Legittimità firma apposta - Rileva - Obbligo allegazione delega - Esclusione - Fase processuale - Soggetto contribuente - Eccezione omesso conferimento - Ente impositore - Obbligo esibizione - Sussiste - Deposito fascicolo - Onere probatorio - Compiuto assolvimento - Respingimento eccezione formulata - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’eccezione è stata respinta. La delega di firma non deve necessariamente essere allegata all’atto impositivo. Tuttavia, se il contribuente contesta in giudizio il conferimento della delega, l’Amministrazione deve esibirla e depositarla nel fascicolo processuale. Nel caso esaminato tale onere è stato assolto, poiché l’ente impositore ha prodotto la delega, dimostrando la legittimità della sottoscrizione dell’atto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha eccepito che l’atto impositivo fosse invalido perché sottoscritto da un funzionario di terza area senza che fosse allegata all’atto la delega conferita dal Capo dell’Ufficio. La contestazione riguardava quindi sia la legittimità della firma sia l’assenza della delega tra gli allegati dell’atto.

Norme richiamate

  • Art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    Rileva ai fini della possibilità di attribuire funzioni e responsabilità mediante delega nell’ambito dell’organizzazione amministrativa.

  • Art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina la sottoscrizione degli avvisi di accertamento e consente che l’atto sia firmato da un funzionario legittimato, anche in virtù di una delega del responsabile dell’ufficio.

Massime di principio

  • La mancata allegazione della delega di firma all’atto impositivo non determina automaticamente l’invalidità dell’atto.
  • Se il contribuente contesta specificamente l’esistenza o la validità della delega, l’Amministrazione deve produrla nel processo per dimostrare la legittimazione del firmatario.
  • La produzione della delega nel fascicolo processuale può essere sufficiente ad assolvere l’onere probatorio dell’ente impositore, anche se la delega non era allegata originariamente all’atto.
  • In casi analoghi, la contestazione del contribuente è destinata a essere respinta quando l’Amministrazione dimostri documentalmente che il funzionario disponeva effettivamente dei poteri di firma.

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