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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48895/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per lesioni volontarie aggravate (ferimento con arma da fuoco). Ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 442 c.p.p. per la mancata applicazione della diminuente processuale dovuta alla scelta del rito abbreviato dopo che la Corte aveva rideterminato la pena; 2) vizio di motivazione e travisamento delle risultanze in relazione al diniego della scriminante della legittima difesa (contestando la ricostruzione di fatti quali la visibilità dell'arma, il comportamento della parte offesa e la possibilità di allontanarsi); 3) mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, pur avendo la Corte ammesso che la vittima pascolava abusivamente nel fondo dell'imputato; 4) censura sulla commisurazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato solo il primo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per mancata applicazione della diminuente processuale e ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione (ai sensi dell'art. 620 lett. I) c.p.p.). Per il resto il ricorso è stato rigettato o dichiarato inammissibile: sono state ritenute infondate o inammissibili le censure sulla legittima difesa, sull'attenuante della provocazione e sulla quantificazione della pena; la Cassazione ha confermato la valutazione del merito operata dalla Corte d'appello circa l'assenza dei presupposti per la scriminante e la sproporzione della reazione rispetto alla provocazione.

Norme richiamate

  • art. 442 c.p.p.

    Norma che disciplina gli effetti del giudizio abbreviato (la diminuente processuale). La Corte ha rilevato che, dopo la rideterminazione della pena in appello, non è stata applicata la diminuzione processuale spettante per il rito abbreviato, e ciò ha giustificato l'annullamento parziale.

  • art. 620 lett. I) c.p.p.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione, nelle ipotesi previste, di annullare senza rinvio e rideterminare la pena: la Cassazione ha utilizzato questa disposizione per ridurre la pena a otto mesi senza rinviare il procedimento.

  • art. 583 c.p.

    Citata soltanto per evidenziare un errore di qualificazione operato dal primo giudice (il Tribunale aveva ritenuto erroneamente contestata l'aggravante relativa a questo articolo).

  • art. 585 c.p.

    Aggravante effettivamente contestata secondo la Corte d'appello; la Corte territoriale ha ritenuto equivalenti le attenuanti rispetto all'aggravante correttamente individuata su questa norma.

  • art. 61 n. 2) c.p.

    Riferimento alla causa di esclusione o attenuante della provocazione: la Corte d'appello ha escluso l'attenuante ritenendo sproporzionata la reazione rispetto alla condotta provocatoria; la Cassazione ha condiviso tale valutazione di merito.

Massime di principio

  • Se in appello viene modificata la pena anche per effetto di varianti nelle circostanze, il giudice deve comunque applicare la diminuzione processuale spettante per il rito abbreviato; la mancata applicazione può determinare annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e rideterminazione della pena in Cassazione.
  • La Corte di Cassazione non procede a un riesame libero del merito probatorio: le censure che si limitano a offrire una diversa interpretazione dei fatti o a sollecitare la rivalutazione delle prove sono inammissibili o destinate al rigetto se il giudice del merito ha fornito motivazione logica e adeguata.
  • La legittima difesa richiede la sussistenza dei presupposti fattuali (minaccia attuale, proporzionalità, impossibilità di allontanarsi); la valutazione di elementi come la visibilità dell'arma o il commodus discessus è tipicamente rimessa al giudice del merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • L'attenuante della provocazione richiede che la reazione sia commisurata alla provocazione subita: una reazione sproporzionata può legittimamente portare al rifiuto dell'attenuante.
  • Quando il Tribunale o la Corte errano nell'individuazione dell'aggravante normativa (es. citando l'articolo errato), la Corte d'appello può correggere la qualificazione e rideterminare la pena tenendo conto delle circostanze riconosciute.
  • La Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena solo nei limiti e secondo le ipotesi previste dalla legge (es. art. 620 c.p.p.); per le questioni di fatto definitivamente motivate dal giudice del merito la strada del gravame in Cassazione è limitata.

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