Cassazione Penale, Sentenza n. 41559/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'interessato avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva confermato l'applicazione della libertà vigilata ritenendo attuale la pericolosità di Alfano. Il motivo centrale contestava la dichiarata tardività dell'appello: il Tribunale aveva ritenuto tardivo l'appello perché la notifica al difensore era del 21/06/2022 e l'atto di impugnazione era stato depositato il 08/07/2022 (oltre 15 giorni), mentre il ricorrente eccepiva che la notifica personale all'imputato era avvenuta il 24/06/2022 e, ai sensi dell'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., il termine più tardivo (quello che scade per ultimo) opera per entrambi, rendendo quindi tempestivo l'appello.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rimettendo gli atti al Tribunale di sorveglianza di Salerno per un nuovo giudizio. Ha ritenuto correttamente applicabile l'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui se la decorrenza del termine è diversa per l'imputato e per il difensore opera per entrambi il termine che scade per ultimo; dato che la notifica personale all'Alfano è del 24/06/2022, il termine di 15 giorni per proporre appello non era ancora spirato al momento del deposito dell'impugnazione (08/07/2022). L'ordinanza che aveva dichiarato l'appello tardivo è stata quindi annullata e il procedimento rinviato per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 580 cod. proc. pen.
Stabilisce che contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti misure di sicurezza personali (diverse dalla confisca) possono proporre appello l'interessato e il suo difensore; la Corte lo richiama per definire chi può impugnare.
art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Prevede il termine di 15 giorni per l'impugnazione dei provvedimenti emessi in camera di consiglio; la norma fissa la durata del termine di impugnazione applicabile al caso.
art. 585, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.
Collega l'inizio della decorrenza del termine alla notificazione o alla comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento; utile per determinare la data da cui calcolare i 15 giorni.
art. 585, comma 3, cod. proc. pen.
La decorrenza del termine "è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo"
Principale norma risolutiva della controversia: se la notifica produce decorrenze diverse per imputato e difensore, si applica per entrambi il termine che scade per ultimo; ciò ha fatto ritenere tempestivo l'appello depositato dopo la notifica al difensore ma entro il termine decorrente dalla notifica personale all'imputato.
art. 679 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel contesto del provvedimento originario del magistrato di sorveglianza relativo alla dichiarazione della pericolosità e all'applicazione della misura di sicurezza; contestata nell'appello originario.
Massime di principio
- Quando la notifica di un provvedimento in camera di consiglio avviene in tempi diversi tra imputato e difensore, per il calcolo del termine di impugnazione si prende il termine che scade per ultimo (art. 585, comma 3): se l'appello è stato depositato entro quel termine, va considerato tempestivo anche se rispetto alla notifica al difensore risulterebbe tardivo.
- È fondamentale conservare e produrre la documentazione di notifica (PEC, attestazioni di ricezione, notifiche personali) perché la decorrenza del termine si determina in base alle date effettive di notifica e la prova documentale può ribaltare una dichiarazione di inammissibilità per tardività.
- Nei procedimenti in camera di consiglio si applica il termine breve di 15 giorni (art. 585, comma 1, lett. a) per le impugnazioni); va quindi prestata particolare attenzione al calcolo delle scadenze e all'eventuale esistenza di notifiche multiple a soggetti diversi.
- Se il giudice di merito dichiara inammissibile un appello per tardività ma risulta provata una notifica all'imputato successiva a quella del difensore, è possibile ottenere l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame ricorrendo per cassazione o con il ricorso previsto contro le ordinanze che dichiarano inammissibilità.
- In caso di notifiche via PEC o altri mezzi telematici, verificare esattamente i timestamp e il momento della operatività della notifica (ricezione vs. visualizzazione) perché incidono sulla decorrenza dei termini.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41380/2023 del 12/10/2023
- Sentenza penale · 12 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41383/2023 del 12/10/2023
- Sentenza penale · 12 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41388/2023 del 12/10/2023
- Sentenza penale · 12 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41389/2023 del 12/10/2023
- Sentenza penale · 12 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41390/2023 del 12/10/2023
- Sentenza penale · 12 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41391/2023 del 12/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →