Cassazione Civile, Ordinanza n. 00691/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da due opposizioni a decreti ingiuntivi emessi per il pagamento di compensi professionali relativi alla progettazione di un magazzino a Cesena. Una società aveva contestato di essere tenuta al pagamento, sostenendo che l'incarico fosse stato conferito da un diverso soggetto societario e che, comunque, il progetto fosse incompleto, errato e inutilizzabile perché non conforme agli strumenti urbanistici. Dopo la riunione delle opposizioni, il tribunale aveva revocato i decreti ma aveva condannato la società poi ricorrente a pagare i compensi ai due tecnici. La corte d'appello aveva confermato, ritenendo provato che l'incarico fosse stato conferito da entrambe le società e che la prestazione fosse stata eseguita, valorizzando una proposta di incarico, le testimonianze e la funzionalità del progetto all'ottenimento di finanziamenti europei. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali sulla consulenza tecnica per avere la corte d'appello liquidato il compenso anche sulla base di documenti prodotti tardivamente al CTU e quindi inutilizzabili per provare le prestazioni professionali; 2) vizio motivazionale per avere la sentenza attribuito rilievo a pochi elementi, trascurando altre prove, tra cui dichiarazioni dei tecnici e documenti che, secondo la ricorrente, escludevano il conferimento dell'incarico e dimostravano l'inadempimento dei professionisti; 3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente in una comunicazione da cui sarebbe emerso che uno dei tecnici era solo coordinatore di altri collaboratori, con conseguente insussistenza di un rapporto diretto tra la ricorrente e il professionista; 4) violazione dell'art. 2230 c.c., sostenendo che il committente non coincide necessariamente con il soggetto a favore del quale la prestazione è resa e che, nel caso concreto, la ricorrente non sarebbe stata la reale committente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato fondato il primo motivo: ha ritenuto che la corte di merito avesse illegittimamente utilizzato, ai fini della quantificazione del compenso, documenti (allegati alla CTU) prodotti tardivamente, in violazione delle preclusioni processuali, poiché tali documenti servivano a provare i fatti principali costitutivi della domanda professionale e non potevano essere acquisiti dal consulente per supplire alla prova delle prestazioni svolte. Sono stati invece respinti o dichiarati inammissibili gli altri tre motivi: il secondo per genericità e perché la motivazione della corte territoriale era ritenuta logicamente sufficiente; il terzo perché, nel regime dell'art. 348-ter c.p.c., la censura era inammissibile e comunque il fatto dedotto non era decisivo; il quarto perché l'eventuale distinzione tra committente e destinatario dell'opera non scalfiva l'accertamento di merito secondo cui la stessa società che aveva conferito l'incarico era anche quella tenuta al pagamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 194 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 195 c.p.c. per censurare l'utilizzo, in consulenza tecnica, di documenti tardivamente prodotti.
art. 195 c.p.c.
richiamato per sostenere che la consulenza non può essere utilizzata per introdurre tardivamente documenti costitutivi della pretesa.
art. 87 disp. att. c.p.c.
richiamato tra le norme violate per la tardiva produzione documentale nel corso della CTU.
art. 90 disp. att. c.p.c.
richiamato tra le norme violate per la tardiva produzione documentale nel corso della CTU.
art. 132 c.p.c.
invocato come parametro del vizio motivazionale dedotto nel secondo motivo.
art. 360, n. 5 c.p.c.
interpretato nel senso, conforme alle Sezioni Unite, del sindacato di legittimità ridotto al minimo costituzionale, non esteso alla sufficienza della motivazione.
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per dichiarare inammissibile il terzo motivo per doppia conforme sulle questioni di fatto.
art. 2230 c.c.
richiamato per affermare che nel contratto d'opera professionale il committente può non coincidere con il soggetto che riceve la prestazione, ma nel caso concreto era comunque la stessa società ad avere conferito l'incarico e a dover pagare.
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. dopo la riforma del 2012.
D.L. n. 83/2012
richiamato quale fonte della riforma dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
L. n. 134/2012
richiamata come legge di conversione del D.L. n. 83/2012.
Massime di principio
- Nel giudizio avente a oggetto il pagamento di compensi professionali, grava sul professionista l'onere di provare le specifiche attività svolte, con conseguente necessità che i documenti costitutivi della pretesa siano prodotti nel rispetto delle preclusioni processuali.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per introdurre o supplire alla prova di fatti principali costitutivi della domanda o delle eccezioni, potendo acquisire d'ufficio solo documenti necessari nei limiti dei quesiti e del contraddittorio, ma non quelli diretti a provare le prestazioni professionali dedotte in causa.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è ammesso un controllo sulla mera sufficienza o adeguatezza della motivazione.
- Quando la sentenza di appello decide sulle stesse questioni di fatto già risolte in primo grado, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., salvo che ricorra una vera anomalia motivazionale o un fatto decisivo non esaminato e realmente decisivo.
- Nel contratto di prestazione d'opera professionale, il soggetto tenuto al pagamento del compenso coincide con il committente dell'incarico, anche se la prestazione è destinata a vantaggio di un terzo; tuttavia, una diversa conclusione richiede che gli accertamenti di merito escludano in concreto che la stessa parte abbia conferito l'incarico.
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