Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07505/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da due note di rettifica e da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto somme ritenute dovute per indebita fruizione dei benefici contributivi previsti dalla l. n. 407 del 1990. In primo grado era stata dichiarata non debenza delle somme richieste, benché l'avviso fosse stato tardivamente opposto. La Corte d'appello di Palermo, in riforma parziale, ha ritenuto che dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, il godimento degli sgravi fosse subordinato al possesso del DURC e al rispetto degli altri obblighi di legge, e che spettasse al datore di lavoro provarne il possesso; ha inoltre escluso che la mancata attivazione da parte dell'INPS della procedura di regolarizzazione ex art. 7 d.m. 24 ottobre 2007 potesse sanare la carenza. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, dell'art. 8 l. n. 407/1990 e degli artt. 5 e 7 d.m. 24 ottobre 2007, sostenendo che il DURC non fosse presupposto del beneficio; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che, nell'accertamento negativo dell'obbligo contributivo, spettasse all'INPS provare la propria pretesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha confermato che, in tema di benefici contributivi, il possesso del DURC costituisce presupposto necessario per fruire degli sgravi e che la mancata segnalazione dell'irregolarità da parte dell'INPS o l'assenza dell'invito a regolarizzare ex art. 7 d.m. 24 ottobre 2007 non consentono una regolarizzazione postuma in contrasto con la finalità della norma. Ha inoltre ribadito che l'onere di provare i requisiti per il beneficio grava sul datore di lavoro, trattandosi di agevolazione in deroga all'obbligo contributivo ordinario; la censura sull'art. 2697 c.c. è stata giudicata inammissibile nella parte in cui, in realtà, contestava la valutazione delle prove e non l'erroneo riparto dell'onere probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1175, legge n. 296 del 2006

    Il godimento dei benefici contributivi è subordinato al possesso del DURC e al rispetto degli altri obblighi di legge e contrattuali.

  • art. 8 legge n. 407 del 1990

    La norma sui benefici contributivi va letta in coordinamento con i requisiti introdotti dall'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006.

  • art. 5 d.m. 24 ottobre 2007

    Richiamato nel quadro della disciplina del DURC e della regolarità contributiva necessaria per accedere ai benefici.

  • art. 7 d.m. 24 ottobre 2007

    La procedura di regolarizzazione ivi prevista ha natura eccezionale e non consente una regolarizzazione ex post in ogni tempo.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i requisiti del beneficio grava sul datore di lavoro; la violazione della norma ricorre solo se il giudice attribuisce la prova alla parte sbagliata, non se valuta erroneamente l'esito della prova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di sgravi e benefici contributivi, il possesso della regolarità contributiva attestata dal DURC costituisce presupposto sostanziale della fruizione dell'agevolazione, sicché la sua mancanza impedisce il riconoscimento del beneficio.
  • La mancata attivazione da parte dell'INPS della procedura di regolarizzazione prevista dalla disciplina del DURC non elimina il difetto del requisito contributivo e non legittima una sanatoria successiva e indifferenziata.
  • Quando il datore di lavoro invoca un beneficio contributivo, grava su di lui l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto all'agevolazione, trattandosi di deroga all'obbligo ordinario di versamento integrale dei contributi.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ripartisce erroneamente l'onere probatorio; non ricorre, invece, quando si contesta soltanto la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.