Cassazione Civile, Ordinanza n. 07505/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da due note di rettifica e da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto somme ritenute dovute per indebita fruizione dei benefici contributivi previsti dalla l. n. 407 del 1990. In primo grado era stata dichiarata non debenza delle somme richieste, benché l'avviso fosse stato tardivamente opposto. La Corte d'appello di Palermo, in riforma parziale, ha ritenuto che dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, il godimento degli sgravi fosse subordinato al possesso del DURC e al rispetto degli altri obblighi di legge, e che spettasse al datore di lavoro provarne il possesso; ha inoltre escluso che la mancata attivazione da parte dell'INPS della procedura di regolarizzazione ex art. 7 d.m. 24 ottobre 2007 potesse sanare la carenza. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, dell'art. 8 l. n. 407/1990 e degli artt. 5 e 7 d.m. 24 ottobre 2007, sostenendo che il DURC non fosse presupposto del beneficio; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che, nell'accertamento negativo dell'obbligo contributivo, spettasse all'INPS provare la propria pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha confermato che, in tema di benefici contributivi, il possesso del DURC costituisce presupposto necessario per fruire degli sgravi e che la mancata segnalazione dell'irregolarità da parte dell'INPS o l'assenza dell'invito a regolarizzare ex art. 7 d.m. 24 ottobre 2007 non consentono una regolarizzazione postuma in contrasto con la finalità della norma. Ha inoltre ribadito che l'onere di provare i requisiti per il beneficio grava sul datore di lavoro, trattandosi di agevolazione in deroga all'obbligo contributivo ordinario; la censura sull'art. 2697 c.c. è stata giudicata inammissibile nella parte in cui, in realtà, contestava la valutazione delle prove e non l'erroneo riparto dell'onere probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1, comma 1175, legge n. 296 del 2006
Il godimento dei benefici contributivi è subordinato al possesso del DURC e al rispetto degli altri obblighi di legge e contrattuali.
art. 8 legge n. 407 del 1990
La norma sui benefici contributivi va letta in coordinamento con i requisiti introdotti dall'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006.
art. 5 d.m. 24 ottobre 2007
Richiamato nel quadro della disciplina del DURC e della regolarità contributiva necessaria per accedere ai benefici.
art. 7 d.m. 24 ottobre 2007
La procedura di regolarizzazione ivi prevista ha natura eccezionale e non consente una regolarizzazione ex post in ogni tempo.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i requisiti del beneficio grava sul datore di lavoro; la violazione della norma ricorre solo se il giudice attribuisce la prova alla parte sbagliata, non se valuta erroneamente l'esito della prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presuppone, in caso di rigetto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di sgravi e benefici contributivi, il possesso della regolarità contributiva attestata dal DURC costituisce presupposto sostanziale della fruizione dell'agevolazione, sicché la sua mancanza impedisce il riconoscimento del beneficio.
- La mancata attivazione da parte dell'INPS della procedura di regolarizzazione prevista dalla disciplina del DURC non elimina il difetto del requisito contributivo e non legittima una sanatoria successiva e indifferenziata.
- Quando il datore di lavoro invoca un beneficio contributivo, grava su di lui l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto all'agevolazione, trattandosi di deroga all'obbligo ordinario di versamento integrale dei contributi.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ripartisce erroneamente l'onere probatorio; non ricorre, invece, quando si contesta soltanto la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
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