Sentenza n. 384/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cremona che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per specificati anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiarie del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cremona n. 260/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il loro diritto all’attribuzione della Carta elettronica del docente, del valore di euro 500,00 annui, per gli anni scolastici indicati nella pronuncia, oltre interessi o rivalutazione, e aveva condannato il Ministero ai conseguenti adempimenti. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese e non ha fornito chiarimenti sull’omessa attivazione del beneficio. Il TAR ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996: la sentenza era stata notificata in copia conforme il 12 novembre 2024, mentre il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 30 agosto 2025. È stato richiamato anche il superamento, dopo la riforma del processo civile, della necessità della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’ottemperanza, poiché il titolo giudiziale era passato in giudicato, era munito di efficacia esecutiva ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Nel merito, l’inadempimento del Ministero è risultato non contestato e l’Amministrazione non ha fornito alcuna giustificazione o prova dell’avvenuta esecuzione; pertanto, applicando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante l’emissione della Carta elettronica del docente o di un beneficio equipollente. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 90 giorni dalla richiesta delle interessate. Il commissario opera quale organo ausiliario del giudice e può adottare tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato, incluso l’ordine alla struttura tecnica di consentire la registrazione delle beneficiarie e l’attivazione della carta. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la possibilità di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle Entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma del processo civile, per iniziare l’esecuzione forzata non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato nel titolo posto in esecuzione quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione sulle somme spettanti alle beneficiarie.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale posto in esecuzione sia passato in giudicato e, per le obbligazioni pecuniarie gravanti su un’amministrazione statale, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento del debitore pubblico, l’amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione o a giustificare la mancata esecuzione; in mancanza, la pretesa del creditore può essere accolta secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti obbligatori.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza opera quale organo ausiliario del giudice e non quale organo dell’amministrazione: il suo compito è dare concreta attuazione al comando giudiziale, anche mediante l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati dall’amministrazione inadempiente.
- Il commissario ad acta può adottare atti di natura e contenuto diversi, purché necessari all’integrale attuazione del giudicato, compresi gli ordini rivolti alle strutture tecniche dell’amministrazione per consentire al beneficiario di accedere materialmente alla prestazione riconosciuta dalla sentenza.
- La copia conforme all’originale della sentenza costituisce, dopo la riforma dell’art. 475 c.p.c., il documento necessario per l’esecuzione forzata, senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
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