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Sentenza

Sentenza n. 370/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento - della nota prot. n. 69 del 4 gennaio 2022, con la quale il funzionario responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Oricola ha espresso un parziale diniego sull’istanza di autotutela formulata dalla ricorrente in data 27 dicembre 2021; - di ogni altro atto presupposto e conseguenziale, ancorché non conosciuto o non comunicato.

Giustizia amministrativa202200061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego parziale di autotutela tributaria relativo agli avvisi di accertamento IMU e TASI per gli anni dal 2013 al 2016

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego parziale con cui il Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune ha respinto l'istanza di autotutela diretta alla correzione degli avvisi di accertamento IMU e TASI relativi agli anni dal 2013 al 2016. Ha sostenuto che l'autotutela tributaria fosse doverosa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali e che le norme regolamentari succedutesi nel tempo imponessero la dimidiazione della base imponibile per le aree gravate da servitù di elettrodotto. Ha inoltre dedotto erroneità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione, nonché l'assenza di un'adeguata istruttoria. Secondo la ricorrente, il contenzioso tributario riguardava soltanto l'avviso relativo al 2016 e non vi sarebbe stato un giudicato favorevole all'amministrazione. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia sul diniego di autotutela tributaria appartenesse alla giurisdizione tributaria.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare del Comune e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha applicato l'art. 2, comma 1, d.lgs. 546/1992, secondo cui rientrano nella giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto tributi di ogni genere, comprese le relative controversie comunali, sanzioni, interessi e accessori. Il carattere generale della giurisdizione tributaria comporta che essa attragga anche le controversie relative al rapporto tributario dedotte mediante l'impugnazione, espressa o tacita, del diniego di autotutela tributaria. L'autotutela non costituisce una materia autonoma rispetto alla situazione sostanziale sottostante: la controversia sul diniego o sull'inerzia dell'amministrazione appartiene allo stesso giudice competente sulla pretesa tributaria di base. Il TAR ha indicato quale giudice munito di giurisdizione la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dell'Aquila e ha disposto la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, purché il giudizio sia riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 546/1992

    Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.

    La giurisdizione tributaria ha carattere generale e comprende anche le controversie relative al diniego espresso o tacito di autotutela in materia tributaria, quando la contestazione riguarda il rapporto tributario sottostante.

  • art. 11, comma 1, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudice amministrativo individua il giudice munito della giurisdizione; nella fattispecie è stata indicata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dell'Aquila.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • La controversia relativa al diniego espresso o tacito di autotutela tributaria appartiene alla giurisdizione tributaria quando l'istanza incide sulla contestazione del rapporto tributario o della pretesa impositiva sottostante.
  • L'esercizio dell'autotutela tributaria non costituisce una materia autonoma rispetto alla situazione sostanziale dedotta: la giurisdizione sul diniego o sull'inerzia dell'amministrazione segue quella relativa alla pretesa tributaria di base.
  • In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si conservano se il giudizio è riproposto davanti al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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