Cassazione Penale, Sentenza n. 39122/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 per omesso versamento IVA riferito agli anni 2010 e 2011. Il ricorrente ha svolto tre censure: 1) carenza del dolo perché sussisteva un credito d'imposta della società superiore al debito e quindi la volontà era di compensare il debito (richiamo all'art. 13 d.lgs. 74/2000 e, in subordine, questione di legittimità costituzionale di art. 10-ter); 2) prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (art. 129 c.p.p.); 3) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), non avendo la Corte valorizzato la situazione creditoria verso l'Erario come elemento positivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, in parte, i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. Sul merito la Cassazione ha ritenuto che: il credito d'imposta era esigibile solo dal 2015 e quindi non poteva legittimare la mancata effettuazione dei pagamenti per il 2010-2011; dalla documentazione e dalle dichiarazioni è emersa la consapevolezza dell'imputato dell'inesigibilità del credito e pertanto il dolo per l'omissione era correttamente accertato; la compensazione legale non integra la causa di non punibilità ex art. 13 d.lgs. 74/2000 perché non corrisponde a pagamento estintivo richiesto dalla norma; la questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile per genericità e mancata esposizione analitica delle ragioni; il diniego delle attenuanti generiche è legittimo ove il giudice valorizzi elementi negativi preponderanti (quali precedenti penali) e non sia tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole; la richiesta di declaratoria di prescrizione proposta dopo la pronuncia impugnata non poteva essere accolta poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria ex art. 129 c.p.p.; in conseguenza il ricorrente è stato condannato alle spese e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10-ter D.Lgs. 74/2000
Norma incriminatrice sull'omesso versamento dell'IVA; la Corte ha ritenuto corretto l'accertamento del dolo basato sulla consapevolezza dell'imputato dell'inesigibilità del credito e sulla volontà di non versare le somme dovute.
art. 13 D.Lgs. 74/2000
Prevede cause di non punibilità per estinzione del debito prima del dibattimento; la Corte ha affermato che la compensazione legale non equivale al pagamento richiesto dalla norma e quindi non integra la causa di non punibilità.
art. 42, comma 2 c.p.
Riferimento alla determinazione della pena; richiamata in relazione alla connotazione della responsabilità e alla determinazione della pena residua da parte della Corte d'appello.
art. 129 c.p.p.
Prevede la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di rilevare la prescrizione sopravvenuta perché il ricorso stesso è stato dichiarato inammissibile, e l'inammissibilità impedisce la formazione del valido rapporto di impugnazione necessario per la declaratoria.
art. 62-bis c.p.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ribadito che la loro concessione è un giudizio di fatto che richiede elementi positivi e che il diniego è legittimo anche se non tutti gli elementi favorevoli sono analiticamente esaminati, purché la motivazione sia congrua.
art. 133 c.p.
Elenca gli elementi ai fini della personalità e delle circostanze attenuanti; la Corte ha affermato che il giudice può selezionare quelli ritenuti decisivi nel motivare il diniego delle attenuanti.
art. 581 c.p.p.
Stabilisce i requisiti dei motivi di impugnazione; la Cassazione ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale formulata in modo generico e quindi non conforme ai requisiti di specificazione di ragioni e fatti richiesti da questa norma.
art. 591 c.p.p.
Sanziona con inammissibilità la violazione dell'art. 581 c.p.p.; applicata per dichiarare inammissibile il motivo costituzionale generico.
art. 606 c.p.p.
Indica i mezzi di impugnazione e i relativi controlli; richiamato nei principi di sindacato di legittimità e nei limiti del controllo di Cassazione sugli accertamenti di fatto.
art. 616 c.p.p.
Prevede l'obbligo di condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto tale condanna e sanzione ritenendone equa.
Massime di principio
- La presenza di un credito d'imposta non immediatamente esigibile non esclude automaticamente il dolo per l'omesso versamento degli obblighi tributari: conta la conoscenza dell'esigibilità del credito al momento dell'omissione.
- La compensazione legale del credito con il debito IVA non equivale a pagamento ai fini dell'art. 13 D.Lgs. 74/2000 e, dunque, non costituisce di per sé causa di non punibilità per i reati tributari.
- Le questioni di legittimità costituzionale proposte in Cassazione devono essere formulate con specificità: indicare solo le norme contestate e gli articoli costituzionali senza un'analisi collegata ai capi impugnati rende il motivo inammissibile.
- La rilevazione della prescrizione sopravvenuta è soggetta ai limiti processuali: se il ricorso è inammissibile non si forma un valido rapporto di impugnazione e non può essere dichiarata la prescrizione in sede di Cassazione.
- La concessione delle attenuanti generiche è oggetto di valutazione di fatto; il giudice non è tenuto a motivare analiticamente su ogni elemento favorevole purché la scelta sia congrua e motivata dando prevalenza agli elementi ritenuti decisivi.
- Gli accertamenti del giudice del merito relativi all'elemento psicologico (dolo) hanno natura fattuale e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è illogica o contraddittoria; motivazioni adeguate e congrue sono insindacabili.
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