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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39122/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 per omesso versamento IVA riferito agli anni 2010 e 2011. Il ricorrente ha svolto tre censure: 1) carenza del dolo perché sussisteva un credito d'imposta della società superiore al debito e quindi la volontà era di compensare il debito (richiamo all'art. 13 d.lgs. 74/2000 e, in subordine, questione di legittimità costituzionale di art. 10-ter); 2) prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (art. 129 c.p.p.); 3) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), non avendo la Corte valorizzato la situazione creditoria verso l'Erario come elemento positivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, in parte, i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. Sul merito la Cassazione ha ritenuto che: il credito d'imposta era esigibile solo dal 2015 e quindi non poteva legittimare la mancata effettuazione dei pagamenti per il 2010-2011; dalla documentazione e dalle dichiarazioni è emersa la consapevolezza dell'imputato dell'inesigibilità del credito e pertanto il dolo per l'omissione era correttamente accertato; la compensazione legale non integra la causa di non punibilità ex art. 13 d.lgs. 74/2000 perché non corrisponde a pagamento estintivo richiesto dalla norma; la questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile per genericità e mancata esposizione analitica delle ragioni; il diniego delle attenuanti generiche è legittimo ove il giudice valorizzi elementi negativi preponderanti (quali precedenti penali) e non sia tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole; la richiesta di declaratoria di prescrizione proposta dopo la pronuncia impugnata non poteva essere accolta poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria ex art. 129 c.p.p.; in conseguenza il ricorrente è stato condannato alle spese e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10-ter D.Lgs. 74/2000

    Norma incriminatrice sull'omesso versamento dell'IVA; la Corte ha ritenuto corretto l'accertamento del dolo basato sulla consapevolezza dell'imputato dell'inesigibilità del credito e sulla volontà di non versare le somme dovute.

  • art. 13 D.Lgs. 74/2000

    Prevede cause di non punibilità per estinzione del debito prima del dibattimento; la Corte ha affermato che la compensazione legale non equivale al pagamento richiesto dalla norma e quindi non integra la causa di non punibilità.

  • art. 42, comma 2 c.p.

    Riferimento alla determinazione della pena; richiamata in relazione alla connotazione della responsabilità e alla determinazione della pena residua da parte della Corte d'appello.

  • art. 129 c.p.p.

    Prevede la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di rilevare la prescrizione sopravvenuta perché il ricorso stesso è stato dichiarato inammissibile, e l'inammissibilità impedisce la formazione del valido rapporto di impugnazione necessario per la declaratoria.

  • art. 62-bis c.p.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ribadito che la loro concessione è un giudizio di fatto che richiede elementi positivi e che il diniego è legittimo anche se non tutti gli elementi favorevoli sono analiticamente esaminati, purché la motivazione sia congrua.

  • art. 133 c.p.

    Elenca gli elementi ai fini della personalità e delle circostanze attenuanti; la Corte ha affermato che il giudice può selezionare quelli ritenuti decisivi nel motivare il diniego delle attenuanti.

  • art. 581 c.p.p.

    Stabilisce i requisiti dei motivi di impugnazione; la Cassazione ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale formulata in modo generico e quindi non conforme ai requisiti di specificazione di ragioni e fatti richiesti da questa norma.

  • art. 591 c.p.p.

    Sanziona con inammissibilità la violazione dell'art. 581 c.p.p.; applicata per dichiarare inammissibile il motivo costituzionale generico.

  • art. 606 c.p.p.

    Indica i mezzi di impugnazione e i relativi controlli; richiamato nei principi di sindacato di legittimità e nei limiti del controllo di Cassazione sugli accertamenti di fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto tale condanna e sanzione ritenendone equa.

Massime di principio

  • La presenza di un credito d'imposta non immediatamente esigibile non esclude automaticamente il dolo per l'omesso versamento degli obblighi tributari: conta la conoscenza dell'esigibilità del credito al momento dell'omissione.
  • La compensazione legale del credito con il debito IVA non equivale a pagamento ai fini dell'art. 13 D.Lgs. 74/2000 e, dunque, non costituisce di per sé causa di non punibilità per i reati tributari.
  • Le questioni di legittimità costituzionale proposte in Cassazione devono essere formulate con specificità: indicare solo le norme contestate e gli articoli costituzionali senza un'analisi collegata ai capi impugnati rende il motivo inammissibile.
  • La rilevazione della prescrizione sopravvenuta è soggetta ai limiti processuali: se il ricorso è inammissibile non si forma un valido rapporto di impugnazione e non può essere dichiarata la prescrizione in sede di Cassazione.
  • La concessione delle attenuanti generiche è oggetto di valutazione di fatto; il giudice non è tenuto a motivare analiticamente su ogni elemento favorevole purché la scelta sia congrua e motivata dando prevalenza agli elementi ritenuti decisivi.
  • Gli accertamenti del giudice del merito relativi all'elemento psicologico (dolo) hanno natura fattuale e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è illogica o contraddittoria; motivazioni adeguate e congrue sono insindacabili.

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