Cassazione Civile, Ordinanza n. 09906/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica ICI per l'annualità 2010 relativo a un fabbricato insistente su area demaniale nel porto, posseduto in concessione da una società e utilizzato come officina meccanica navale. La società ha impugnato l'atto, ma sia il giudice di primo grado sia la commissione tributaria regionale hanno rigettato il ricorso, ritenendo soggetto passivo d'imposta il concessionario del cespite demaniale. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sulla richiesta di esenzione ICI per i manufatti in concessione demaniale; 2) violazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, per avere affermato l'applicabilità dell'ICI al concessionario di un manufatto in concessione demaniale; 3) violazione dell'art. 18, comma 3, l. n. 388/2000, sostenendo che la soggettività passiva riguarderebbe la concessione di area demaniale e non quella di manufatto demaniale; 4) violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 23/2011, norma sull'IMU ritenuta non pertinente al caso e comunque non retroattiva; 5) violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1992 per l'affermazione, usata ai fini della compensazione delle spese, secondo cui il concessionario non avrebbe legittimazione attiva a chiedere la variazione della categoria catastale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo, e inammissibile per carenza di interesse il quinto. Ha affermato che la motivazione della sentenza regionale era sufficiente perché esplicitava la ratio decidendi: il soggetto passivo ICI è il concessionario del cespite demaniale, in quanto l'imposta colpisce il fabbricato insistente sull'area e non l'area demaniale in sé. Ha inoltre chiarito che, dopo la modifica introdotta dall'art. 18 l. n. 388/2000 all'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, il concessionario di aree demaniali è soggetto passivo ICI; di conseguenza diventa irrilevante verificare se la concessione abbia effetti reali o obbligatori. Il motivo fondato sull'IMU è stato respinto perché riguardava una disciplina diversa e non retroattiva. L'ultima censura è stata dichiarata inammissibile perché l'affermazione sulla legittimazione attiva incideva solo sulla compensazione delle spese, non impugnata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
La norma, come modificata, estende la soggettività passiva ICI ai concessionari di aree demaniali; per la Corte ciò rende il concessionario obbligato sostanziale e formale al tributo, senza necessità di indagare se la concessione abbia effetti reali o obbligatori.
art. 18, comma 3, l. n. 388/2000
Ha modificato la disciplina previgente estendendo la soggettività passiva dell'ICI ai concessionari di aree demaniali; la tassazione ricade sul concessionario a partire dall'entrata in vigore della nuova disciplina.
art. 9 d.lgs. n. 23/2011
È norma relativa a un diverso tributo, l'IMU, e non può essere invocata per la fattispecie ICI né applicata retroattivamente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando non consente di individuare la ratio decidendi e di controllare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se la sentenza espone chiaramente il criterio decisorio, il vizio non sussiste anche se la parte lo ritenga erroneo nel merito.
- In materia di ICI, la soggettività passiva del concessionario di area demaniale, una volta introdotta dalla legge, opera in via diretta e rende irrilevante la distinzione tra concessioni ad effetti reali e concessioni ad effetti obbligatori ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato.
- Quando l'imposta colpisce il fabbricato insistente su area demaniale, la controversia sulla tassazione va risolta considerando il soggetto passivo individuato dalla norma speciale, non la sola titolarità formale dell'area.
- Le norme relative a un tributo diverso non sono idonee a fondare la censura di una pretesa impositiva riferita a un'imposta distinta, specie se si pretende di applicarle retroattivamente.
- È inammissibile il motivo che censuri un'affermazione della sentenza solo nella parte in cui è stata utilizzata per regolare le spese, se la statuizione sulle spese non è stata specificamente impugnata.
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