Sentenza n. 2015/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di accoglimento dell’istanza di accesso integrale del controinteressato al dispositivo e alla motivazione della decisione disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (organo disciplinare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, autore nel 2020 di un esposto nei confronti del fratello avvocato per fatti relativi all’amministrazione di sostegno della madre, ha impugnato l’accoglimento da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina della successiva richiesta del fratello di accesso integrale alla decisione disciplinare, che aveva irrogato al ricorrente la sanzione della censura. Ha dedotto che l’istanza fosse strumentale e inserita in un contesto di stalking giudiziario, chiedendo l’annullamento dell’atto e, in corso di giudizio, l’accertamento della sua illegittimità ai fini di un’eventuale azione risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Il controinteressato aveva denunciato penalmente il ricorrente per atti persecutori, includendo tra i comportamenti contestati proprio l’esposto del 2020; il processo si era concluso con assoluzione, confermata in appello, mentre risultava pendente un ricorso per cassazione ai soli effetti civili.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile l’azione di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse: il provvedimento e il documento richiesto erano già stati rilasciati al controinteressato, sicché l’eventuale annullamento non avrebbe procurato al ricorrente alcuna utilità. Ha ritenuto ammissibile, in linea di principio, l’applicazione dell’art. 34, comma 3, c.p.a. anche al rito in materia di accesso ex art. 116 c.p.a., poiché la disposizione ha portata generale e può operare quando sia proposta un’azione di annullamento. Nel merito di tale domanda, ha accertato la legittimità del provvedimento di accesso: il richiedente era autore dell’esposto che aveva originato il procedimento disciplinare e aveva un interesse difensivo concreto, dato che la denuncia penale a suo carico menzionava quell’esposto e il giudizio penale, al momento dell’istanza, era ancora pendente, anche per il ricorso per cassazione ai soli effetti civili. Sussisteva quindi un nesso di rilevanza tra la conoscenza dell’esito disciplinare e la difesa in giudizio; l’amministrazione doveva verificare l’astratta pertinenza del documento alle esigenze difensive, non la sua concreta utilità o indispensabilità processuale. Respinte le censure di illegittimità, il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori a favore dell’amministrazione resistente e in euro 1.500,00 oltre accessori a favore del controinteressato.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Infatti, a prescindere da ogni altra considerazione in rito, risulta per tabulas che il citato provvedimento è stato rilasciato al controinteressato, che ne ha pertanto preso conoscenza (cfr. i documenti dal n. 11 al n. 13 della parte resistente). A questo punto appare ovvio che l’accoglimento eventuale dell’azione di annullamento non sarebbe di alcuna utilità per il ricorrente, il che conferma la declaratoria di improcedibilità dell’azione stessa.
L’azione di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’atto e il documento siano già stati rilasciati al richiedente e l’annullamento non possa più procurare un’utilità concreta al ricorrente.
art. 34, comma 3, c.p.a.
L’art. 34 comma 3, infatti, ha una portata di ordine generale, non limitata al rito amministrativo ordinario, per cui può essere esteso anche ai riti speciali (quale è quello dell’art. 116 citato), laddove venga in considerazione – come nel caso di specie – un’azione di annullamento di un qualsivoglia provvedimento amministrativo.
La domanda di accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori prevista dall’art. 34, comma 3, c.p.a. può essere proposta anche nel rito speciale sull’accesso, quando il giudizio abbia a oggetto l’annullamento di un provvedimento amministrativo.
art. 116 c.p.a.
L’art. 34 comma 3, infatti, ha una portata di ordine generale, non limitata al rito amministrativo ordinario, per cui può essere esteso anche ai riti speciali (quale è quello dell’art. 116 citato), laddove venga in considerazione – come nel caso di specie – un’azione di annullamento di un qualsivoglia provvedimento amministrativo.
Il rito speciale in materia di accesso non impedisce l’applicazione dell’art. 34, comma 3, c.p.a. all’azione di annullamento del provvedimento di accesso.
art. 22 l. 241/1990
Non si tratta, infatti, dell’iniziativa di un terzo estraneo alla vicenda ma della richiesta di documenti da parte di chi ha sostanzialmente dato avvio dell’azione disciplinare (cfr. sul punto Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 7 del 2006, secondo cui: «…la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 241, legittima all’accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell’esposto ha tratto origine»).
La qualità di autore dell’esposto che ha dato origine a un procedimento disciplinare può, insieme agli altri elementi del caso, radicare una situazione giuridicamente rilevante che legittima l’accesso agli atti di quel procedimento.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
A ciò si aggiunga che – a fronte della denuncia penale presentata a carico del sig. -OMISSIS- e relativa anche all’originario esposto del 2020 – il controinteressato si trovava nella condizione di “curare” o “difendere” i propri interessi giuridici secondo la previsione dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990.
È giustificato l’accesso quando il richiedente deve curare o difendere i propri interessi giuridici; nel caso concreto, la denuncia penale che comprendeva l’esposto e la pendenza del giudizio rendevano necessaria la conoscenza dell’esito disciplinare per un’adeguata difesa.
Massime di principio
- L’art. 34, comma 3, c.p.a. può trovare applicazione anche nei riti speciali, compreso il rito in materia di accesso ex art. 116 c.p.a., quando sia proposta un’azione di annullamento e l’accertamento dell’illegittimità sia richiesto ai fini di una possibile azione risarcitoria.
- L’autore di un esposto che abbia dato origine a un procedimento disciplinare può essere legittimato ad accedere agli atti del procedimento, quando la qualità di esponente e gli ulteriori elementi del caso radichino una situazione giuridicamente rilevante ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990.
- L’accesso difensivo è giustificato quando sussiste un nesso di rilevanza tra il documento richiesto e la necessità di curare o difendere interessi giuridici in un giudizio pendente; l’amministrazione deve valutare l’astratta pertinenza del documento rispetto alle esigenze difensive, non la sua concreta utilità o indispensabilità processuale.
- L’azione di annullamento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’atto impugnato e il documento oggetto dell’accesso siano già stati rilasciati e la decisione di annullamento non possa apportare al ricorrente un’utilità concreta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1793/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1799/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1217/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 2010/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16629/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16630/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →