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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43354/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello (che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado dichiarando la sospensione condizionale della pena per il reato di ricettazione ex art. 648 c.p.) con due motivi principali: (1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), c.p.p., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 c.p., deducendo che, essendo gli altri reati prescritti, non poteva essere valorizzato un "contesto delinquenziale" e che il materiale ricettato (prevalentemente fotocopie di documenti d'identità) avrebbe avuto utilizzo limitato; (2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p., per presunta contraddittorietà della motivazione riguardo alla giurisdizione italiana, stante una apparente discordanza tra l'affermazione della residenza del Massini desunta dall'elezione di domicilio e l'affermazione che dimorasse presso la convivente a San Marino.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la valutazione dell'assenza delle attenuanti e dell'esclusione della fattispecie attenuata, richiamando il più ampio contesto delinquenziale emerso nel dibattimento e la natura e varietà dei beni ricettati (fotocopie ma anche tessere sanitarie, codici fiscali, un timbro medico e un documento d'identità in originale); tale valutazione di fatto è insindacabile in cassazione se ben motivata. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato aspecificità e genericità: il ricorso non ha confrontato puntualmente le argomentazioni della motivazione impugnata e non ha esposto criticità concrete; la presunta contraddittorietà è stata spiegata dalla Corte territoriale con elementi di fatto (residenza in Italia, lavoro alla Questura di Rimini, domiciliato in San Marino, acquisto di una delle cose in Italia) che giustificano la radicazione della giurisdizione italiana. Per l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di norme sulla decisione; qui impugnata per mancato riconoscimento di attenuanti. La Corte ha ritenuto che la questione fosse una valutazione di fatto adeguatamente motivata e quindi non sindacabile in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen.

    Norma che consente il ricorso per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha affermato che il motivo era generico/aspecifico e non confrontava puntualmente la motivazione del giudice di merito, perciò inammissibile.

  • art. 648 cod. pen.

    Fattispecie di ricettazione e relativa ipotesi attenuata. La Corte territoriale non ha riconosciuto la fattispecie attenuata ritenendo rilevante sia la natura dei beni (anche originali oltre a copie) sia il contesto delinquenziale; la Cassazione ha ritenuto tale valutazione di merito insindacabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile, anche per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Norma che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; richiamata in ordine alla modalità di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Le valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito (es. riconoscimento o esclusione di attenuanti, valutazione della natura e rilevanza del materiale ricettato) sono in genere insindacabili in Cassazione se la motivazione è adeguata: chi impugna deve dimostrare la illogicità manifesta o l'incompletezza della motivazione, non limitarsi al dissenso.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi punto per punto con le argomentazioni del provvedimento impugnato; le doglianze generiche o aspecifiche sono dichiarate inammissibili.
  • Una apparente contraddittorietà nella motivazione può essere superata se il giudice di merito ricostruisce coerentemente i fatti (es. residenza, domicilio, luogo di lavoro, acquisti effettuati) e mostra perché la giurisdizione o altri elementi sono radicati nello Stato italiano: chi impugna deve indicare con precisione le ragioni della contraddizione.
  • La declaratoria di prescrizione di altri reati non impedisce al giudice di considerare, ai fini della valutazione complessiva, il contesto probatorio emerso nel dibattimento; non si può pretendere che la prescrizione azzeri ogni elemento probatorio riferibile al contesto.
  • Chi valuta ricorrere in Cassazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e l'eventuale sanzione alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato: rendere i motivi precisi e fondati riduce tale rischio.
  • Per ottenere il riconoscimento di una fattispecie attenuata o di attenuanti generiche è utile documentare in modo concreto e specifico il minor grado di offensività del fatto (es. limitato utilizzo materiale, carattere occasionale, esiguità del danno), evitando argomentazioni puramente astratte.

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