Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08266/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 (detenzione ai fini di cessione di 56,66 g di cocaina). I motivi di ricorso erano: (i) vizio di motivazione per mancata derubricazione alla fattispecie di minore offensività (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); (ii) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. per assenza di gravi indizi circa un'attività di "grande spaccio"; (iii) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 c.p. e alla confisca delle somme di denaro rinvenute in casa e nella disponibilità del Catanese. Il ricorrente contestava altresì l'apprezzamento probatorio che aveva portato alla qualificazione della condotta come non di lieve offensività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (relativi alla qualificazione della fattispecie e all'art. 192 c.p.p.), ritenendo che le decisioni dei giudici di merito formassero una "doppia conforme" con motivazione logica e priva di fratture, quindi non sindacabile in sede di legittimità. Ha, invece, accolto il terzo motivo relativo alla confisca del denaro: la Suprema Corte ha stabilito che, essendo l'imputazione limitata alla detenzione ai fini di cessione e non alla vendita comprovata, non può essere disposta la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. per mancanza del nesso diretto tra il reato ascritto e il profitto. La confisca poteva tuttavia essere valutata ex artt. 85-bis d.P.R. 309/1990 e 240-bis c.p. (disproporzione rispetto ai redditi leciti e mancata giustificazione), ma il giudice di merito non ha svolto sufficiente motivazione su tale punto: perciò la sentenza è stata annullata limitatamente alla misura ablativa e rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per un nuovo giudizio sul tema della confisca. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 09/10/1990 n. 309

    Comma 1: disciplina la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di cessione (reato contestato). Comma 5: prevede la possibilità di derubricazione per ipotesi di lieve offensività ("piccolo spaccio"); la Corte di merito ha ritenuto che gli elementi fattuali non consentivano tale derubricazione.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sui mezzi di prova e sulla loro valutazione; il ricorso invocava la violazione per presunta assenza di gravi indizi. La Corte ha ritenuto che la censura mirasse a una diversa valutazione del fatto e che, non essendovi vizi logici nella motivazione, la questione non fosse sindacabile in Cassazione.

  • art. 240 c.p.

    Prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato (lucro di diretta e immediata derivazione dal reato). La Corte ha ricordato che per disporre la confisca ai sensi dell'art. 240 occorre un nesso causale diretto con il reato per cui si procede; nel caso di specie tale nesso mancava rispetto alla condotta contestata (detenzione) e quindi la confisca non poteva essere pronunciata come profitto del reato contestato.

  • art. 85-bis d.P.R. 309/1990

    Previsione normativa del Testo Unico sulle droghe che consente misure ablatorie / valutazioni sulla sproporzione tra somme rinvenute e redditi leciti; indicata come possibile base alternativa per la confisca se la somma risulta sproporzionata e non giustificata.

  • art. 240-bis c.p.

    Norma che consente la confisca per sproporzione tra beni e redditi leciti (presunzione di provenienza delittuosa), applicabile quando non è possibile attribuire il denaro a un reato specifico ma risulta ingiustificato rispetto al tenore di vita/entrate.

  • art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c) c.p.p.

    Lett. e): limita il sindacato di legittimità ai vizi motivazionali evidenziabili dal testo del provvedimento o da atti specificamente indicati; la Corte ha applicato questo limite per dichiarare inammissibili le doglianze che chiedevano una diversa valutazione dei fatti. Lett. c): riguarda le violazioni di norme processuali; la Corte avverte che non è possibile trasformare questioni di motivazione in questioni di nullità processuali per aggirare i limiti di ammissibilità.

Massime di principio

  • La confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. richiede il nesso diretto tra il profitto confiscato e il reato specificamente contestato: se si procede per mera detenzione e non è dimostrata la vendita, il denaro non può essere automaticamente considerato profitto di quel reato.
  • Quando la confisca del denaro non può essere ricondotta direttamente al reato ascritto, il giudice deve valutare la possibilità di misure ablative alternative (es. art. 85-bis d.P.R. 309/1990 e art. 240-bis c.p.) sulla base della sproporzione con i redditi leciti e dell'assenza di giustificazione verificabile della provenienza.
  • In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: se le decisioni di merito formano un apparato argomentativo logico e coerente (anche in caso di "doppia conforme"), la Corte non può rivedere la valutazione del fatto sostituendosi al giudice di merito.
  • Le doglianze che chiedono una diversa e più favorevole valutazione probatoria sono generalmente inammissibili in Cassazione se non emergono vizi logici, incongruenze o violazioni di norme processuali rilevanti dal testo del provvedimento.
  • Per chi si trovi in una situazione analoga, è cruciale documentare il nesso tra somme di denaro e singole cessioni (prove di vendita, flussi monetari, sequestri contestuali a cessioni) oppure fornire una documentazione probatoria e verificabile della lecita provenienza del denaro per evitare confische riferibili ad altre ipotesi delittuose.
  • Se il giudice di merito dispone la confisca come provento di reati non contestati nel capo di imputazione, è possibile ottenere l'annullamento limitato della misura ablativa per mancanza di correlazione con la responsabilità accertata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.