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Ordinanza

Ordinanza n. 1258/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. prot. -OMISSIS- del 23.01.2026 con cui l'Amministrazione ha comunicato che il procedimento amministrativo identificato con n. -OMISSIS- non risulta utilmente collocato tra le quote disponibili del Decreto Flussi;

Giustizia amministrativa202602454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento che comunica la non utile collocazione del procedimento tra le quote disponibili del Decreto Flussi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Amministrazione ha comunicato che il procedimento amministrativo non risultava utilmente collocato tra le quote disponibili del Decreto Flussi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare sono emersi significativi profili di fumus boni iuris: violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e conseguente lesione delle garanzie partecipative; difetto di motivazione e di istruttoria, poiché la formula secondo cui il procedimento non risultava utilmente collocato tra le quote disponibili è stata ritenuta stereotipata e generica; irragionevole imputazione al ricorrente delle conseguenze dell'esaurimento delle quote, dopo un'inerzia amministrativa protrattasi per quasi tre anni; violazione dei principi di buon andamento e legittimo affidamento; omessa valutazione della situazione concreta e attuale dello straniero e dei nuovi elementi sopraggiunti, in violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente aveva documentato lo svolgimento ininterrotto di attività lavorativa e l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, elementi indicativi di un solido radicamento socio-economico. È stato inoltre dedotto e riconosciuto il periculum in mora, derivante dal rischio di irregolarità del soggiorno, di espulsione, di interruzione del rapporto di lavoro e di compromissione del percorso di integrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. A un esame sommario, il Collegio ha ravvisato il fumus boni iuris nella violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, rilevando che, alla luce della novella del 2020 dell'art. 21-octies della stessa legge, il vizio partecipativo non appariva sanabile in sede processuale per provvedimenti di natura discrezionale. Ha inoltre ritenuto non adeguata la motivazione amministrativa, per la sua genericità e stereotipia, nonché carente l'istruttoria, anche perché non erano stati valutati il ritardo procedimentale e gli elementi aggiornati relativi al radicamento lavorativo e socio-economico dello straniero, come richiesto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il periculum in mora è stato ravvisato nel rischio concreto e imminente di espulsione, nell'interruzione del rapporto di lavoro e nel grave pregiudizio al percorso di integrazione, difficilmente ripristinabile dopo il giudizio di merito. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 24 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda, caratterizzata dalla prolungata inerzia amministrativa e dalla natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza integra una lesione delle garanzie partecipative; in sede cautelare il vizio non appare sanabile processualmente quando il provvedimento ha natura discrezionale.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    A seguito della novella legislativa del 2020, il vizio derivante dall'omessa partecipazione non appare sanabile in sede processuale per i provvedimenti discrezionali.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione deve rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione; una formula stereotipata e generica è inidonea a soddisfare tale obbligo e può evidenziare anche un difetto di istruttoria.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    nuovi elementi sopraggiunti

    La posizione dello straniero deve essere valutata in modo dinamico, considerando la situazione concreta e attuale e gli elementi sopraggiunti, inclusi il percorso lavorativo e il radicamento socio-economico.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata concessa in presenza di significativi profili di fumus boni iuris e di un pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione definisce discrezionalmente un'istanza senza previamente comunicare i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, il vizio partecipativo può assumere rilievo invalidante e non apparire sanabile mediante l'art. 21-octies della stessa legge.
  • La motivazione di un provvedimento amministrativo non è adeguata se si limita a una formula stereotipata, come la mera indicazione della mancata collocazione tra quote disponibili, senza rendere comprensibile l'iter logico-giuridico e senza dare conto dell'istruttoria svolta.
  • Il ritardo dell'Amministrazione nella definizione di un procedimento non può essere irragionevolmente posto a carico dell'interessato mediante l'imputazione delle conseguenze negative determinate, nel frattempo, dall'esaurimento delle quote disponibili; tale condotta può porsi in contrasto con il buon andamento e con la tutela del legittimo affidamento.
  • Nel valutare la posizione amministrativa di uno straniero, l'Amministrazione deve considerare la situazione concreta e attuale e i nuovi elementi sopraggiunti, inclusi la continuità lavorativa e l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quali possibili indici di radicamento socio-economico.
  • Sussiste il periculum in mora per la sospensione di un provvedimento che rende irregolare la posizione dello straniero, quando ne derivino un rischio concreto e imminente di espulsione, l'interruzione del rapporto di lavoro e un pregiudizio grave al percorso di integrazione difficilmente ripristinabile all'esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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