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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18549/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia origina da una domanda risarcitoria proposta da un avvocato nei confronti di un altro avvocato, assunto danneggiante per una pluralità di comportamenti asseritamente illeciti, tra cui la pretesa falsa testimonianza resa in un diverso processo relativo a un presunto stalking giudiziario. La domanda è stata rigettata in primo grado e confermata in appello, con condanna dell'attore soccombente alle spese e rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. in suo danno. In cassazione il ricorrente impugna solo la statuizione sulle spese di lite: con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 112 e 191 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avrebbe erroneamente considerato soltanto la sua soccombenza sulla domanda principale senza valorizzare il rigetto delle eccezioni sollevate dal convenuto, anche di merito, e che tali eccezioni infondate avrebbero dovuto incidere sulla regolazione o quantomeno sulla compensazione delle spese. Con i motivi dal secondo al quinto, per come comprensibilmente ricostruibili dal testo, il ricorrente tenta di riproporre una rilettura dei fatti e della dedotta falsa testimonianza, che tuttavia non risultava accertata nei giudizi di merito.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva, anzitutto, la carenza di chiarezza espositiva e di specificità dei motivi, sia del primo sia dei successivi, che non consentono di cogliere in modo compiuto la censura. Nel merito, afferma che la doglianza sulla mancata compensazione delle spese è inammissibile perché la compensazione ex art. 92 c.p.c. è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se il giudice ha applicato il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.; inoltre, ribadisce che la soccombenza va valutata sull'esito complessivo della lite, sicché è totalmente soccombente la parte contro cui la domanda avversaria sia stata integralmente respinta, senza che assumano rilievo le eccezioni disattese della controparte. La Corte condanna inoltre il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento della somma prevista dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. e dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di violazione, ma la censura è ritenuta non chiara e quindi inammissibile

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di violazione, ma la censura è ritenuta non chiara e quindi inammissibile

  • art. 91 c.p.c.

    regola generale di riparto delle spese secondo soccombenza, applicata dal giudice di merito e ritenuta corretta

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è potere discrezionale del giudice di merito; la mancata compensazione non è censurabile in cassazione

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato per le statuizioni accessorie conseguenti alla decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione conforme alla proposta consente le condanne accessorie previste dal comma 3; la Corte richiama la disciplina come interpretata dalle Sezioni Unite

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Nel giudizio civile, il criterio della soccombenza va riferito all'esito complessivo della lite: è totalmente soccombente la parte contro cui la domanda avversaria sia stata integralmente respinta, anche se la controparte abbia visto disattese eccezioni processuali o di merito.
  • La compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; se il giudice applica il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., la mancata compensazione non è di per sé censurabile in cassazione.
  • Un motivo di ricorso per cassazione deve essere esposto con chiarezza e specificità, indicando in modo comprensibile le norme asseritamente violate e la conclusione giuridica che se ne vuole trarre; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura del fatto o delle risultanze istruttorie per contestare accertamenti di merito non favorevoli alla parte ricorrente.
  • Quando la decisione finale in cassazione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la disciplina processuale consente le conseguenze accessorie previste dalla norma, ivi compresi gli oneri economici ulteriori a carico della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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