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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12618/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce due motivi: (1) nullità o vizio per mancata notifica personale dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 666, comma 6, 127, comma 7 e 175 c.p.p., con richiesta di restituzione nei termini per l'inosservanza della notifica; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per l'erroneo esclusione della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze indicate (sentenze 1 e 2) e quelli oggetto della sentenza 3: il Tribunale avrebbe affermato genericamente che i giudici della cognizione avevano escluso la continuazione senza fornire riscontro nelle sentenze, non valutando gli elementi indicativi di un medesimo disegno criminoso; inoltre si lamenta che il giudice del rinvio non si è conformato ai principi stabiliti dalla sentenza rescindente (richiamo a artt. 627, comma 3 e 628, comma 2 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il ricorso infondato: la mancata notifica non produce nullità assoluta ma incide sul termine di impugnazione, e nel caso il ricorrente aveva conferito procura speciale al difensore il 12/06/2024 quindi aveva conoscenza dell'atto e il termine per impugnare è decorso. Sul secondo motivo la Corte ha invece accolto il ricorso: il Tribunale ha escluso la continuazione con un rilievo generico e non motivato, senza riscontro nelle sentenze chiamate in causa e senza effettuare la valutazione richiesta sui presupposti del medesimo disegno criminoso; ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto. Decisione emessa il 14/01/2025; il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio e il difensore del ricorrente aveva insistito per l'accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base dell'istanza di riconoscimento della continuazione tra reati; utilizzata come riferimento procedurale per la richiesta avanzata dall'imputato.

  • art. 666, comma 6, cod. proc. pen.

    art. 666, comma 6, cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione deve essere comunicata o notificata senza ritardo; la Corte interpreta che l'omessa notifica non comporta nullità ma influisce solo sul decorso del termine di impugnazione per la parte che non è stata notificata.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma che disciplina le ipotesi di nullità; la Corte valuta che la mancata notifica non integra la nullità assoluta addotta ma può dare luogo a effetti sul termine impugnatorio.

  • art. 127, comma 7 cod. proc. pen.

    art. 127, comma 7 cod. proc. pen.

    Richiamato in connessione con le regole di notificazione e termini; la Corte lo considera nell'ambito della disciplina processuale sulla possibilità di proporre impugnazioni.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Norma sulla restituzione nei termini; il ricorrente l'ha invocata per ottenere la riapertura dei termini di impugnazione, ma la Corte ha ritenuto che la conoscenza dell'atto (procura speciale) aveva fatto decorrere il termine.

  • art. 627, comma 3 e art. 628, comma 2 cod. proc. pen.

    art. 627, comma 3 e art. 628, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione all'obbligo del giudice del rinvio di conformarsi ai principi della sentenza rescindente; il ricorrente sostiene che il Tribunale non si è attenuto a tali principi, ed è parte della censura accolta dalla Corte.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 49089 del 18/10/2012 (Daneri)

    Sez. 3, n. 49089 del 18/10/2012

    Precedente richiamato per il principio secondo cui la mancata notifica al difensore impedisce l'efficacia della decorrenza del termine impugnatorio fino al giorno della notificazione; conferma che il difensore ha un autonomo dies a quo.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 8799 dell'11/11/2022 (depositata 2023)

    Sez. 1, n. 8799 dell'11/11/2022

    Sentenza rescindente utilizzata come parametro interpretativo: impone al giudice di valutare la sussistenza degli elementi che denotano un medesimo disegno criminoso per riconoscere la continuazione e di motivare compiutamente la decisione.

Massime di principio

  • La mancata notifica di un provvedimento del giudice dell'esecuzione non comporta automaticamente la nullità dell'atto; essa incide primariamente sul decorso del termine di impugnazione per la parte non notificata.
  • Il conferimento di procura speciale e la conoscenza effettiva del provvedimento da parte dell'imputato o del difensore fanno decorrere i termini di impugnazione: la restituzione in termini non è automatica se la parte ha avuto conoscenza dell'atto.
  • Per il riconoscimento della continuazione tra reati il giudice deve motivare specificamente sulla sussistenza degli elementi indicativi di un medesimo disegno criminoso; non è sufficiente un rilievo generico o un'assunzione non verificata circa l'orientamento di precedenti decisioni.
  • Se il giudice del rinvio non si conforma ai principi stabiliti dalla sentenza rescindente, la decisione può essere annullata e la causa rinviata per nuovo esame: è richiesto rispetto sostanziale dei criteri stabiliti dalla Cassazione.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, l'assenza di motivazione o le affermazioni non riscontrabili negli atti impugnati costituiscono motivo fondato di annullamento con rinvio quando riguardano questioni decisive come la continuazione.

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