Cassazione Penale, Sentenza n. 12618/2025 del 01/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce due motivi: (1) nullità o vizio per mancata notifica personale dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 666, comma 6, 127, comma 7 e 175 c.p.p., con richiesta di restituzione nei termini per l'inosservanza della notifica; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per l'erroneo esclusione della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze indicate (sentenze 1 e 2) e quelli oggetto della sentenza 3: il Tribunale avrebbe affermato genericamente che i giudici della cognizione avevano escluso la continuazione senza fornire riscontro nelle sentenze, non valutando gli elementi indicativi di un medesimo disegno criminoso; inoltre si lamenta che il giudice del rinvio non si è conformato ai principi stabiliti dalla sentenza rescindente (richiamo a artt. 627, comma 3 e 628, comma 2 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il ricorso infondato: la mancata notifica non produce nullità assoluta ma incide sul termine di impugnazione, e nel caso il ricorrente aveva conferito procura speciale al difensore il 12/06/2024 quindi aveva conoscenza dell'atto e il termine per impugnare è decorso. Sul secondo motivo la Corte ha invece accolto il ricorso: il Tribunale ha escluso la continuazione con un rilievo generico e non motivato, senza riscontro nelle sentenze chiamate in causa e senza effettuare la valutazione richiesta sui presupposti del medesimo disegno criminoso; ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto. Decisione emessa il 14/01/2025; il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio e il difensore del ricorrente aveva insistito per l'accoglimento.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base dell'istanza di riconoscimento della continuazione tra reati; utilizzata come riferimento procedurale per la richiesta avanzata dall'imputato.
art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
Stabilisce che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione deve essere comunicata o notificata senza ritardo; la Corte interpreta che l'omessa notifica non comporta nullità ma influisce solo sul decorso del termine di impugnazione per la parte che non è stata notificata.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma che disciplina le ipotesi di nullità; la Corte valuta che la mancata notifica non integra la nullità assoluta addotta ma può dare luogo a effetti sul termine impugnatorio.
art. 127, comma 7 cod. proc. pen.
art. 127, comma 7 cod. proc. pen.
Richiamato in connessione con le regole di notificazione e termini; la Corte lo considera nell'ambito della disciplina processuale sulla possibilità di proporre impugnazioni.
art. 175 cod. proc. pen.
Norma sulla restituzione nei termini; il ricorrente l'ha invocata per ottenere la riapertura dei termini di impugnazione, ma la Corte ha ritenuto che la conoscenza dell'atto (procura speciale) aveva fatto decorrere il termine.
art. 627, comma 3 e art. 628, comma 2 cod. proc. pen.
art. 627, comma 3 e art. 628, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione all'obbligo del giudice del rinvio di conformarsi ai principi della sentenza rescindente; il ricorrente sostiene che il Tribunale non si è attenuto a tali principi, ed è parte della censura accolta dalla Corte.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 49089 del 18/10/2012 (Daneri)
Sez. 3, n. 49089 del 18/10/2012
Precedente richiamato per il principio secondo cui la mancata notifica al difensore impedisce l'efficacia della decorrenza del termine impugnatorio fino al giorno della notificazione; conferma che il difensore ha un autonomo dies a quo.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 8799 dell'11/11/2022 (depositata 2023)
Sez. 1, n. 8799 dell'11/11/2022
Sentenza rescindente utilizzata come parametro interpretativo: impone al giudice di valutare la sussistenza degli elementi che denotano un medesimo disegno criminoso per riconoscere la continuazione e di motivare compiutamente la decisione.
Massime di principio
- La mancata notifica di un provvedimento del giudice dell'esecuzione non comporta automaticamente la nullità dell'atto; essa incide primariamente sul decorso del termine di impugnazione per la parte non notificata.
- Il conferimento di procura speciale e la conoscenza effettiva del provvedimento da parte dell'imputato o del difensore fanno decorrere i termini di impugnazione: la restituzione in termini non è automatica se la parte ha avuto conoscenza dell'atto.
- Per il riconoscimento della continuazione tra reati il giudice deve motivare specificamente sulla sussistenza degli elementi indicativi di un medesimo disegno criminoso; non è sufficiente un rilievo generico o un'assunzione non verificata circa l'orientamento di precedenti decisioni.
- Se il giudice del rinvio non si conforma ai principi stabiliti dalla sentenza rescindente, la decisione può essere annullata e la causa rinviata per nuovo esame: è richiesto rispetto sostanziale dei criteri stabiliti dalla Cassazione.
- In sede di impugnazione in Cassazione, l'assenza di motivazione o le affermazioni non riscontrabili negli atti impugnati costituiscono motivo fondato di annullamento con rinvio quando riguardano questioni decisive come la continuazione.
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