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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3327/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Montanaro: deduce vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie "di lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che la corte territoriale ha valorato solo la reiterazione delle cessioni senza considerare gli altri parametri normativi. Farka: deduce vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per concorso nella cessione di stupefacenti (art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990), contestando che la prova (dichiarazioni del teste Panuccio) non dimostrava che egli fosse fornitore di Montanaro, ma solo che Montanaro si era rivolto al Farka per il saldo di un debito.

La decisione

1) Rigettata l'istanza di differimento del difensore di Montanaro. 2) Il motivo di Montanaro è ritenuto fondato: la Corte di cassazione ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (fatto di lieve entità), dichiarando estinto il reato per prescrizione e annullando senza rinvio la sentenza contestata limitatamente al capo a). 3) Il motivo di Farka è ritenuto infondato quanto alla contestazione della responsabilità, ma per effetto dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione (art. 587 c.p.p.) la riqualificazione al comma 5 è stata estesa anche a lui; anche nei suoi confronti è quindi dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione e la sentenza è annullata senza rinvio limitatamente al capo a). 4) Per il residuo capo b) (reati non estinti) la Corte rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova per la rideterminazione della pena. 5) Nel resto i ricorsi sono respinti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Prevede la fattispecie di "fatto di lieve entità" valutabile sulla base della quantità e qualità dello stupefacente e degli altri parametri (mezzi, modalità, circostanze). Può essere applicata anche a episodi di cessione continuativa non occasionali se sussistono elementi di minima offensività.

  • Codice di procedura penale, art. 129, comma 1 e 2

    Art. 129 comma 1: possibilità di dichiarare estinto il reato quando, per effetto di annullamento/riqualificazione, risulti la prescrizione. Il comma 2 prevede ipotesi ostative all'estinzione che la Corte ha ritenuto non sussistenti nel caso.

  • Codice di procedura penale, art. 587

    Consente l'estensione dell'impugnazione: la decisione favorevole ottenuta da un ricorrente può essere applicata anche ad altro coimputato presente in Cassazione che non abbia impugnato il punto, se la questione non è esclusivamente personale.

  • Codice di procedura penale, art. 620, lett. 1

    Attribuisce alla Corte di cassazione la possibilità di qualificare diversamente il fatto quando non sono necessari o ragionevolmente esperibili ulteriori accertamenti di fatto: usato qui per riqualificare il reato come art. 73, comma 5.

  • D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2 (conv. L. 21 febbraio 2014, n. 10)

    Ha trasformato l'ipotesi di lieve entità da circostanza a delitto autonomo (modifica rilevante per la riqualificazione applicata).

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8 (conv. L. 176/2020)

    Ha previsto la possibilità di procedere in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori in particolari condizioni, norma applicata nel procedimento.

Massime di principio

  • L'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 (fatto di lieve entità) può essere riconosciuto anche quando le cessioni sono reiterate nel tempo: la continuità non esclude di per sé la lieve entità se quantità, modalità, mezzi e circostanze indicano minima offensività.
  • La riqualificazione in Cassazione è possibile ai sensi dell'art. 620 c.p.p. quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto; se la riqualificazione riduce la pena massima e determina la prescrizione, il reato può essere dichiarato estinto ex art. 129 c.p.p.
  • L'estensione dell'impugnazione (art. 587 c.p.p.) può far beneficiare coimputati non ricorrenti di una valida decisione annullatoria per motivi non personali, con conseguente applicazione della stessa riqualificazione/effetto estintivo.
  • Nel giudizio sul concorso di persone, non è richiesto che il contributo concorsuale sia causalmente necessario: è sufficiente un apporto agevolatore apprezzabile (rafforzamento del proposito criminoso o agevolazione pratica).
  • Le doglianze relative alla prova dell'originario fornitore richiedono valutazione puntuale; tuttavia, anche in assenza di accoglimento di un motivo specifico, la riqualificazione favorevole a un ricorrente può estendersi agli altri concorrenti se la storia fattuale è unica.
  • Richiedere differimenti dei termini processuali per sostituzione di difensore è soggetto a limiti: l'inerzia nella nomina del nuovo difensore può comportare rigetto dell'istanza.

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