Sentenza n. 3469/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'amministrazione sulla fissazione dell'appuntamento e sulla definizione del procedimento per il rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per accertare l'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione sia rispetto all'avvio del procedimento, sia rispetto alla sua conclusione con il rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio. Il ricorso è stato proposto anche perché l'ambasciata non aveva inizialmente concesso un appuntamento necessario per formalizzare la domanda, nonostante la preiscrizione universitaria e la trasmissione della richiesta mediante il portale Universitaly. È stata chiesta la condanna dell'amministrazione a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, nelle more del giudizio, l'appuntamento presso l'ambasciata è stato concesso. Per tale profilo, il ricorrente ha ottenuto quanto richiesto, ossia la possibilità di presentare formalmente la domanda di visto, e quindi è cessata la materia del contendere. Il Tribunale ha precisato che il termine di novanta giorni previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 349/1999 decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall'appuntamento, fermo restando l'obbligo dell'amministrazione di fissare celermente l'appuntamento a seguito della richiesta dell'interessato. La domanda diretta a ottenere la conclusione del procedimento con il rilascio del visto è stata invece dichiarata inammissibile, poiché alla data di proposizione del ricorso non era ancora iniziato il termine di novanta giorni per provvedere. Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e in considerazione dell'ingente flusso di domande gravante sull'ambasciata.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 349/1999
Il termine per provvedere sul rilascio del visto decorre dalla presentazione della domanda; prima di tale momento non è proponibile una domanda volta a ottenere la conclusione del procedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso, il termine per la decisione decorre dalla presentazione formale della domanda e non dalla preiscrizione universitaria, dalla trasmissione della richiesta tramite il portale Universitaly o dalla mera richiesta di appuntamento.
- L'amministrazione consolare ha l'obbligo di fissare celermente l'appuntamento richiesto dall'interessato quando tale appuntamento è necessario per formalizzare la domanda di visto.
- Se, nelle more del giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione fissa l'appuntamento richiesto e pone l'interessato in condizione di presentare la domanda, limitatamente a tale profilo si verifica la cessazione della materia del contendere.
- La domanda giudiziale diretta a ottenere la conclusione del procedimento di rilascio del visto è inammissibile quando, al momento della sua proposizione, non è ancora decorso il termine per provvedere decorrente dalla presentazione formale della domanda.
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