Sentenza n. 1434/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della P.S. - Servizio Concorsi 3 Divisione - Centro Psicotecnico del 13.09.2022 con il quale si dichiara il ricorrente “non idoneo” sotto il profilo attitudinale ai fini del concorso pubblico, per esami e titoli, per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai VFP ed indetto con decreto del Capo della Polizia del 16.05.2022; 2) del provvedimento di esclusione dal concorso pubblico, per esami e titoli per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai VFP ed indetto con decreto del Capo della Polizia del 16.05.2022, mai comunicato, qualora esistente; 3) per quanto occorra, di ogni atto comunque richiamato nel provvedimento impugnato sub 1 non conosciuto; 4) delle prove e degli accertamenti attitudinali svolti in relazione al sig. Passero; per quanto occorra, dei verbali delle operazioni compiute della Commissione per gli accertamenti attitudinali e, segnatamente, della “Scheda di profilo individuale”, della “Ripetizione del colloquio collegiale”, dell'“Immagine speculare – osservazioni dello sperimentatore”, del Tachistoscopio, del Test nr. 017 e di tutti i relativi allegati compresi i test, ulteriori verbali, referti, relazioni mediche e psicoattitudinali e rapporti, nella sola parte lesiva per gli interessi del ricorrente; 5) per quanto occorra, dei verbali delle operazioni compiute della Commissione per gli accertamenti attitudinali e, segnatamente, del verbale preliminare con il quale venivano fissati i criteri da seguire negli accertamenti attitudinali nonché di ogni altro eventuale verbale, non conosciuto, con il quale vengono fissati ulteriormente i criteri di valutazione, nella sola parte lesiva degli interessi del ricorrente; 6) per quanto occorra, del decreto del Capo della Polizia del 19.08.2022 di nomina e composizione della Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali, ove lesivo degli interessi del ricorrente; 7) per quanto occorra, del bando di concorso pubblico, per esami e titoli, per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai VFP ed indetto con decreto del Capo della Polizia del 16.05.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 20.05.2022, nella parte eventualmente lesiva degli interessi del ricorrente; 8) per quanto occorra, delle “Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali” del 23.08.2022 a firma del Direttore Centrale del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella parte eventualmente lesiva degli interessi del ricorrente; 9) di ogni altro atto presupposto, connesso, e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, con riserva di motivi aggiunti; 10) con riserva di impugnazione, nei termini di legge, anche della graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esami e titoli, a 1381 posti da allievo agente della P.S pubblicata sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/39 ter del 4.11.2022, con avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale "Concorsi ed Esami" in pari data, poiché in attesa di riscontro della comunicazione di residenza dell'ultimo vincitore da parte dell'Amministrazione, più volte sollecitata, e per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo sotto il profilo attitudinale ai fini del concorso pubblico, per esami e titoli, per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai VFP ed indetto con decreto del Capo della Polizia del 16.05.2022, con ogni statuizione consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 9 gennaio 2023: per l’annullamento del decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Per Gli Affari Generali e Le Politiche del Personale della P.S. con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame e titoli, a 1381 posti da allievo agente della Polizia di Stato, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/39 ter del 4.11.2022, con avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale "Concorsi ed Esami" in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per 1381 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché graduatoria di merito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio del 13 settembre 2022 con cui era stato dichiarato non idoneo sotto il profilo attitudinale nell'ambito del concorso per esami e titoli riservato ai VFP per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato. Ha inoltre contestato il provvedimento di esclusione, ove esistente, gli atti e i verbali degli accertamenti attitudinali, i criteri di valutazione, la composizione della commissione, il bando e le disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti, chiedendo anche l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria di merito pubblicata il 4 novembre 2022. Dal testo della sentenza non risultano esaminati specifici vizi di legittimità, poiché il ricorrente ha successivamente dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata il 4 gennaio 2026 con cui il ricorrente ha rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, ha dichiarato improcedibile il ricorso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure contro il giudizio di non idoneità, l'esclusione, gli accertamenti attitudinali e la graduatoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria; dal testo non emerge un'ulteriore interpretazione specifica.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, ove non emergano ragioni per discostarsene, impone al giudice amministrativo di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito delle censure.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo deve prendere atto della sopravvenuta perdita di interesse alla decisione e definire il giudizio con una pronuncia di improcedibilità.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione giustifica, secondo la valutazione del giudice, la compensazione integrale delle spese di lite.
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