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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10526/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita immobiliare stipulata tra due soggetti che avevano alienato un compendio immobiliare e due acquirenti, rispetto alla quale un creditore dei venditori ha agito per far dichiarare la simulazione assoluta dell’atto, sostenendo che la vendita fosse solo apparente e finalizzata a sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale. Il tribunale e poi la corte d’appello hanno ritenuto indiziario e decisivo, tra l’altro, il mancato prova dell’effettivo pagamento del prezzo, la presenza di ipoteche, dichiarazioni rese in giudizio dai venditori, deposizioni testimoniali e la mancanza di un preliminare. Gli acquirenti hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi: hanno denunciato violazione delle norme sulla simulazione e sulla prova per presunzioni, sostenendo che la corte territoriale avesse rivalutato in modo illogico gli indizi e trascurato documenti e testimonianze favorevoli; hanno dedotto la violazione delle norme sulla confessione e sulla prova testimoniale, assumendo che la quietanza nell’atto notarile impedisse prova contraria; hanno lamentato una errata ripartizione dell’onere della prova e una indebita valutazione delle prove; hanno contestato l’ammissibilità e l’attendibilità dei testi figli e genero dei venditori; hanno censurato l’omesso esame di memorie e documenti istruttori e la mancata valutazione dell’ammissibilità della prova testimoniale; hanno dedotto l’inosservanza dell’art. 342 c.p.c. per asserita specificità dell’appello; infine hanno contestato il mancato esame della CTU e delle opere di ristrutturazione eseguite dopo l’acquisto. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure, ritenendo che la corte d’appello avesse correttamente valorizzato un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, che l’acquirente, quando il creditore terzo agisce per simulazione, ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo e che i motivi di ricorso si risolvessero, in gran parte, in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito o non si confrontassero con le rationes decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso degli acquirenti. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha escluso che vi fosse violazione delle regole sulle presunzioni, sulla prova testimoniale, sulla confessione o sul riparto dell’onere probatorio; ha affermato che, in caso di azione di simulazione promossa da un creditore terzo, l’acquirente deve provare il pagamento effettivo del prezzo; ha rilevato che varie doglianze miravano solo a una nuova valutazione del materiale istruttorio o non si confrontavano con le ragioni decisive della sentenza di merito; ha inoltre confermato la correttezza della valutazione di specificità dell’appello e dell’apprezzamento delle circostanze relative alle ristrutturazioni. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti in favore di ciascun controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato in tema di simulazione del contratto e opponibilità dell’atto apparente rispetto al reale assetto voluto dalle parti.

  • art. 1415 c.c.

    Richiamato quanto agli effetti della simulazione nei confronti dei terzi e dei creditori.

  • art. 1416 c.c.

    Richiamato per il regime di tutela dei terzi e dei creditori nella simulazione.

  • art. 1417 c.c.

    La prova della simulazione assoluta da parte dei terzi o creditori può essere fornita con ogni mezzo, incluse le presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    La prova per presunzioni richiede gravità, precisione e concordanza; la relativa valutazione è riservata al giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    È violato solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o ignora il principio della non contestazione, non quando valuta diversamente le prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La diversa forza persuasiva attribuita alle prove è attività consentita al giudice di merito e non integra di per sé violazione di legge.

  • art. 2726 c.c.

    Invocato dai ricorrenti in tema di prova del pagamento del prezzo e limiti alla prova testimoniale, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura.

  • art. 2732 c.c.

    Le limitazioni relative alla ritrattazione della confessione operano tra le parti e non nei confronti del terzo creditore che agisce per simulazione.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per escludere che la dichiarazione di pagamento nel rogito sia coperta da fede privilegiata quanto alla verità intrinseca del fatto dichiarato.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di simulazione dedotta dal creditore, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo.

  • art. 246 c.p.c.

    La incapacità a testimoniare richiede un interesse giuridico personale, attuale e concreto del teste nel giudizio.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se esiste ed è intellegibile; non ricorre nullità quando la corte spiega le ragioni della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in tema di obbligo di motivazione, ritenuto rispettato dalla sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Le doglianze formulate come violazione di legge sono inammissibili quando mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per i vizi di nullità della sentenza o del procedimento; la Corte ha escluso che ricorressero.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di singoli elementi istruttori o argomentazioni difensive.

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello deve contenere censure specifiche e confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.

    Le memorie istruttorie richiamate dai ricorrenti non costituiscono, di per sé, un fatto storico omesso ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. è precluso nei limiti applicabili ratione temporis.

Massime di principio

  • Quando il creditore di una parte di una compravendita immobiliare agisce per far dichiarare la simulazione assoluta dell’atto, l’acquirente convenuto ha l’onere di dimostrare l’effettivo pagamento del prezzo; la mera quietanza contenuta nel rogito non è, da sola, sufficiente a vincere la domanda del terzo.
  • La prova della simulazione può essere data dal terzo con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, purché gli indizi siano valutati secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza; tale apprezzamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipico.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove: la censura è ammissibile solo se individua un errore nell’applicazione della regola giuridica, non se si limita a contrapporre una lettura alternativa del materiale istruttorio.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ricorre solo in ipotesi eccezionali, quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiari di poter prescindere dalle regole legali di valutazione; non basta lamentare che il giudice abbia dato maggior peso ad alcune prove rispetto ad altre.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non singoli documenti, argomentazioni o elementi istruttori; inoltre il ricorrente deve specificare il fatto, il dato da cui risulta, il momento processuale della discussione e la sua decisività.
  • Un motivo di appello o di ricorso per cassazione è inidoneo quando non si confronta con una delle rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata, poiché la mancata censura di una sola ratio sufficiente a sorreggere il dictum rende l’impugnazione inefficace.
  • Le limitazioni alla prova della confessione e della quietanza operano, in linea generale, nei rapporti tra le parti dell’atto; quando agisce un terzo creditore per simulazione, la disciplina probatoria è più ampia e non gli si oppongono automaticamente i limiti propri del rapporto interno tra contraenti.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiSimulazioneOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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