Cassazione Civile, Ordinanza n. 34641/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Il promissario acquirente aveva consegnato alla promittente venditrice un assegno bancario di euro 110.000, indicato nel preliminare come caparra confirmatoria. L'acquirente sosteneva che il recesso della venditrice fosse illegittimo, perché egli non era inadempiente e l'importo versato doveva essergli restituito, oltre al risarcimento del danno. La venditrice, al contrario, deduceva di avere legittimamente receduto per il mancato pagamento di rate del prezzo e di poter trattenere definitivamente la somma quale caparra confirmatoria, chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione del contratto e il risarcimento di ulteriori danni. Il Tribunale rigettava tutte le domande. La Corte d'appello riformava la decisione, ritenendo che la caparra non si fosse neppure perfezionata perché l'assegno era stato incassato solo molto tempo dopo l'inadempimento, e disponeva la restituzione delle somme, reputando inammissibile l'appello incidentale della venditrice per genericità. Con il ricorso principale, la venditrice denunciava la violazione dell'art. 1385 c.c., sostenendo che la caparra confirmatoria si perfeziona con la consegna dell'assegno bancario, mentre l'incasso produce solo gli effetti legali; inoltre deduceva la violazione degli artt. 1453-1458 c.c. per avere la Corte territoriale ordinato la restituzione delle somme nonostante il suo diritto a trattenerle per l'inadempimento dell'acquirente. Con il ricorso incidentale condizionato, l'acquirente censurava la decisione per non avere considerato che la venditrice aveva agito con domanda di risoluzione e risarcimento e non con recesso, sicché non avrebbe potuto ritenere la caparra.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della società venditrice, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi: la consegna di un assegno bancario indicato come caparra confirmatoria perfeziona il patto accessorio di natura reale, anche se l'incasso avviene successivamente; se la consegna è avvenuta prima dell'inadempimento, il ritardo nell'incasso non fa venir meno la funzione della caparra né il diritto della parte adempiente di trattenerla quando la controparte sia inadempiente. La Corte ha quindi escluso che la ritardata riscossione potesse giustificare la restituzione della somma. È stato invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato dell'acquirente, perché diretto a censurare un profilo rimasto assorbito e non decisivo ai fini della soccombenza sulla domanda di restituzione. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1385 c.c.
La caparra confirmatoria ha funzione di garanzia e liquidazione forfettaria del danno; la parte non inadempiente può trattenere la caparra, salvo che scelga di agire per la risoluzione e l'integrale risarcimento del danno secondo le regole generali.
art. 1453 c.c.
È richiamato come disciplina generale della risoluzione per inadempimento, alternativa alla disciplina speciale della caparra confirmatoria quando la parte non inadempiente chieda risoluzione e risarcimento integrale.
art. 1458 c.c.
È richiamato insieme all'art. 1453 c.c. come regola generale degli effetti della risoluzione contrattuale, distinta dalla disciplina della caparra.
art. 342 c.p.c.
La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale per genericità e difetto di argomentazione.
art. 371 c.p.c.
Viene menzionato per il controricorso della ricorrente principale avverso il ricorso incidentale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente incidentale, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- La caparra confirmatoria si perfeziona, quale patto accessorio di natura reale, con la consegna del denaro o di altra cosa fungibile; quando la prestazione consiste nella consegna di un assegno bancario immediatamente presentabile, il patto si perfeziona con la traditio del titolo, mentre l'incasso differisce solo gli effetti legali previsti dall'art. 1385 c.c.
- Se la consegna dell'assegno a titolo di caparra è avvenuta prima dell'inadempimento della controparte, il ritardo nella presentazione all'incasso da parte del creditore non fa venir meno la caparra né impedisce, in caso di inadempimento dell'altra parte, la ritenzione della somma da parte del soggetto adempiente.
- Il ritardo nell'incasso del titolo può incidere solo sugli effetti pregiudizievoli derivanti dalla tardiva presentazione nei confronti dell'emittente, ma non elimina la funzione di garanzia e di liquidazione anticipata del danno propria della caparra confirmatoria.
- La parte vittoriosa nel giudizio di merito non può proporre impugnazione incidentale su questioni rimaste assorbite, ove non sussista una autonoma soccombenza su quel capo; tali questioni possono essere riproposte nel giudizio di rinvio in caso di accoglimento dell'impugnazione principale.
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