Sentenza n. 319/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento - del decreto n. 25 dell'1 aprile 2022 (pubblicato sul BUR n. 50 del 19/04/2022) emesso dal Direttore della Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso della Regione Veneto avente ad oggetto la “proroga della validità temporale del provvedimento di VIA (rilasciato con DGR n. 1143 del 12.7.2016)” relativo al progetto di revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico biologico del complesso impiantistico di Ca' del Bue-Verona proposto dalla società AGSM AIM S.p.a. (già A.G.S.M. Verona S.P.A.); - del verbale della riunione del 23.3.2022 del Comitato tecnico regionale VIA del Veneto, oltre che per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresi, ove occorrer possa, la D.G.R. Veneto n. 94 del 31 gennaio 2017 (recante le modalità procedurali della proroga della VIA) e il decreto del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto n. 565 del 16 giugno 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto regionale di proroga sino al 23 agosto 2026 della validità temporale del giudizio favorevole di VIA e dei titoli connessi, relativi al progetto di revamping e valorizzazione delle sezioni di trattamento meccanico-biologico del complesso impiantistico di Ca' del Bue
Esito
Favorevole al resistente (regione e operatore economico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato il decreto regionale di proroga della VIA e degli atti connessi, deducendo la violazione del principio di anteriorità della proroga, poiché la richiesta sarebbe stata presentata dopo la scadenza del termine; l'eccesso di potere per mancanza dei presupposti, in particolare per l'assenza di cause di forza maggiore; la necessità di rinnovare la VIA in ragione delle modifiche progettuali intervenute; la violazione delle regole procedimentali per la mancata indizione della conferenza di servizi e per il mancato coinvolgimento del Comune; l'omessa valutazione delle sopravvenienze pianificatorie e dell'aggravio della pressione ambientale, con particolare riferimento alla qualità dell'aria nell'agglomerato veronese; nonché la decadenza del titolo originario ai sensi dell'art. 24 della l.r. n. 3/2000. La Regione e la società controinteressata hanno eccepito preliminarmente il difetto di interesse a ricorrere, sostenendo che la mera vicinitas dell'impianto non dimostrasse un pregiudizio concreto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse a ricorrere, senza esaminare le censure di merito. Il Comune era astrattamente legittimato ad agire iure proprio per la tutela di posizioni differenziate connesse a possibili ricadute ambientali nel territorio amministrato; tuttavia non ha dimostrato un pregiudizio concreto, attuale e specifico causalmente riconducibile al decreto impugnato. La distanza di circa 400 metri dell'impianto dal confine comunale non è stata ritenuta sufficiente. In particolare, il Comune non ha prodotto un'analisi tecnico-quantitativa riferita al proprio territorio, idonea a dimostrare un incremento delle concentrazioni di inquinanti, soprattutto polveri sottili, imputabile alla proroga o alle varianti. Le allegazioni sul possibile aggravio emissivo sono rimaste generiche e la documentazione si è concentrata sulla capacità emissiva astratta degli impianti, senza provare gli effetti reali nel territorio comunale. Il TAR ha inoltre valorizzato il precedente pronunciato inter partes dal Consiglio di Stato, secondo cui le varianti autorizzate avrebbero migliorato l'impatto ambientale complessivo dell'impianto; l'eventuale annullamento avrebbe potuto determinare un regresso rispetto all'assetto tecnologico più recente. Non essendo comprovata né una lesione concreta né un'utilità specifica conseguibile dall'annullamento, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 24 l.r. Veneto n. 3/2000
Il Comune ne ha dedotto la violazione, sostenendo la decadenza del titolo originario; la questione non è stata esaminata nel merito a causa della declaratoria di inammissibilità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe processuale in relazione alla trattazione della causa; dal testo non emerge una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- La mera vicinitas geografica di un ente locale rispetto a un impianto potenzialmente incidente sull'ambiente non dimostra, da sola, l'interesse concreto e attuale a impugnare il provvedimento autorizzatorio o di proroga; occorre allegare e provare uno specifico pregiudizio causalmente riconducibile all'atto e un'utilità concreta conseguibile dal suo annullamento.
- Quando l'interesse a ricorrere è contestato, il Comune che impugna un provvedimento ambientale deve fornire una dimostrazione tecnico-quantitativa riferita al proprio territorio, idonea a evidenziare effetti ambientali reali e specifici, non essendo sufficienti allegazioni generiche sull'aumento della capacità emissiva astratta dell'impianto.
- L'interesse a ricorrere difetta anche quando l'annullamento richiesto non procurerebbe un'utilità concreta al ricorrente o potrebbe determinare un peggioramento dell'assetto ambientale esistente, qualora le varianti o l'assetto tecnologico più recente risultino migliorativi rispetto alla situazione precedente.
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