Sentenza del 05/02/2020 n. 2616 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Umbria che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio contro la cartella di pagamento con cui si recuperavano rimborsi ritenuti erronei relativi alle agevolazioni previste dall'art. 6 del D.P.R. n. 601/1973 per anni ante riforma (anni di imposta 1993 e 1998). L'Agenzia deduceva carenza di motivazione della sentenza di merito in relazione alla valutazione circa la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione (in particolare la mancata prova che la Fondazione non svolgesse attività bancaria e non fosse invece in grado di influenzare la banca partecipata), e violazione e falsa applicazione delle norme fiscali citate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (insufficiente motivazione) ritenendo che la C.T.R. non abbia adeguatamente illustrato gli elementi istruttori e il percorso logico che hanno portato a ritenere che la Fondazione avesse effettivamente svolto, per gli anni in esame, un'attività di prevalente o esclusiva promozione sociale tale da giustificare l'agevolazione fiscale. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla C.T.R. dell'Umbria in diversa composizione. Il secondo motivo è stato assorbito. Il ricorso incidentale della Fondazione è stato dichiarato inammissibile. Spese di giudizio di legittimità demandate alla C.T.R. in sede di rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6
Riconosce un'agevolazione (riduzione alla metà dell'aliquota IRPEG) a specifici enti ed istituti di interesse generale; la Corte richiama che tale beneficio ha carattere soggettivo e tassativo e che le fondazioni che gestivano partecipazioni bancarie devono provare, per ogni anno rilevante, di avere svolto in concreto attività di esclusiva o prevalente promozione sociale per poterne beneficiare.
D.Lgs. n. 153 del 1999, art. 12
Riforma che attribuisce qualifica di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato ad enti di gestione delle partecipazioni; la Corte precisa che tale disciplina non ha efficacia retroattiva e non incide sui periodi anteriori alla riforma rispetto all'attribuzione delle agevolazioni.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e n. 3
Fondamento dei motivi di cassazione: n.5 per insufficiente motivazione su punti decisivi; n.3 per violazione e falsa applicazione di norme di legge. La Corte ha accolto la censura per vizio motivazionale (n.5) e ha assorbito la censura di diritto sostanziale (n.3).
Codice civile, art. 2697
Stabilisce il regime della prova: l'onere della prova è in capo alla Fondazione che reclama l'agevolazione fiscale, ossia deve dimostrare la concreta attività di promozione sociale nell'anno d'imposta rilevante.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43
Norma richiamata nel ricorso incidentale (contestazione relativa alla motivazione della cartella di pagamento) ma la doglianza sul punto è risultata enunciata e non sviluppata, contribuendo all'inammissibilità del ricorso incidentale.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. sent. n. 1576/2009; Cass. sez. un. 15/03/2016 n. 5069; Cass. n. 10689/2018)
Principio consolidato: esiste una presunzione di esercizio di impresa bancaria per gli enti che, in ragione dell'entità delle partecipazioni, possono influire sull'attività della banca; le fondazioni devono fornire prova (libri contabili, certificazioni del collegio sindacale/revisori ecc.) di avere svolto per il periodo rilevante attività non imprenditoriale ma esclusivamente o prevalentemente di utilità sociale per ottenere le agevolazioni; la riforma del 1999 non ha effetto retroattivo sui periodi precedenti.
Massime di principio
- Quando una fondazione detiene partecipazioni in una banca, sussiste una presunzione di esercizio di impresa bancaria se la partecipazione è di entità tale da consentire influenza sulla gestione; tale presunzione può essere superata solo con prova specifica e documentale.
- L'onere probatorio spetta all'ente che reclama l'agevolazione (art. 2697 c.c.): occorre dimostrare, per l'anno d'imposta rilevante, che l'attività svolta era prevalentemente o esclusivamente di promozione sociale e culturale e non di governo delle partecipazioni bancarie.
- La valutazione giudiziale delle prove documentali deve essere motivata in modo chiaro e non meramente assertivo: il giudice deve esporre il percorso logico e gli elementi istruttori che giustificano la decisione.
- Errori formali nella cartella di pagamento (es. indicazione errata dell'anno) possono essere ritenuti irrilevanti se dal complesso degli atti risulta che il destinatario ha potuto comprendere l'oggetto e le ragioni della pretesa; tuttavia tale questione deve essere esaminata e motivata dal giudice.
- I ricorsi incidentali in Cassazione devono formulare censure specifiche e inquadrabili nelle ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c.; deduzioni generiche o rimandi a motivi di merito non sono ammissibili.
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