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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09263/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione, nel settore scolastico, di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati su posti dell'organico di diritto per oltre 36 mesi. Il giudice di primo grado aveva dichiarato l'illegittimità della reiterazione e condannato l'amministrazione al risarcimento del danno ex art. 32 L. n. 183/2010. In appello, però, la domanda risarcitoria era stata respinta perché le lavoratrici erano state successivamente immesse in ruolo: la Corte territoriale ha ritenuto che la stabilizzazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità, fosse misura sufficiente a sanzionare l'abuso e a neutralizzare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, salvo il caso di danni ulteriori specificamente allegati e provati. Con il ricorso per cassazione le lavoratrici hanno dedotto: 1) violazione delle regole sul diritto al risarcimento del danno e dei principi di equivalenza ed effettività, sostenendo che la stabilizzazione avvenuta tramite scorrimento delle graduatorie non sarebbe misura adeguata a sanzionare l'abuso; 2) necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per chiarire la compatibilità con la direttiva 1999/70/CE dell'esclusione dell'indennizzo quando vi sia stata immissione in ruolo per scorrimento delle graduatorie; 3) illegittimità costituzionale della medesima disciplina per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. e con i parametri eurounitari e convenzionali richiamati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero tutti già coperti da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, successivo e coerente anche con la sentenza della Corte di giustizia UE nella causa Rossato, secondo cui nel settore scolastico la stabilizzazione ottenuta attraverso il previgente sistema di reclutamento costituisce misura proporzionata ed effettiva idonea a sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine. Rimane comunque proponibile la domanda di risarcimento per eventuali danni ulteriori, ma in tal caso il lavoratore deve allegarli e provarli specificamente, senza beneficiare di alcuna presunzione di danno. Nulla è stato disposto sulle spese perché le amministrazioni intimate non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 L. n. 183/2010

    richiamato come base della condanna risarcitoria pronunciata in primo grado per l'illegittima reiterazione dei contratti a termine

  • legge n. 124 del 1999, art. 4, comma 1

    evocata dalle ricorrenti come disciplina della successione dei contratti a termine nel settore scolastico

  • direttiva 1999/70/CE

    indicata come parametro eurounitario sulla cui base si contesta l'adeguatezza della stabilizzazione a sanzionare l'abuso

  • clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    richiamata per sostenere che la mancata previsione dell'indennizzo in caso di immissione in ruolo violerebbe i principi di effettività ed equivalenza

  • art. 3 Cost.

    evocato quale parametro di uguaglianza rispetto al diverso trattamento dei lavoratori stabilizzati

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato in relazione al rispetto dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione e dai parametri convenzionali

  • art. 6, paragrafo 1, della Carta europea dei diritti dell'Uomo

    richiamato come ulteriore parametro di legittimità costituzionale, secondo la prospettazione delle ricorrenti

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi

  • art. 380 bis1, comma 2, c.p.c.

    menzionato per escludere i presupposti della motivazione contestuale

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato stipulati su posti dell'organico di diritto, se seguita da stabilizzazione ottenuta tramite il previgente sistema di reclutamento, può essere considerata misura sufficiente a sanzionare l'abuso e a cancellarne le conseguenze sul piano eurounitario.
  • La stabilizzazione non esclude in astratto la tutela risarcitoria, ma il lavoratore che domandi un ristoro ulteriore deve allegare e provare specificamente il danno diverso e ulteriore rispetto a quello già compensato dall'immissione in ruolo.
  • Quando il giudice di merito si conforma a un orientamento consolidato della Corte di cassazione, i motivi che ripropongono le stesse censure senza apportare argomenti nuovi idonei a mutare l'indirizzo possono condurre alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
  • La verifica di compatibilità con la direttiva 1999/70/CE e con i principi di effettività ed equivalenza, nel contesto delle assunzioni scolastiche, deve essere effettuata alla luce della giurisprudenza unionale più recente, senza che la sola modalità di stabilizzazione tramite graduatorie comporti automaticamente l'insufficienza della misura.
  • In presenza di stabilizzazione del rapporto, il danno da abuso del termine non è presunto in capo al lavoratore per le eventuali pretese ulteriori, gravando su di lui l'onere di allegazione e prova.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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