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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23327/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo aspecifico e manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per truffa. L'unico motivo deduceva la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato la condotta contestata e che vi fossero carenze motivazionali. La Corte di cassazione rileva però che la censura era meramente reiterativa di doglianze già svolte in appello e disattese, priva di specificità e non confrontata con la motivazione impugnata; inoltre, la doglianza si traduceva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Nel merito, la Corte osserva che la sentenza di appello aveva logicamente ritenuto integrata la truffa in un contratto ad esecuzione differita, poiché la condotta decettiva posta in essere durante l'esecuzione del contratto aveva ingannato la controparte, procurandole un danno economico corrispondente all'importo versato in fase di stipula e un ingiusto profitto per l'imputato.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    mancanza di specificità del motivo

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso, sia per genericità sia per difetto di correlazione con le ragioni della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre censure già formulate in appello.
  • La mancanza di specificità ricorre non solo quando il motivo è generico o indeterminato, ma anche quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a base dell'impugnazione.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o per proporre una diversa lettura dei fatti, se non si indica un concreto vizio della motivazione.
  • Nel contratto ad esecuzione differita, la condotta decettiva posta in essere nella fase esecutiva può integrare il delitto di truffa quando sia finalizzata a ingannare la controparte, a procurare un danno patrimoniale e a conseguire un ingiusto profitto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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