Cassazione Civile, Ordinanza n. 34432/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto in un precedente giudizio una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. di trasferimento di un immobile promesso in vendita, ma lamentava che la società poi fallita aveva medio tempore cancellato la trascrizione della domanda e trasferito il bene a terzi, impedendogli di conseguirne la disponibilità materiale e giuridica. Chiedeva quindi l’ammissione al passivo per: risarcimento del danno da perdita del valore del bene e da mancato godimento; danni morali ed esistenziali per il disagio familiare e psicofisico; rimborso di spese legali e consulenze sostenute in un giudizio interrotto per fallimento. Il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ammesso solo la somma già liquidata in un precedente giudizio d’appello passato in giudicato, escludendo le ulteriori pretese perché coperte da giudicato o perché generiche, e negando le spese del giudizio interrotto. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione delle norme sullo stato passivo e del giudicato, sostenendo che la domanda risarcitoria per perdita del valore del bene e mancato godimento non fosse stata già decisa; (2) carenza di motivazione sulla declaratoria di giudicato; (3) violazione di norme sostanziali e processuali per il mancato riconoscimento del danno morale/esistenziale e delle spese legali; (4) mancata motivazione sul diniego di prova.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti dei motivi primo, terzo e quarto, ritenendo erronea la declaratoria di giudicato sulla domanda di risarcimento del danno da perdita del valore dell’immobile e da mancato godimento, nonché censurabile il rigetto della domanda per danno non patrimoniale nella parte non già coperta da giudicato e il mancato esame delle istanze istruttorie. Ha inoltre affermato che le spese legali sostenute per far valere il proprio credito risarcitorio, pur in un giudizio interrotto dal fallimento della controparte, possono costituire danno conseguenza dell’inadempimento contrattuale e quindi essere ammesse al passivo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame e regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
La sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. costituiva il titolo su cui il ricorrente fondava la pretesa di acquisto dell'immobile e, indirettamente, le domande risarcitorie per l'inadempimento del promittente venditore.
art. 98 l.fall.
Disciplina l'opposizione allo stato passivo; la Corte interviene sulla corretta valutazione delle domande di insinuazione e dei crediti risarcitori dedotti.
art. 99 l.fall.
Richiamato per contestare il rigetto delle prove e per la fase di impugnazione dello stato passivo.
art. 1218 c.c.
Il promittente venditore che alieni a terzi il bene promesso risponde a titolo di responsabilità contrattuale, con presunzione di colpa, e deve risarcire tutti i danni conseguenti all'inadempimento.
art. 1223 c.c.
Il danno risarcibile comprende le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento, incluse le spese sostenute per far valere il diritto risarcitorio quando causalmente collegate alla condotta inadempiente.
art. 2059 c.c.
Invocato per il danno non patrimoniale; la Corte ritiene censurabile il rigetto ove non vi sia adeguata considerazione delle allegazioni e delle prove richieste.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sul riparto e sulla valutazione dell'onere probatorio relativo al danno allegato.
art. 2727 c.c.
Richiamato insieme all'art. 2729 c.c. sul tema delle presunzioni in relazione alla prova del danno.
art. 2729 c.c.
Richiamato insieme all'art. 2727 c.c. sul tema delle presunzioni in relazione alla prova del danno.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per lamentare l'erronea declaratoria di inammissibilità della domanda per giudicato e il mancato esame di quanto effettivamente devoluto.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per difetto di motivazione del decreto impugnato, sia sulla pretesa formazione del giudicato sia sul rigetto delle prove e delle domande risarcitorie.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione al contenuto dell'appello e al perimetro del giudicato formatosi sulla decisione d'appello.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione al contenuto dell'appello e al perimetro del giudicato formatosi sulla decisione d'appello.
art. 346 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione al contenuto dell'appello e al perimetro del giudicato formatosi sulla decisione d'appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nei motivi terzo e quarto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro usato per denunciare violazioni processuali nel primo motivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per attestare il deposito di memoria nel procedimento camerale di legittimità.
art. 2909 c.c.
Richiamato per contestare la portata del giudicato esterno formatosi sulla precedente sentenza d'appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il giudicato esterno, ove emergente dagli atti ritualmente prodotti, può essere direttamente accertato dalla Corte, che ne interpreta portata ed estensione come un elemento normativo e non come mero fatto processuale.
- La formazione del giudicato preclude soltanto le domande e le questioni effettivamente decise; non possono ritenersi coperte da giudicato pretese che siano state solo prospettate in via subordinata o che risultino rimaste assorbite senza decisione.
- Nell’ipotesi in cui il promittente venditore alieni a terzi il bene promesso in vendita, l’inadempimento è di natura contrattuale e genera presunzione di colpa ex art. 1218 c.c., con obbligo di risarcire tutti i danni causalmente conseguenti.
- Le spese sostenute dal creditore per agire in giudizio al fine di far valere il proprio diritto risarcitorio possono costituire danno conseguenza dell’inadempimento, anche se il giudizio sia poi interrotto per fallimento del convenuto, purché il nesso causale con l’inadempimento sia accertato.
- Il giudice che rigetti una domanda risarcitoria per mancanza di prova non può trascurare le istanze istruttorie formulate dalla parte senza dare conto, con motivazione congrua, delle ragioni di irrilevanza o inammissibilità dei mezzi richiesti.
- Il danno non patrimoniale deve essere valutato sulla base di allegazioni specifiche e di elementi sintomatici idonei a provarne l’esistenza; tuttavia, quando una specifica voce di pregiudizio sia già stata esaminata e rigettata con giudicato esterno, essa non può essere nuovamente fatta valere.
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