Cassazione Penale, Sentenza n. 03223/2026 del 26/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di detenzione e ricettazione di arma clandestina (fucile doppietta cal.16 con matricola abrasa e due cartucce), contestata per violazione di legge e vizio di motivazione. Il difensore ha sostenuto che la motivazione si fonda su supposizioni (custodia dell'arma per conto di terzi e collegamenti indimostrati con la criminalità organizzata) e che le esigenze cautelari sarebbero fronteggiabili con misure meno afflittive, come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, soprattutto per la giovane età dell'indagato e l'assenza di precedenti specifici; lamentata anche l'assenza di motivazione specifica sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di reato e esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione, sulla base delle modalità del fatto (reperimento e occultamento di arma clandestina con matricola abrasa), degli elementi indiziari aggiuntivi (ritrovamento in disponibilità di un'agenda con annotazioni sospette e la scelta dell'indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere) e della valutazione della personalità dell'indagato (precedente aspecifico). Il Collegio ha considerato inidonee le misure meno afflittive a impedire la riorganizzazione dei contatti con ambienti criminali e l'approvvigionamento di ulteriori armi; ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui il braccialetto elettronico è mera modalità esecutiva degli arresti domiciliari, per cui non è necessaria una motivazione specifica sull'inidoneità di tali arresti quando il giudice ritenga la custodia carceraria l'unica misura adeguata. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; è stato ordinato l'invio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c.p.p.
Norme richiamate
Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Deja
Giurisprudenza richiamata per affermare che il cosiddetto "braccialetto elettronico" costituisce una mera modalità di esecuzione degli arresti domiciliari e non un nuovo tipo di misura coercitiva; di conseguenza il giudice non è obbligato a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti domiciliari quando ritenga, per la pericolosità dell'indagato e la peculiarità del fatto, esclusivamente adeguata la custodia cautelare in carcere.
art. 94 c.p.p.
Richiamato in relazione agli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia (formalità di trasmissione e registrazione del provvedimento).
Massime di principio
- Il ritrovamento di un'arma clandestina occultata e con matricola abrasa costituisce elemento grave e idoneo a sostenere il pericolo di reiterazione, specialmente se integrato da altri indizi concreti.
- La valutazione del pericolo di reiterazione può fondarsi anche su indizi di collegamenti con ambienti criminali locali; non è necessario che tali collegamenti siano provati con certezza assoluta se esistono elementi sintomatici coerenti.
- L'assenza di spiegazioni da parte dell'indagato (ad es. avvalersi della facoltà di non rispondere) può concorrere alla valutazione negativa della sua condotta e non esonera il giudice dalla adozione di misure più afflittive quando gli indizi lo giustifichino.
- La giovane età e la mancanza di precedenti specifici non impediscono l'applicazione della custodia cautelare se la concreta dinamica del reato e gli elementi istruttori evidenziano pericolosità attuale.
- Il giudice non è tenuto a motivare puntualmente sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico quando, per la pericolosità dell'indagato e le peculiarità del fatto, ritenga la custodia in carcere l'unica misura idonea; tuttavia la decisione deve essere logicamente e coerentemente motivata sulle circostanze concrete.
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