Cassazione Penale, Sentenza n. 19851/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di archiviazione e disposto l'imputazione coatta nei confronti di Giovanni Andrea Montagna Zucchero, deducendo violazione di legge per abnormità del provvedimento. In particolare ha censurato che il GIP avrebbe considerato solo una delle due condotte iscritte nella notizia di reato, omettendo l'altra, con la conseguente illegittimità del provvedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 409, comma 6, cod. proc. pen., l'ordinanza del GIP è impugnabile in Cassazione solo per violazione delle regole dell'art. 127, comma 5 (garanzia del contraddittorio in sede camerale). La Corte ha inoltre escluso che ricorra l'abnormità dell'atto: l'ordinanza era prevista dall'ordinamento e, al più, può essere censurata come illegittima nella motivazione, ma non costituisce atto "abnorme" perché non è estranea al sistema processuale né ha determinato una stasi insuperabile del processo. Il GIP ha motivato come una delle condotte fosse penalmente irrilevante e assorbita nella successiva; il PM poteva comunque formulare l'imputazione con riferimento alla condotta ritenuta rilevante.
Norme richiamate
art. 409 cod. proc. pen.
Stabilisce che l'ordinanza del GIP che rigetta l'archiviazione e dispone l'imputazione è impugnabile in Cassazione soltanto per violazione delle regole fissate dall'art. 127, comma 5; limita quindi i motivi di ricorso alla tutela del contraddittorio in sede camerale.
art. 127 cod. proc. pen.
Riguarda le regole del contraddittorio in camera di consiglio; la Corte ha indicato che la violazione di tali regole è l'unica via di cassazione per l'ordinanza di cui all'art. 409, comma 6.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, commi 8 e 9 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norme che disciplinano le modalità della trattazione dell'udienza in camera di consiglio (contesto procedurale e modalità emergenziali), richiamate per giustificare la forma di trattazione del procedimento.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 94, comma 2 (come introdotto dall'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito)
Richiami alle proroghe delle misure procedurali emergenziali relative alla trattazione in camera di consiglio; contesto normativo sull'udienza camerale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U.)
Sez. U. n. 26 del 24/11/1999; Sez. U. n. 17 del 10/12/1997
Definisce il concetto di 'abnormità' dell'atto: riguarda atti estranei al sistema processuale o che, pur in astratto legittimi, si esplichino al di fuori dei casi consentiti o provochino una stasi processuale insuperabile. Tali presupposti non ricorrevano nel caso esaminato.
Massime di principio
- L'ordinanza del GIP che rigetta l'archiviazione e imputa è impugnabile in Cassazione solo per violazione delle regole sul contraddittorio in sede camerale (art. 409, comma 6 collegato ad art. 127, comma 5): censure di mera motivazione non sono normalmente ammissibili in Cassazione.
- La nozione di 'abnormità' è eccezionale: va dimostrato che l'atto è radicalmente estraneo al sistema processuale o che provoca una stasi tale da impedire il prosieguo del processo; errori di motivazione o valutazioni errate dei fatti non bastano.
- Se il GIP ritiene una delle condotte penalmente irrilevante e la motiva come assorbita in altra condotta ritenuta rilevante, ciò non configura automaticamente un vizio abnorme; il pubblico ministero può comunque formulare imputazione sull'elemento ritenuto valido.
- Chi intende impugnare un'ordinanza del GIP deve fondare il ricorso su violazioni procedurali specifiche (in particolare del diritto al contraddittorio in camera di consiglio) o dimostrare, con chiari elementi, che l'atto è estraneo all'ordinamento o blocca in modo insuperabile il procedimento.
- In fase di decisione su pluralità di condotte, è utile che le parti richiamino espressamente al GIP la necessità di valutare tutte le condotte e di motivare l'eventuale assorbimento o irrilevanza di alcune, perché una critica successiva alla motivazione trova limitate possibilità di riesame in sede di legittimità.
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