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Legge

L.R. Campania 18/2005

Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di Musicoterapista [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 18/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Campania 17 ottobre 2005, n. 18 disciplinava musicoterapia, formazione e registro dei musicoterapisti, prevedendo anche una disciplina transitoria per iscrizioni e riconoscimento di istituti formativi. Tuttavia la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale; la disciplina è quindi priva di utilità applicativa attuale.

Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista

Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista

La legge della Regione Campania mirava a qualificare la musicoterapia come attività psico-pedagogica e socio-sanitaria di pubblico interesse, a definirne l’ambito di impiego e a riconoscere una figura professionale regionale di musicoterapista. L’intero articolato è stato tuttavia dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, con conseguente venir meno della sua utilità applicativa.

Finalità e impostazione generale

La disciplina intendeva promuovere l’applicazione della musicoterapia quale strumento di sostegno allo sviluppo e alla riabilitazione delle funzioni individuali, con l’obiettivo di favorire una migliore integrazione intrapersonale e interpersonale e, quindi, una migliore qualità della vita. L’attenzione era rivolta in particolare alle persone con disabilità o comunque in condizione di disagio relazionale.

Definizioni normative

La legge individuava due nozioni centrali:

  • musicoterapia, come uso della musica e dei suoi elementi da parte di un soggetto qualificato, in rapporto individuale o di gruppo, all’interno di un processo finalizzato a facilitare comunicazione, relazioni, apprendimento, espressione e altri obiettivi terapeutici rilevanti;
  • musicoterapista, come soggetto in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con buona conoscenza musicale, che avesse seguito un corso triennale multidisciplinare e un tirocinio annuale presso strutture pubbliche, convenzionate o del privato sociale, sotto supervisione clinica e di musicoterapia.

Ambito di operatività e funzioni

Il musicoterapista era collocato nell’area degli operatori socio-sanitari, in ambito riabilitativo socio-sanitario e psico-pedagogico. La norma descriveva tre funzioni principali:

  • preventiva, per disturbi di iperattività nei bambini, comportamenti disadattivi in adolescenza, sostegno in gravidanza e miglioramento di relazionalità e socializzazione nei soggetti normodotati;
  • riabilitativa, per ritardo mentale, deficit sensoriali, disturbi relazionali e patologie neuromotorie dell’infanzia, patologie neurologiche dell’adulto e disturbi psichiatrici, anche in contesti di salute mentale e dipendenze;
  • socio-sanitaria, per attenuare l’ansia del paziente ospedalizzato, il disagio dei malati terminali e lo stress psicologico degli operatori.

Formazione di base e contenuti formativi

La formazione di base del musicoterapista era articolata in un percorso triennale con almeno 900 ore di lezioni e laboratori e 300 ore di tirocinio presso strutture pubbliche, convenzionate o private della formazione primaria e della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia.

L’accesso richiedeva il diploma quinquennale di scuola media superiore e una buona conoscenza della musica, verificata tramite test di ammissione.

La formazione doveva coprire quattro aree:

  • medica, con conoscenza delle sintomatologie delle patologie trattate;
  • psicologica, con nozioni sulle relazioni, sullo sviluppo e sulla dinamica dei gruppi;
  • musicale, con capacità espressive e di improvvisazione, oltre a conoscenze musicologiche e semiologiche;
  • musicoterapica, con competenze di analisi dei bisogni del paziente, progettazione e valutazione del trattamento, scelta delle tecniche musicali e auto-osservazione nella relazione terapeutica.

Il piano didattico doveva inoltre rispettare i principi formativi della World Federation of Music Therapy e della European Music Therapy Confederation.

Registro professionale regionale

La legge prevedeva l’istituzione presso l’assessorato alla sanità della Regione Campania di un registro professionale regionale dei musicoterapisti. Potevano iscriversi i soggetti che avessero superato il corso di formazione e completato il tirocinio previsto, presso centri specializzati pubblici o privati con supervisione clinica e di musicoterapia.

Disposizioni transitorie

La disciplina transitoria consentiva l’iscrizione al registro, entro dodici mesi dalla pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale regionale, a chi dimostrasse con certificazione:

  • possesso del diploma di scuola media superiore;
  • svolgimento e superamento di una formazione di almeno 900 ore più 300 ore di tirocinio presso struttura riconosciuta.

Inoltre, entro sei mesi dalla pubblicazione, potevano essere riconosciuti come istituti di formazione in musicoterapia i centri di studio che documentassero contestualmente:

  • attività in musicoterapia da almeno dieci anni;
  • attività di ricerca con partnership o convenzioni con strutture pubbliche da almeno cinque anni;
  • almeno dieci pubblicazioni scientifiche in materia;
  • attività formativa strutturata da almeno cinque anni;
  • attività interistituzionali con università e centri di ricerca nazionali e internazionali nel settore.

Esito di costituzionalità e attualità della norma

La Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 2006, n. 424, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolato della legge. Per questo motivo la disciplina non risulta oggi utile per applicazioni pratiche o contenziose.

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