L.R. Campania 6/2005
Norme per la regolarizzazione delle superfici vitate [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Campania, la regolarizzazione dei vigneti impiantati o reimpiantati senza autorizzazione tra il 1° aprile 1987 e il 31 agosto 1998. Prevede domande entro i termini fissati dalla Giunta, sanzioni amministrative per ettaro e per ritardi nelle dichiarazioni, salvi i provvedimenti già definitivi. La disciplina è legata a un contesto temporale ormai concluso e oggi ha rilevanza sostanzialmente storica.
Regolarizzazione delle superfici vitate abusive in Campania
Regolarizzazione delle superfici vitate abusive in Campania
La legge disciplina, per il territorio della Regione Campania, la regolarizzazione di superfici vitate impiantate o reimpiantate senza autorizzazione in un arco temporale delimitato. L’intervento è finalizzato a salvaguardare il patrimonio viticolo, l’occupazione e l’economia regionale.
Ambito temporale di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente i vigneti impiantati o reimpiantati senza autorizzazione tra:
- 1 aprile 1987, data di entrata in vigore del regolamento CE n. 822/87;
- 31 agosto 1998.
Per i vigneti impiantati anteriormente all’1 settembre 1993, se è stata presentata domanda di regolarizzazione, è prevista una deroga previo versamento di 100,00 euro per ettaro a titolo di sanzione amministrativa.
Definizione di conduttore
Ai fini della legge, è considerato conduttore la persona fisica o giuridica che esercita l’attività agricola e che dimostra, con idoneo titolo, la proprietà o il possesso delle superfici vitate.
Casi di regolarizzazione ammessi
L’autorizzazione alla regolarizzazione può essere concessa nei seguenti casi:
- reimpianto mediante conferma dell’esistenza del precedente vigneto, purché non sia stato concesso un premio all’estirpazione;
- nuovo impianto realizzato con utilizzo di diritto di reimpianto acquistato entro il 30 giugno 2003;
- nuovo impianto realizzato con utilizzo di diritto di reimpianto acquistato dalla riserva regionale;
- nuovo impianto realizzato mediante estirpazione di equivalente superficie in coltura pura, nel rispetto della normativa comunitaria vigente.
Procedura e termini
La regolarizzazione è concessa entro il termine stabilito dalla normativa comunitaria richiamata. La Giunta regionale deve definire con propria deliberazione la data entro la quale i conduttori interessati devono presentare domanda di regolarizzazione.
Dalla data di entrata in vigore della legge, l’assessorato regionale competente è tenuto a svolgere le procedure e gli adempimenti necessari alla regolarizzazione.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per i conduttori interessati alla regolarizzazione, differenziate in base al tipo di vigneto e alla localizzazione:
- 250,00 euro per ettaro per la regolarizzazione del reimpianto con conferma del precedente vigneto;
- 1.033,00 euro per ettaro per vigneti non irrigui in terreni fuori dalle zone delimitate per vini di qualità prodotti in regioni determinate;
- 1.549,00 euro per ettaro per vigneti irrigui in terreni fuori dalle zone delimitate per vini di qualità prodotti in regioni determinate;
- 1.549,00 euro per ettaro per vigneti non irrigui in zone delimitate per vini di qualità prodotti in regioni determinate;
- 2.066,00 euro per ettaro per vigneti irrigui in zone delimitate per vini di qualità prodotti in regioni determinate.
Sanzioni per dichiarazioni tardive
I conduttori che hanno presentato le dichiarazioni delle superfici vitate oltre il 31 dicembre 2001 sono soggetti a una sanzione di 50,00 euro per decara, o frazione di decara. La sanzione è ridotta a un terzo se il ritardo non supera i trenta giorni.
Per le sanzioni in misura fissa non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dalla normativa regionale generale richiamata.
Effetti dei provvedimenti già adottati
Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di regolarizzazione adottati con atti definitivi alla data di entrata in vigore della legge.
Benefici e diritti successivi alla regolarizzazione
I conduttori che hanno regolarizzato i propri vigneti possono accedere ai benefici previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente e ottenere i diritti di reimpianto, nel rispetto delle disposizioni regionali applicabili.
Destinazione delle entrate
Gli importi delle sanzioni amministrative e degli altri proventi derivanti dall’applicazione della legge sono acquisiti al bilancio regionale della Campania, nel capitolo indicato dalla norma.
Disposizioni attuative e controlli
Le disposizioni attuative sono demandate a provvedimenti della Giunta regionale. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni si applicano le norme regionali generali richiamate, salvo l’esclusione espressa del regime di pagamento in misura ridotta per le sanzioni fisse.
Decorrenza
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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