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Legge

L.R. Campania 12/2005

Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 12/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Campania istituzione, riconoscimento, gestione, programmazione e finanziamento dei musei e delle raccolte di enti locali o di interesse locale. Prevede il riconoscimento dei musei a rilevanza regionale, piani triennali e annuali, contributi, controlli e una commissione tecnica. Alcune regole transitorie erano limitate ai primi anni di applicazione e risultano oggi superate.

Norme su musei e raccolte di enti locali e di interesse locale in Campania

Norme in materia di musei e raccolte di enti locali e di interesse locale

La legge disciplina, per il territorio della Regione Campania, la tutela, l’organizzazione, la valorizzazione e il finanziamento dei musei, delle collezioni e delle raccolte di interesse artistico, storico, archeologico, demoetnoantropologico e naturalistico appartenenti agli enti locali o comunque di interesse locale. Il provvedimento definisce requisiti, competenze istituzionali, programmazione degli interventi e controlli sull’uso delle risorse regionali.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione Campania promuove iniziative per la salvaguardia dei beni culturali e ambientali regionali e per la loro fruizione pubblica, anche per favorire studi, ricerca scientifica e diritto alla cultura. La disciplina riguarda musei, collezioni e raccolte di enti locali o di interesse locale e mira a:

  • conoscere, conservare, esporre e valorizzare le raccolte di interesse culturale e naturalistico;
  • realizzare interventi di salvaguardia, conservazione e valorizzazione dei beni del territorio;
  • promuovere ricerche, itinerari e attività informative e didattiche, anche con il concorso di soprintendenze, università, enti di ricerca, associazioni, volontariato e privati.

Definizione di museo e requisiti per l’istituzione

Il museo è definito come istituzione culturale permanente, senza scopo di lucro, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, comunica ed espone testimonianze materiali per finalità di studio, educazione e diletto. Sono distinti:

  • i musei di enti locali, istituiti e gestiti da comuni, province e comunità montane;
  • i musei di interesse locale, appartenenti a soggetti giuridici diversi dagli enti locali.

Per istituire un museo occorre disporre di locali idonei, di un patrimonio di beni da esporre, di personale scientifico, tecnico e di custodia adeguato e del regolamento di gestione. La struttura regionale competente verifica i requisiti e autorizza l’istituzione.

Riconoscimento dei musei a rilevanza regionale

La Regione riconosce la qualifica di “museo a rilevanza regionale” ai musei che possiedono i requisiti fissati dal regolamento attuativo, riferiti agli standard minimi di qualità individuati dal quadro nazionale sui musei pubblici. I requisiti sono valutati in tre macro-ambiti:

  • organizzazione;
  • collezioni;
  • comunicazione e rapporti con il territorio.

Il riconoscimento è disposto con deliberazione della Giunta regionale su domanda dell’ente titolare, previa verifica della direzione generale competente e parere vincolante della Commissione tecnica regionale per i musei. La permanenza dei requisiti è verificata ogni tre anni; in caso di mancata dimostrazione dei requisiti entro il termine assegnato, la Giunta revoca il riconoscimento. L’elenco aggiornato dei musei riconosciuti è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale e trasmesso al Ministero della cultura per l’inserimento nel Sistema museale nazionale.

Il riconoscimento è condizione essenziale per accedere ai finanziamenti previsti dalla legge.

Compiti fondamentali dei musei

I musei devono svolgere funzioni di raccolta, inventariazione, catalogazione, conservazione, restauro e valorizzazione, oltre a documentazione e ricerca scientifica. Devono garantire la fruizione dei beni, organizzare attività didattiche e rapporti con scuola, università e istituzioni culturali, promuovere iniziative di servizio culturale pubblico e favorire l’accesso agevolato alle categorie meno favorite. Possono avvalersi, tramite convenzioni, di istituti centrali e periferici del Ministero, università, scuola, enti di ricerca e istituzioni culturali regionali, nazionali e internazionali.

Sistemi museali e forme associative

Gli enti locali possono associarsi e costituire sistemi museali territoriali o tematici; vi possono aderire anche altri soggetti proprietari di musei di rilevanza regionale. I sistemi sono regolati da accordi tra i soggetti aderenti. La legge favorisce inoltre, tramite la Regione e le Province, il coordinamento e il potenziamento delle attività museali sul territorio.

Obblighi gestionali dei musei

I musei e i soggetti proprietari devono garantire:

  • apertura al pubblico;
  • servizi gratuiti per consultazione e uso didattico dei dati relativi ai beni conservati;
  • strutture e servizi adeguati alla conservazione, custodia e sicurezza;
  • disponibilità di risorse finanziarie per la gestione ordinaria e per le finalità istituzionali;
  • tenuta di inventari e cataloghi secondo la normativa vigente.

Ogni museo deve inoltre affiancare allo statuto costitutivo un regolamento museale di funzionamento e di fruizione dei beni. Il regolamento disciplina, tra l’altro, missione, governo e gestione, assetto finanziario e contabile, personale e direttore, gestione delle collezioni, servizi al pubblico, raccolta dati e funzioni territoriali o in rete. L’organo di governo deve approvare e rendere pubblico un documento programmatico annuale e pluriennale coerente con il regolamento.

Personale e formazione

Ogni museo deve essere dotato di personale adeguato per numero e qualificazione, commisurato a dimensioni, caratteristiche delle collezioni e funzioni della struttura. La Regione promuove e finanzia progetti di formazione e aggiornamento professionale del personale dei musei degli enti locali o di interesse locale, anche in collaborazione con università, istituti statali, musei e altri enti di ricerca. Gli enti proprietari devono favorire la partecipazione del personale a iniziative di aggiornamento, specializzazione e riqualificazione, anche all’estero, in orario di servizio o comunque retribuito.

Competenze di Regione, Province e Comuni

La Regione svolge funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento: elabora linee programmatiche e piani triennali e annuali, individua risorse e modalità di intervento, approva direttive di funzionamento, promuove sistemi museali, progetti di inventariazione e catalogazione, definisce profili professionali, istituisce musei regionali e incrementa il patrimonio pubblico di beni culturali anche mediante acquisto, prelazione ed esproprio secondo il codice dei beni culturali.

Le Province promuovono la conoscenza e valorizzazione dei musei presenti sul territorio, favoriscono coordinamento e potenziamento delle attività e collaborano alla costituzione di sistemi museali territoriali e tematici. Se titolari di musei, esercitano funzioni analoghe a quelle previste per i comuni.

I Comuni provvedono, anche in forma associata, all’istituzione, gestione, sviluppo e coordinamento dei musei e delle raccolte di cui sono titolari, all’approvazione di regolamenti e carte dei servizi, all’apertura al pubblico, all’efficienza delle strutture, alle misure per i compiti fondamentali e alla collaborazione con istituzioni e associazioni culturali.

La Regione e gli enti locali possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati per raccordare i musei, integrare le raccolte, ampliare e coordinare strutture, servizi e attività. Le convenzioni devono indicare impegni e oneri, anche in caso di risoluzione.

Programmazione triennale e annuale

Il Piano triennale è lo strumento di programmazione pluriennale. La Giunta regionale approva la proposta dell’assessore competente entro il 30 ottobre precedente il primo anno di ciascun triennio e la trasmette alla commissione consiliare competente, che esprime parere entro trenta giorni; decorso il termine, il parere si intende favorevole.

Il piano triennale programma:

  • interventi urgenti di salvaguardia;
  • manutenzione e restauro dei beni culturali;
  • attività editoriali e cataloghi scientifici;
  • incremento delle raccolte;
  • adeguamento, consolidamento e manutenzione degli immobili sede dei musei;
  • standard funzionali dei musei e dei servizi, anche con riguardo al personale;
  • iniziative di qualificazione e formazione del personale;
  • iniziative e interventi del settore musei e biblioteche.

Il programma annuale di attuazione realizza il piano triennale, monitora gli interventi precedenti e ripartisce le risorse finanziarie. È formato da progetti degli enti locali, degli altri soggetti titolari di istituti museali riconosciuti di interesse regionale e del settore competente. Le istanze, firmate dal direttore del museo o da professionisti esterni qualificati, devono essere trasmesse entro il 31 gennaio alla Giunta regionale.

Contributi regionali

I contributi sono concessi per:

  • istituzione di musei di enti locali;
  • adeguamento, consolidamento e manutenzione degli immobili sede dei musei;
  • allestimenti e strumentazione;
  • censimento, inventariazione, catalogazione, manutenzione e restauro delle raccolte;
  • edizione di cataloghi e pubblicazioni;
  • acquisizione di beni culturali per incrementare le raccolte;
  • attività straordinarie di istituti e servizi culturali;
  • sostegno alla costituzione, funzionamento e sviluppo di sistemi museali;
  • iniziative dirette della Regione;
  • formazione e aggiornamento del personale.

I contributi sono vincolati alla finalità per cui sono assegnati e non possono essere destinati ad altri usi.

Rendicontazione, controlli e conseguenze dell’inadempimento

I beneficiari devono rendicontare l’uso dei contributi:

  • per spese correnti, entro il 30 ottobre del secondo anno successivo all’assegnazione;
  • per spese di investimento, entro il 30 novembre del terzo anno successivo all’esercizio finanziario di assegnazione.

La vigilanza, l’accertamento e il controllo spettano agli uffici del settore musei e biblioteche, che verificano la regolare esecuzione degli interventi rispetto a piano triennale e programmi annuali.

L’inadempimento degli obblighi di rendicontazione comporta la decadenza dal contributo, dichiarata con decreto dirigenziale. L’ente o istituzione decaduto non può ricevere altri contributi regionali nell’anno successivo al provvedimento. I contributi revocati sono riassegnati ai musei che possiedono i requisiti di legge.

Se un museo riconosciuto di interesse regionale chiude definitivamente, le attrezzature e i beni acquistati con contributi regionali sono trasferiti e assegnati, per l’esposizione, al più vicino museo di ente locale.

Commissione tecnica regionale per i musei

È istituita la Commissione tecnica regionale per i musei, composta da cinque esperti in materia, di cui due designati dalla commissione consiliare competente, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Commissione resta in carica tre anni ed è supportata dalla struttura amministrativa regionale competente senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

La Commissione esprime parere vincolante sul riconoscimento della qualifica di museo a rilevanza regionale e pareri per la formulazione del Piano triennale. La partecipazione è gratuita; il regolamento di attuazione disciplina organizzazione e funzionamento.

Disposizioni finanziarie e organizzative

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti con la legge di bilancio. La Giunta regionale deve inoltre predisporre, nei termini utili, un provvedimento per definire strumenti di supporto ai servizi di catalogo, documentazione, manutenzione e restauro, e per promuovere forme di cooperazione con il Ministero, istituzioni pubbliche e private.

Regime transitorio e disposizioni superate

La legge ha abrogato gli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4. Per il primo anno di applicazione, il piano annuale era predisposto dal settore regionale competente; tale previsione è ormai superata.

Era previsto che, fino all’operatività del comitato regionale dei musei, le relative funzioni fossero esercitate dal settore musei e biblioteche: anche tale fase transitoria è da considerarsi esaurita.

Per i musei già esistenti, l’obbligo di possedere il riconoscimento di interesse regionale per accedere ai contributi è divenuto operativo dal terzo anno successivo all’entrata in vigore della legge; la disposizione ha quindi esaurito la sua funzione transitoria.

Il regolamento di attuazione doveva essere approvato entro novanta giorni dall’approvazione della legge.

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