L.R. Campania 10/2005
Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Campania il servizio volontario di vigilanza ambientale (GAV), affidandone organizzazione alle province e indirizzo alla Regione. Disciplina formazione, nomina, funzioni, controlli, sospensione/revoca e gratuità del servizio. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione (1 marzo 2005) e resta applicabile nei limiti del regolamento attuativo regionale del 2007.
Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale in Campania
Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale in Campania
La legge disciplina, per il territorio della Regione Campania, l’istituzione e l’organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale svolto dalle guardie ambientali volontarie (GAV). Il provvedimento mira a rafforzare la tutela dell’ambiente, del territorio e delle risorse naturali, tramite attività di prevenzione, vigilanza e collaborazione con le autorità competenti.
Finalità e ambito della disciplina
La Regione riconosce il valore della tutela delle risorse naturali e culturali e promuove misure per:
- salvaguardia dell’ambiente e del territorio, comprese acque dolci e marine;
- diffusione del rispetto dei valori e della cultura ambientali;
- prevenzione delle catastrofi ecologiche;
- collaborazione in caso di pubbliche calamità ed emergenze ecologiche;
- accertamento delle violazioni in materia ambientale.
Il servizio è pensato come organizzazione uniforme su scala regionale, con autonomia operativa delle GAV nell’esercizio delle funzioni attribuite.
Soggetti che istituiscono il servizio e soggetti coinvolti
Possono istituire un proprio servizio volontario di vigilanza ambientale:
- le province;
- le comunità montane;
- gli enti parco nazionali e regionali e gli enti di gestione delle aree protette;
- gli enti e le associazioni venatorie, zoofile, ittiche e, in generale, di protezione ambientale operanti sul territorio nazionale e iscritti nell’albo regionale della Campania.
La disciplina coinvolge quindi sia enti pubblici territoriali sia associazioni di protezione ambientale, purché operanti e riconosciute secondo i presupposti previsti dalla legge.
Guardie ambientali volontarie: accesso, formazione e qualifica
Sono nominate GAV:
- i soggetti che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale organizzati dalla provincia, secondo le direttive regionali, e superato l’esame finale;
- le guardie volontarie appartenenti agli enti e alle associazioni indicate dalla legge, previa frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla provincia e superamento dell’esame finale;
- i soggetti già qualificati in altra regione, previa frequenza di un corso di riqualificazione mirato alla conoscenza dell’ambiente e della normativa regionale campana.
Sono previsti anche corsi di aggiornamento per le GAV già in servizio. Le modalità sono stabilite dalla provincia secondo le linee di indirizzo regionali.
Alle GAV è affidata la vigilanza sull’applicazione delle leggi regionali in materia di protezione della flora, della fauna, della pesca e dell’ambiente nel suo complesso, comprese acque marine e dolci.
Nomina, status giuridico e strumenti di riconoscimento
La nomina avviene con provvedimento della Giunta regionale, su designazione della provincia competente, dopo il superamento dell’esame finale dei corsi previsti.
L’atto di nomina definisce i compiti attribuiti a ciascuna GAV in relazione alle diverse normative ambientali.
La legge richiama il principio di pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso al servizio.
Durante l’attività, le GAV:
- sono pubblici ufficiali;
- svolgono funzioni di polizia amministrativa;
- assumono la qualifica degli agenti di cui alla legge regionale n. 12/2003 sulla polizia amministrativa regionale e locale.
Sono inoltre dotate di tesserino di riconoscimento e distintivo rilasciati dalla provincia, secondo il modello definito dalla Giunta regionale nel regolamento attuativo.
Il servizio è prestato a titolo gratuito e non determina alcun rapporto di pubblico impiego né di lavoro subordinato o autonomo.
Funzioni della Regione
La Regione Campania esercita funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio.
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e previa approvazione del Consiglio regionale, deve emanare un regolamento di attuazione che definisce:
- linee fondamentali dei programmi di attività;
- materie dei corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione, oltre ai criteri per commissioni d’esame ed esami finali;
- direttive per il regolamento di servizio;
- schemi generali di convenzione con enti e associazioni di protezione ambientale;
- modello del distintivo e del tesserino di riconoscimento.
Funzioni delle province
Le province sono l’ente al quale sono attribuite le funzioni amministrative di organizzazione e gestione del servizio.
In particolare devono:
- redigere i programmi di attività;
- organizzare corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione;
- formulare il regolamento di servizio;
- stipulare convenzioni con enti e associazioni protezionistiche;
- attivare coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa al servizio;
- provvedere a mezzi e attrezzature necessari;
- vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull’osservanza dei compiti affidati.
Le attività di programmazione, formazione, regolazione convenzionale e disciplina del servizio devono essere svolte in conformità alle linee di indirizzo fissate dal regolamento regionale.
Le province devono inoltre presentare alla Giunta regionale una relazione annuale sull’attività del servizio.
Compiti operativi e doveri delle GAV
Le GAV operano nell’ambito territoriale di competenza per favorire e vigilare sull’applicazione delle norme di protezione ambientale, con particolare riferimento a:
- prevenzione delle violazioni nelle aree protette, nei parchi, nelle riserve naturali e nei territori vincolati paesaggisticamente;
- prevenzione e vigilanza contro incendi boschivi, degrado ambientale, abusivismo edilizio, smaltimento illecito dei rifiuti ed escavazione di materiali;
- tutela e valorizzazione dell’ambiente terrestre, marino, fluviale e lacustre;
- protezione della flora, soprattutto endemica e rara, e della fauna, anche rispetto a caccia, pesca e animali di affezione;
- collaborazione con enti pubblici competenti per pronto intervento e soccorso in caso di calamità o emergenze;
- sensibilizzazione e informazione sulle normative ambientali, soprattutto in ambito scolastico.
Nello svolgimento del servizio le GAV devono:
- operare con prudenza, diligenza e perizia, secondo orari e modalità del regolamento di servizio;
- compilare in modo chiaro e completo rapporti di servizio e verbali di accertamento, trasmettendoli tempestivamente al responsabile del servizio presso la provincia o l’ente parco;
- esibire distintivo e tesserino per qualificarsi;
- usare con cura mezzi e attrezzature assegnati;
- collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale per prevenzione, controllo, ricerca e accertamento dei reati contro il patrimonio forestale, marittimo, lacustre, fluviale, faunistico e ittico.
Sospensione e revoca della nomina
Gli enti locali, gli enti parco e le associazioni di protezione ambientale devono segnalare alla provincia competente ogni violazione dei doveri delle GAV riscontrata nell’espletamento delle attività.
In base alla segnalazione o ad altri elementi utili, la provincia, dopo gli accertamenti e sentito l’interessato, può proporre alla Giunta regionale la sospensione della GAV per un massimo di sei mesi.
La revoca è prevista in caso di reiterate violazioni, quando la GAV sia già stata sospesa almeno due volte per un periodo complessivo di almeno dodici mesi e, accertata una nuova violazione, sia sentito l’interessato e l’associazione di appartenenza. La revoca è comunicata alla provincia e all’ente o associazione di appartenenza.
Regime finanziario
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge e quelli per gli esercizi successivi sono coperti mediante la legge di bilancio.
Entrata in vigore e attuazione
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, quindi dal 1 marzo 2005.
È inoltre richiamato il regolamento regionale 5 luglio 2007, n. 2, emanato in attuazione delle disposizioni di attuazione previste dalla legge.
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