Cassazione Penale, Sentenza n. 8143/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che li aveva ritenuti responsabili di tentata estorsione aggravata in danno di Giuseppe Dainese. Contestano: 1) l'omessa o insufficiente valutazione di prove difensive (investigazioni difensive, documentazione fotografica, dichiarazioni ex art. 391-bis e ss. c.p.p.); 2) la mancanza degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione, sostenendo che non risultino condotte violente o minacciose né la volontà di costringere la vittima a cedere denaro; 3) specificamente per Luca Corrado Orlando, l'assenza di prova del suo ruolo nella vicenda; 4) il diniego del beneficio della non menzione nonostante la sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato la correttezza della motivazione dei giudici di merito che fondata la decisione sulle dichiarazioni della persona offesa, su numerose intercettazioni ambientali e telefoniche e sulle investigazioni delle forze dell'ordine che documentavano controllo e pedinamenti della vittima. La Corte ha ritenuto che i criteri di valutazione della credibilità e l'interpretazione delle intercettazioni siano apprezzamenti di fatto riservati al merito e non sindacabili in sede di legittimità, salvo vizi manifesti di motivazione non riscontrati. Ha inoltre ritenuto generiche e non decisive le censure riguardanti documenti difensivi non valutati esplicitamente. Conseguentemente i precedenti provvedimenti di merito restano confermati: per Luca Corrado Orlando pena rideterminata in anni 2 e euro 1.000 di multa (pena sospesa); per Germano Orlando confermata la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione ed euro 800 di multa. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Limita il controllo della Corte di cassazione ai vizi di diritto e alle illogicità manifeste o carenze motivazionali specifiche; non consente la rivalutazione libero delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti fatta dal giudice di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; applicata per quantificare l'ammenda a carico dei ricorrenti.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la concessione di benefici (es. non menzione); la Corte territoriale ha ritenuto che, nonostante la sospensione condizionale e le attenuanti, la gravità dei fatti escludeva il beneficio della non menzione.
art. 391-bis e ss. c.p.p.
Riferite come tipologia di dichiarazioni difensive che i ricorrenti sostengono non essere state adeguatamente valutate; la Corte ha ritenuto tali elementi non determinanti rispetto al compendio probatorio complessivo.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede la valutazione delle prove di fatto: le critiche che propongono una diversa lettura delle risultanze probatorie sono inammissibili se non evidenziano illogicità manifesta o carenze argomentative decisive.
- La mancata menzione esplicita di ogni singolo elemento difensivo nella motivazione di merito non è di per sé vizio quando quegli elementi non incidono sul cuore del ragionamento che ha portato alla condanna o sono implicitamente superati.
- Intercettazioni e conversazioni contestuali, se coerenti e numerose, possono costituire fondamento probatorio idoneo a comprovare condotte intimidatorie anche se il linguaggio è parziale o criptico; la loro interpretazione è valutazione di fatto del giudice del merito.
- Per configurare la tentata estorsione è necessario dimostrare atti intimidatori o minacciosi finalizzati a ottenere un ingiusto profitto; la ricostruzione del fine e del profitto può emergere dal contesto e da elementi indiziari convergenti.
- La responsabilità di un coautore o concorrente può essere affermata anche se la persona offesa non lo nomina esplicitamente, quando risultino elementi probatori (es. intercettazioni, pedinamenti, ruoli organizzativi) che ne dimostrino la partecipazione.
- Il diniego del beneficio della non menzione è compatibile con la sospensione condizionale della pena se il giudice territoriale, valutata la gravità dei fatti e i parametri dell'art. 133 c.p., ritiene il beneficio ingiustificato.
- Ricorsi in cassazione privi di vizi di diritto specifici o che si risolvono in una mera replica della difesa di merito possono comportare l'inammissibilità e l'addebito delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende.
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