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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8143/2022 del 07/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che li aveva ritenuti responsabili di tentata estorsione aggravata in danno di Giuseppe Dainese. Contestano: 1) l'omessa o insufficiente valutazione di prove difensive (investigazioni difensive, documentazione fotografica, dichiarazioni ex art. 391-bis e ss. c.p.p.); 2) la mancanza degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione, sostenendo che non risultino condotte violente o minacciose né la volontà di costringere la vittima a cedere denaro; 3) specificamente per Luca Corrado Orlando, l'assenza di prova del suo ruolo nella vicenda; 4) il diniego del beneficio della non menzione nonostante la sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha confermato la correttezza della motivazione dei giudici di merito che fondata la decisione sulle dichiarazioni della persona offesa, su numerose intercettazioni ambientali e telefoniche e sulle investigazioni delle forze dell'ordine che documentavano controllo e pedinamenti della vittima. La Corte ha ritenuto che i criteri di valutazione della credibilità e l'interpretazione delle intercettazioni siano apprezzamenti di fatto riservati al merito e non sindacabili in sede di legittimità, salvo vizi manifesti di motivazione non riscontrati. Ha inoltre ritenuto generiche e non decisive le censure riguardanti documenti difensivi non valutati esplicitamente. Conseguentemente i precedenti provvedimenti di merito restano confermati: per Luca Corrado Orlando pena rideterminata in anni 2 e euro 1.000 di multa (pena sospesa); per Germano Orlando confermata la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione ed euro 800 di multa. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita il controllo della Corte di cassazione ai vizi di diritto e alle illogicità manifeste o carenze motivazionali specifiche; non consente la rivalutazione libero delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti fatta dal giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; applicata per quantificare l'ammenda a carico dei ricorrenti.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la concessione di benefici (es. non menzione); la Corte territoriale ha ritenuto che, nonostante la sospensione condizionale e le attenuanti, la gravità dei fatti escludeva il beneficio della non menzione.

  • art. 391-bis e ss. c.p.p.

    Riferite come tipologia di dichiarazioni difensive che i ricorrenti sostengono non essere state adeguatamente valutate; la Corte ha ritenuto tali elementi non determinanti rispetto al compendio probatorio complessivo.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rivede la valutazione delle prove di fatto: le critiche che propongono una diversa lettura delle risultanze probatorie sono inammissibili se non evidenziano illogicità manifesta o carenze argomentative decisive.
  • La mancata menzione esplicita di ogni singolo elemento difensivo nella motivazione di merito non è di per sé vizio quando quegli elementi non incidono sul cuore del ragionamento che ha portato alla condanna o sono implicitamente superati.
  • Intercettazioni e conversazioni contestuali, se coerenti e numerose, possono costituire fondamento probatorio idoneo a comprovare condotte intimidatorie anche se il linguaggio è parziale o criptico; la loro interpretazione è valutazione di fatto del giudice del merito.
  • Per configurare la tentata estorsione è necessario dimostrare atti intimidatori o minacciosi finalizzati a ottenere un ingiusto profitto; la ricostruzione del fine e del profitto può emergere dal contesto e da elementi indiziari convergenti.
  • La responsabilità di un coautore o concorrente può essere affermata anche se la persona offesa non lo nomina esplicitamente, quando risultino elementi probatori (es. intercettazioni, pedinamenti, ruoli organizzativi) che ne dimostrino la partecipazione.
  • Il diniego del beneficio della non menzione è compatibile con la sospensione condizionale della pena se il giudice territoriale, valutata la gravità dei fatti e i parametri dell'art. 133 c.p., ritiene il beneficio ingiustificato.
  • Ricorsi in cassazione privi di vizi di diritto specifici o che si risolvono in una mera replica della difesa di merito possono comportare l'inammissibilità e l'addebito delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende.

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