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Sentenza

Sentenza n. 781/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento, - del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Firenze, recante divieto al ricorrente di fare ritorno nel Comune di Fucecchio (FI) per la durata di anni due a partire dalla notifica del presente provvedimento senza preventiva autorizzazione di questo Ufficio con l’ingiunzione di lasciare il territorio del comune di Fucecchio (FI) entro 24 ore dalla notifica.

Giustizia amministrativa202401100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel Comune di Fucecchio per due anni e ingiunzione di lasciare il territorio comunale entro 24 ore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato dal Questore di Firenze dopo che era stato trovato nell’area boschiva delle Cerbaie, nel Comune di Fucecchio, in prossimità di un’autovettura parcheggiata con la portiera aperta. La perquisizione personale aveva dato esito negativo. Sono stati dedotti: violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011, come modificati dal d.l. 123/2023, ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, per avere l’amministrazione ritenuto che il ricorrente si trovasse nell’area per svolgere attività di spaccio senza adeguato riscontro; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 e omessa motivazione, per mancata comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell’art. 2 d.lgs. 159/2011, perché il provvedimento non avrebbe ordinato il rientro nel Comune di residenza; violazione del dovere di assistenza verso i genitori anziani residenti nel Comune di Fucecchio, in quanto il divieto avrebbe impedito tale assistenza.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione di pericolosità sociale, nonostante l’esito negativo della perquisizione, valorizzando congiuntamente la presenza del ricorrente nell’area delle Cerbaie, caratterizzata da fenomeni di spaccio, i suoi precedenti penali per traffico illecito di stupefacenti e maltrattamenti e le concrete condizioni di vita rilevate dall’amministrazione. Il foglio di via è una misura preventiva e non sanzionatoria: non richiede la prova compiuta di un reato o di una condotta immediatamente lesiva, ma concreti elementi attuali, anche indiziari e di significato tendenziale, dai quali emerga una concreta propensione alla commissione di condotte penalmente rilevanti. È stato respinto anche il motivo relativo alla partecipazione procedimentale, poiché il provvedimento dava conto delle esigenze di celerità connesse alla tutela immediata della sicurezza pubblica. Il TAR ha chiarito che, dopo le modifiche all’art. 2 d.lgs. 159/2011, non è più previsto l’ordine di rimpatrio nel Comune di residenza, bensì l’ordine di lasciare il territorio del Comune entro un termine congruo, comunque non superiore a quarantotto ore; pertanto, l’ingiunzione di lasciare Fucecchio entro 24 ore non era illegittima. Infine, il divieto di rientro non escludeva in assoluto l’assistenza ai genitori, potendo il Questore autorizzare il rientro su istanza dell’interessato per la tutela di rilevanti interessi costituzionalmente garantiti. Le spese di lite sono state compensate; è stato liquidato il compenso per il patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011

    Gli articoli costituiscono la base normativa del foglio di via obbligatorio e della valutazione di pericolosità sociale; la misura può fondarsi su elementi concreti e anche indiziari, senza necessità di un definitivo accertamento penale.

  • d.l. 123/2023

    Ha modificato la disciplina del foglio di via obbligatorio, sostituendo l’ordine di rimpatrio nel Comune di residenza con l’ordine di lasciare il territorio del Comune dal quale il soggetto viene allontanato, entro un termine congruo non superiore a quarantotto ore.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando l’amministrazione motivi specifiche esigenze di celerità connesse alla tutela immediata della sicurezza pubblica.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti

    La disposizione è stata applicata per liquidare il compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in relazione alla natura della controversia e all’impegno professionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione, non una sanzione penale: la sua adozione non richiede l’accertamento compiuto di un reato o di una condotta immediatamente lesiva, ma una valutazione motivata di pericolosità sociale fondata su comportamenti attuali e concreti, anche ricostruiti mediante elementi indiziari, contesti significativi e precedenti dell’interessato.
  • Ai fini del foglio di via obbligatorio, la valutazione della pericolosità deve considerare congiuntamente il profilo soggettivo, relativo alla dedizione o propensione del soggetto alla commissione di reati, e il profilo oggettivo, relativo all’attitudine offensiva dei reati o dei contesti nei quali il soggetto è stato riscontrato.
  • L’esito negativo di una perquisizione non esclude di per sé la legittimità del foglio di via obbligatorio quando l’amministrazione abbia fondato la misura su una pluralità di elementi concreti e logicamente convergenti, idonei a evidenziare una concreta probabilità di future condotte penalmente rilevanti.
  • In presenza di esigenze di tutela immediata della sicurezza pubblica, la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa, purché il provvedimento dia conto delle specifiche ragioni di celerità che impediscono la partecipazione procedimentale.
  • A seguito delle modifiche all’art. 2 d.lgs. 159/2011, il foglio di via obbligatorio non comporta più necessariamente l’ordine di rientro nel Comune di residenza, ma può imporre di lasciare il territorio del Comune interessato entro un termine congruo stabilito dal Questore e comunque non superiore a quarantotto ore.
  • Il divieto di ritorno contenuto nel foglio di via obbligatorio non è assoluto: il Questore può autorizzare il rientro su istanza dell’interessato quando ciò sia necessario per tutelare rilevanti interessi costituzionalmente garantiti, come l’assistenza a familiari anziani.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMisure prefettizie di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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