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Sentenza

Sentenza del 14/01/2021 n. 323 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Cartella di pagamento - produzione in giudizio di copia fotostatica della relata di notifica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

l'agente della riscossione ha prodotto in giudizio copie fotostatiche della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella; il contribuente ha contestato la conformità delle copie agli originali e quindi la validità della notifica, richiamando l'art. 2719 c.c. sulla certificazione di conformità

La decisione

la Corte ha stabilito che, se il giudice constata l'assenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può automaticamente escludere ogni efficacia probatoria delle copie prodotte. Deve invece valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli presuntivi, e attribuire rilievo anche all'eventuale attestazione dell'agente della riscossione che le copie corrispondono alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. In sostanza le copie prive di certificazione formale non sono automaticamente prive di rilevanza probatoria; il giudice è tenuto a un'apprezzamento motivato e concreto degli elementi di prova

Norme richiamate

  • art. 19 comma 3 d.lgs. n. 546/1992

    richiama l'obbligo del giudice di valutare i documenti prodotti e contiene norme sulle modalità di prova in materia tributaria; la Corte ritiene che l'art.19, unitamente alla valutazione probatoria, permetta di considerare anche attestazioni su riproduzioni informatiche

  • art. 2719 c.c.

    la certificazione di conformità conferisce piena prova al documento riprodotto; tuttavia, l'assenza di tale certificazione non impone al giudice di negare tout court ogni efficacia probatoria alle copie: occorre valutare le difformità contestate con gli altri elementi probatori disponibili

Massime di principio

  • La produttività in giudizio di copie fotostatiche senza certificazione di conformità non determina automaticamente l'inutilizzabilità probatoria delle stesse: il giudice deve esaminare nel merito le contestazioni di difformità
  • L'agente della riscossione è comunque incentivato a fornire certificazione di conformità o attestazioni formali (anche di corrispondenza con riproduzioni informatiche) per rafforzare la prova della notifica
  • Il contribuente che contesta la notifica deve indicare in modo preciso le difformità e, se possibile, proporre elementi probatori alternativi o chiedere l'esibizione degli originali e/o CTU per dimostrare l'irregolarità
  • Il giudice può avvalersi di elementi presuntivi e indiziari (comunicazioni, comportamenti delle parti, documentazione informatica) per valutare se la notifica sia stata perfezionata, e deve motivare specificamente la valutazione delle difformità contestate
  • In caso di incertezza probatoria il principio da seguire è la valutazione complessiva e motivata: la notifica può essere ritenuta invalida se le difformità concrete e gli elementi istruttori non consentono di ritenere provata la conformità all'originale

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