Cassazione Civile, Ordinanza n. 29157/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata intervenuta e della rituale rinuncia al ricorso, notificata all'Agenzia delle Entrate. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., con istanza di compensazione delle spese di lite. Non vi è stata decisione sui motivi di ricorso nel merito.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti avevano impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto il loro appello e confermato la legittimità del provvedimento di irrogazione di sanzioni n. T95CO400342-2013 relativo a IRES e ad altre violazioni per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009. Il ricorso per cassazione era affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio i ricorrenti hanno depositato memoria di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., allegando la documentazione della definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. 193/2016, con prova del pagamento delle somme richieste dall'agente della riscossione. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso, ritualmente depositata e notificata alla controparte, consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
l'intervenuta definizione agevolata della pretesa oggetto di lite, provata documentalmente, ha giustificato la rinuncia al ricorso e l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando il ricorrente in cassazione rinuncia validamente al ricorso e la rinuncia è collegata all'avvenuta definizione agevolata della controversia, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio.
- La prova documentale dell'adesione alla definizione agevolata e del pagamento delle somme dovute è sufficiente a dimostrare l'intervenuta cessazione della controversia ai fini processuali.
- La rinuncia al ricorso, se notificata alla controparte costituita, determina la chiusura del giudizio senza esame del merito delle censure proposte.
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