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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4988/2022 del 11/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il rifiuto di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. Il motivo unico denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 125, 278, 303 c.p.p. e dell'art. 99 c.p.: il Tribunale avrebbe computato la recidiva (anche qualificata) ai fini del calcolo dei termini massimi di custodia, nonostante l'art. 278 c.p.p. escluda la recidiva dal novero degli elementi da considerare per la determinazione della pena ai fini cautelari. Inoltre il ricorrente contestava il modo in cui erano state conteggiate le sospensioni, in particolare l'ulteriore sospensione ex art. 83 d.l. n. 18/2020 per l'emergenza Covid-19.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata l'applicazione della recidiva ai fini del calcolo dei termini massimi di custodia cautelare. Ha richiamato il principio consolidato (Sez. U., Naccarato) secondo cui la recidiva non si tiene conto ai fini dell'applicazione delle misure cautelari e del calcolo dei limiti edittali. Di conseguenza, escludendo la recidiva, il termine massimo applicabile (art. 303, comma 4, lett. b) c.p.p.) era già maturato l'8 febbraio 2021, tenuto conto delle sospensioni per redazione delle sentenze. Inoltre la Corte ha ritenuto non applicabile la sospensione per emergenza pandemica (art. 83 d.l. n. 18/2020) al caso di specie, perché durante il periodo 9/3-11/5/2020 non erano in corso termini processuali rilevanti (non vi furono udienze o termini in scadenza per atti nel procedimento che giustificassero la sospensione). Per questi motivi la cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone l'immediata liberazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa.

Norme richiamate

  • art. 278 cod. proc. pen.

    Stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, non si tiene conto della recidiva; pertanto la recidiva (anche se qualificata) non va computata per determinare i limiti edittali utili al calcolo della durata massima della custodia cautelare.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Regola i termini massimi della custodia cautelare per le varie ipotesi; la Corte ha richiamato il criterio di calcolo basato sulla fattispecie ritenuta in sentenza e sull'art. 278 c.p.p., escludendo la recidiva dal computo e indicando che, applicando la lett. b) del comma 4, i termini erano già scaduti.

  • art. 99 cod. pen.

    Prevede l'aumento di pena per la recidiva quale circostanza ad effetto speciale; la Corte ha però precisato che, nonostante l'effetto speciale sul piano sostanziale, tale circostanza non può essere fatta rientrare nel computo ai fini di cui all'art. 278 c.p.p.

  • art. 83, commi 2 e 4, d.l. n. 18 del 17/3/2020 (conv. L. 24/4/2020, n. 27)

    Prevede la sospensione dal 9/3/2020 all'11/5/2020 di molti termini processuali e, al comma 4, la sospensione dei termini di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p. La Corte ha interpretato la norma nel senso che la sospensione opera solo nei procedimenti nei quali, nel periodo di riferimento, risultino effettivamente in corso termini processuali per il compimento di specifici atti; se non vi sono termini/atti pendenti, la sospensione non si applica.

  • Sez. U., n. 17386 del 24/02/2011 (Naccarato)

    Giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio per cui la recidiva reiterata non deve essere considerata ai fini dei limiti edittali e del calcolo della pena per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte di cassazione ha fatto proprio questo principio per rimettere il calcolo dei termini senza considerare la recidiva.

  • Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna)

    Richiamata rispetto all'interpretazione dei limiti di operatività della sospensione dei termini ex art. 83 d.l. 18/2020: la sospensione riguarda solo i termini procedurali effettivamente in corso nel periodo di emergenza e presuppone una effettiva stasi del procedimento.

Massime di principio

  • Per calcolare i termini massimi di custodia cautelare si prende come base il reato e le circostanze ritenute in sentenza secondo i criteri dell'art. 278 c.p.p.; la recidiva, anche se qualificata, non deve essere conteggiata ai fini del calcolo dei termini cautelari.
  • Le circostanze ad effetto speciale giudicate sussistenti (diverse dalla recidiva) vanno considerate nel computo della durata massima della custodia cautelare; eventuali rapporti di equivalenza con attenuanti generiche non incidono sull'obbligo di tenerne conto se figurano in sentenza.
  • Le sospensioni introdotte per l'emergenza Covid-19 (art. 83 d.l. n. 18/2020) operano solo se, nel periodo considerato, risultano effettivamente in corso termini processuali o atti da compiersi: in assenza di termini attivi nel periodo di sospensione, la stessa non si applica al procedimento.
  • Se, escludendo la recidiva e computando correttamente le sospensioni legittime, i termini di custodia risultano scaduti, il giudice deve disporre la scarcerazione immediata del detenuto salvo diversa causa di detenzione.
  • Nel caso di annullamento senza rinvio dell'ordinanza cautelare, l'effetto pratico è l'immediata liberazione del ricorrente se non sussistono altri provvedimenti di detenzione.

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