Cassazione Civile, Ordinanza n. 06480/2024 del 12/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Gli attori, familiari ed eredi di un anziano affetto da morbo di Alzheimer deceduto per soffocamento durante o subito dopo il pasto in una residenza per anziani, avevano chiesto il risarcimento dei danni assumendo che il decesso fosse dipeso da inadeguata sorveglianza e da errata somministrazione del cibo da parte della struttura. Nel corso del giudizio erano stati coinvolti anche la società proprietaria/gestore della casa di riposo, la cooperativa che prestava i servizi di assistenza e somministrazione dei pasti, e le rispettive assicuratrici. In cassazione i ricorrenti hanno censurato: la statuizione sulle spese di lite riferita a una società assicuratrice non più parte del giudizio; la qualificazione della domanda come mutatio libelli per avere introdotto solo tardivamente la responsabilità contrattuale e da contatto sociale; l’asserita erronea considerazione di tali profili come rinunciati; la pretesa mancata comprensione del ricorso in riassunzione; l’erronea applicazione degli artt. 652 e 654 c.p.p. e del preteso giudicato penale; la violazione del criterio del "più probabile che non"; l’erronea valutazione delle norme sulla diligenza e sulla responsabilità dell’appaltatore e dell’appaltante; l’erronea interpretazione del contratto di appalto tra le società; e l’inversione dell’onere della prova.
La decisione
La Corte ha accolto soltanto il primo motivo, rilevando che la sentenza d’appello aveva indebitamente regolato le spese di lite anche nei confronti di una compagnia assicuratrice che, a seguito del giudizio di rinvio, non era più parte del processo. Ha quindi eliminato dalla sentenza impugnata la statuizione sulle spese tra i ricorrenti e tale assicuratrice. Tutti gli altri motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili: in particolare, è stata ritenuta tardiva e quindi non scrutinabile la prospettazione della responsabilità contrattuale/da contatto sociale, sicché non vi era spazio per ulteriori censure sul relativo riparto dell’onere probatorio; quanto ai profili penalistici, la Corte ha affermato che il giudice civile conserva autonomia di accertamento e che l’assoluzione penale non impediva di esaminare i fatti, ma nel caso concreto i giudici di merito avevano escluso comunque la responsabilità della cooperativa sulla base delle risultanze istruttorie e dell’assetto contrattuale, attribuendo alla società appaltante il controllo sui livelli quantitativi e qualitativi del servizio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione verso le controricorrenti costituite.
Norme richiamate
art. 2049 c.c.
richiamato nei motivi di appello/ricorso per sostenere una responsabilità per fatto altrui; la Corte non ne accoglie la diversa lettura prospettata dai ricorrenti.
art. 652 c.p.p.
l’assoluzione penale non ha efficacia automaticamente vincolante nel giudizio civile di danno; il giudice civile può accertare autonomamente i fatti.
art. 654 c.p.p.
richiamato congiuntamente all'art. 652 c.p.p. per gli effetti delle sentenze penali nel civile; la Corte esclude che impedisca il riesame autonomo dei fatti in sede civile.
art. 1223 c.c.
richiamato nel motivo sul criterio del "più probabile che non" in tema di causalità/danno.
art. 1176 c.c.
invocato per la diligenza nell’esecuzione della prestazione e nella vigilanza sugli ospiti.
art. 1655 c.c.
richiamato per l’inquadramento del contratto di appalto e della ripartizione delle funzioni tra appaltante e appaltatore.
art. 2043 c.c.
invocato quale base della responsabilità aquiliana prospettata dai ricorrenti.
art. 1228 c.c.
richiamato per la responsabilità per fatto degli ausiliari nell’esecuzione della prestazione.
art. 112 c.p.c.
richiamato per vizi di ultrapetizione/omessa pronuncia e per la qualificazione della domanda come mutata o rinunciata.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo sull’asserita errata valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
richiamato nel motivo sull’asserita errata valutazione delle prove.
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare il riparto dell’onere della prova; la Corte osserva che la doglianza è apodittica e, quanto al contatto sociale, tardiva.
art. 1229 c.c.
richiamato insieme all'art. 1655 c.c. per contestare i limiti di responsabilità nel rapporto di appalto.
art. 380 bis 1 c.p.c.
menzionato per il deposito della motivazione nei termini camerali.
Massime di principio
- Nel giudizio civile di danno, l’assoluzione in sede penale non produce di per sé un effetto vincolante impeditivo dell’accertamento civile: il giudice civile conserva piena autonomia nella ricostruzione dei fatti e nella loro qualificazione giuridica.
- Una diversa fonte di responsabilità, se introdotta solo in una fase tardiva del giudizio e tale da incidere sul riparto dell’onere probatorio, può essere ritenuta inammissibile o comunque non scrutinabile se non risulta ritualmente dedotta negli atti introduttivi o nelle difese tempestive.
- Le censure di cassazione che si risolvono nella mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti, delle prove o del contratto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito non superano il controllo di legittimità, se non evidenziano un effettivo vizio di diritto o di motivazione nei limiti consentiti.
- Nell’appalto, la ripartizione delle responsabilità tra appaltante e appaltatore dipende dal concreto assetto contrattuale e dalle direttive organizzative: se al committente è rimesso il controllo dei livelli qualitativi e quantitativi del servizio, non è sufficiente allegare il solo verificarsi dell’evento dannoso per imputare automaticamente la responsabilità all’appaltatore.
- L’erronea regolazione delle spese nei confronti di una parte che non sia più presente nel giudizio di rinvio comporta la caducazione della relativa statuizione, limitatamente a quel capo della decisione.
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