Cassazione Penale, Sentenza n. 22504/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva, in applicazione delle norme transitorie dell'art. 95 del d.lgs. 150/2022, la sostituzione di un segmento di pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi della legge n. 689/1981. Sosteneva che il segmento di pena interessato fosse inferiore ai limiti previsti per la sostituzione e che la Corte d'appello avesse errato nel considerare la pena complessiva aumentata a titolo di continuazione (nove anni) invece della pena base di tre anni; inoltre denunciava la mancata valutazione delle condizioni personali e della revoca di una misura di prevenzione, richiamando l'art. 58 della legge n. 689/1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini dell'applicabilità delle pene sostitutive previste dall'art. 53 della legge n. 689/1981, va considerata la pena complessiva risultante dall'applicazione dell'art. 81 c.p. (aumento per continuazione). Poiché la pena complessiva supera i limiti previsti per la sostituzione con lavoro di pubblica utilità, la richiesta è inammissibile; conseguentemente la Corte non ha esaminato in concreto la meritevolezza del beneficio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge n. 689 del 1981 - art. 53
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con semiliberta o detenzione domiciliare; quando entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilita; quando entro il limite di un anno, puo sostituirla altresi con la pena pecuniaria. L'ultimo periodo stabilisce che, ai fini della determinazione dei limiti, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p.
La Corte ha interpretato l'art. 53 nel senso che i limiti per l'applicazione delle pene sostitutive devono essere valutati considerando la pena effettiva dopo gli aumenti di cui all'art. 81 c.p.; quindi anche segmenti di pena determinati a titolo di continuazione concorrono al computo.
art. 81 codice penale
Il criterio dell'art. 81 (aumento per continuazione) determina una pena complessiva che va computata ai fini del superamento dei limiti previsti per le pene sostitutive; di conseguenza segmenti di pena derivanti da continuazione non sono autonomi ai fini del calcolo del limite.
decreto legislativo n. 150 del 2022 - art. 95
La norma transitoria invocata non consente la sostituzione richiesta se, applicando le regole di computo delle pene, il risultato è un'ammontare complessivo che eccede i limiti previsti per la pena sostitutiva.
legge n. 689 del 1981 - art. 58
L'art. 58 disciplina i casi in cui la pena detentiva non puo essere sostituita per fondati motivi di inadempimento delle prescrizioni; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura relativa alla mancata valutazione di questi aspetti, essendo preclusa la verifica della meritevolezza per via del superamento del limite di pena.
codice di procedura penale - art. 616
Articolo invocato per la condanna alle spese processuali; la Corte ha applicato la disciplina che prevede la condanna del ricorrente alle spese in caso di rigetto.
codice di procedura penale - art. 444
Richiamato nell'ambito del testo dell'art. 53 come riferimento alla possibilita di applicazione della pena su richiesta delle parti; contribuisce al quadro normativo cui si riferisce la sostituzione delle pene.
legge n. 689 del 1981 - art. 56‑quater
Norma richiamata dall'art. 53 in relazione alla determinazione della pena pecuniaria per i limiti inferiori; non è stata determinante nel caso concreto ma fa parte del sistema delle pene sostitutive.
Massime di principio
- Per valutare la possibilità di sostituire la pena con misure alternative (semiliberta, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità) occorre considerare la durata della pena determinata dopo l'applicazione degli aumenti previsti dall'art. 81 c.p.; non si possono computare i singoli segmenti isolatamente quando la pena è stata unificata per continuazione.
- Se la pena complessiva, tenendo conto degli aumenti, supera i limiti stabiliti dall'art. 53 della legge n. 689/1981, il giudice non può procedere alla sostituzione e non è necessario (né possibile) esaminare nel merito la meritevolezza o le condizioni favorevoli del condannato.
- La questione della valutazione delle condizioni personali e delle revoche di misure di prevenzione rileva solo se il limite di pena consente già, in via astratta, l'applicazione della pena sostitutiva; in caso contrario tali valutazioni sono assorbite.
- Prima di proporre istanze di sostituzione in casi di sentenze con plurime condanne o con aumento per continuazione, verificare il calcolo della pena complessiva alla luce dell'art. 81 c.p. per capire se ricadere nei limiti previsti per le diverse modalità sostitutive.
- Le norme transitorie che consentono estensioni di benefici non prevalgono sul requisito soggettivo/oggettivo costituito dal rispetto dei limiti di durata della pena: il rispetto di tali limiti resta condizione preliminare imprescindibile.
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