Sentenza del 29/03/2017 n. 8050 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava il fermo amministrativo sostenendo di non aver ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali presupposte e che le medesime pretese erano già state utilizzate per un'iscrizione ipotecaria su un altro immobile, poi annullata. In Cassazione deduceva la violazione dell'art. 2909 c.c., per il mancato riconoscimento dell'efficacia di giudicato della precedente sentenza, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla valutazione degli estratti di ruolo e della documentazione relativa alle cartelle.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha quindi rigettato. Ha rilevato, in particolare, la carenza di autosufficienza del ricorso: il contribuente non aveva indicato con precisione in quale fase e con quali atti fossero state formulate le proprie deduzioni, né aveva trascritto o prodotto adeguatamente i documenti decisivi. Quanto al giudicato esterno, non era stato riprodotto il testo completo della precedente sentenza con la relativa attestazione di passaggio in giudicato. La Corte ha inoltre rilevato la non corretta commistione tra violazione di legge e vizio motivazionale e il tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. È rimasta quindi ferma la decisione della CTR, che aveva mantenuto il fermo limitatamente alla cartella ritualmente notificata, per Euro 11.204,71. G.C. è stato condannato a rimborsare a Equitalia Sud S.p.A. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.500, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Chi invoca un giudicato esterno in Cassazione deve dimostrarne integralmente l'esistenza e la portata, riportando nel ricorso il testo completo della sentenza e l'attestazione del suo passaggio in giudicato; un semplice riassunto non è sufficiente.
Art. 360, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fondano le censure, il luogo della loro produzione e il contenuto rilevante, così da consentire alla Corte di verificarle senza ricorrere ad atti esterni al ricorso.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge deve essere dedotta indicando puntualmente la norma violata e spiegando specificamente perché la decisione impugnata contrasti con essa; non è sufficiente formulare critiche generiche o dirette alla rivalutazione dei fatti.
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente richiamare genericamente documenti, estratti di ruolo o precedenti sentenze: il ricorrente deve indicare con precisione dove tali elementi siano stati prodotti e trascriverne le parti decisive.
- Chi invoca un giudicato esterno deve depositare o riprodurre integralmente la sentenza e dimostrare il suo passaggio in giudicato; in caso di incertezza sull'oggetto o sugli effetti del giudicato, la censura può essere dichiarata inammissibile.
- Le doglianze sulla violazione di legge devono essere tenute distinte da quelle relative alla motivazione e devono spiegare uno specifico errore giuridico, non limitarsi a contestare la ricostruzione dei fatti.
- La Corte di cassazione non costituisce un ulteriore giudice di merito: non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice tributario, salvo vizi giuridici o motivazionali dedotti nei limiti consentiti.
- In presenza di più cartelle, il fermo amministrativo può essere mantenuto, secondo la decisione richiamata, limitatamente alle pretese adeguatamente notificate e validamente poste a fondamento della misura.
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