Sentenza del 12/12/2016 n. 2175 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Istanza di autotutela dopo che l'avviso di accertamento è divenuto definitivo - Rifiuto di procedere all'autotutela - Impugnazione - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa controversia è stata dichiarata inammissibile. Sebbene rientrino nella giurisdizione tributaria le controversie sul rifiuto espresso o tacito di procedere all’autotutela, il diniego di annullamento in autotutela di un avviso di accertamento ormai definitivo non è impugnabile quando l’impugnazione mira sostanzialmente a riaprire i termini per contestare l’atto originario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il rifiuto espresso o tacito dell’Amministrazione di esercitare l’autotutela, chiedendo di eliminare un avviso di accertamento divenuto ormai definitivo. La controversia riguardava quindi la possibilità di impugnare il diniego di autotutela per rimettere in discussione un atto impositivo non contestato tempestivamente.
Norme richiamate
Disciplina dell’autotutela tributaria
Sono devolute al giudice tributario le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito di procedere ad autotutela.
Il rifiuto dell’Amministrazione di esercitare l’autotutela può, in astratto, essere sottoposto al giudice tributario; tale possibilità non consente però di impugnare indirettamente un atto impositivo ormai definitivo.
Principio di definitività dell’avviso di accertamento
Non è impugnabile il diniego di annullamento in sede di autotutela di un atto impositivo ormai divenuto definitivo.
L’autotutela è uno strumento eccezionale e discrezionale, non un mezzo per eludere i termini di impugnazione o ottenere una nuova valutazione nel merito di un accertamento non contestato tempestivamente.
Massime di principio
- L’istanza di autotutela non sospende né riapre i termini per impugnare l’atto tributario originario.
- Quando l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, il contribuente non può utilizzare il ricorso contro il diniego di autotutela per contestare nuovamente il merito dell’accertamento.
- Il rifiuto di autotutela può essere rilevante davanti al giudice tributario solo nei limiti in cui non venga utilizzato come sostituto dell’impugnazione tempestiva dell’atto impositivo.
- La definitività dell’atto tutela la stabilità dei rapporti tributari; eventuali errori dell’Amministrazione non rendono automaticamente impugnabile il diniego di autotutela.
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