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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 1800/2020 del 27/01/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori e INPS)

La controversia

La società ricorrente aveva affidato a un’impresa appaltatrice il servizio di pulizia del materiale rotabile presso impianti ferroviari. I lavoratori dell’appaltatrice, poi ammessa all’amministrazione straordinaria, avevano ottenuto decreti ingiuntivi per TFR, permessi non goduti, quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva delle ferie e buoni pasto arretrati, facendo valere anche la responsabilità solidale della committente. Avevano inoltre agito nei confronti dell’INPS per il riconoscimento del diritto di surroga nelle somme di TFR che il Fondo di garanzia avrebbe dovuto erogare. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 203/2014 depositata il 16 giugno 2014, riformò la decisione del Tribunale di Torino: riconobbe la responsabilità solidale della committente per il TFR, anche per il periodo anteriore all’ottobre 2003, e la condannò a pagare le somme residue dovute ai lavoratori. Ritenne invece infondata la domanda di surroga verso il Fondo di garanzia e non attribuì al Fondo istituito presso l’INPS per il TFR successivo al 1° gennaio 2007 la qualità di debitore delle somme, in mancanza dei presupposti previsti dalla legge. Con il primo motivo la committente contestò che, dopo aver pagato il TFR quale coobbligata, non potesse surrogarsi nei diritti dei lavoratori verso il Fondo di garanzia. Con il secondo motivo contestò che la L. n. 1369 del 1960, art. 3, fondasse una responsabilità solidale generale per il TFR maturato prima dell’ottobre 2003; censurò inoltre l’applicazione dell’art. 1676 c.c. e la ripartizione dell’onere della prova circa l’esistenza di debiti verso l’appaltatrice. Con il terzo motivo sostenne che, per le quote di TFR successive al 1° gennaio 2007, fosse legittimato passivamente il Fondo presso l’INPS e contestò di essere onerata della prova dei versamenti mensili dell’appaltatrice al Fondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Il primo è infondato perché la committente, quando paga il TFR in quanto coobbligata ex lege, soddisfa il credito del lavoratore; viene così meno il presupposto della garanzia del Fondo, destinata a proteggere il lavoratore dal mancato pagamento, e non sorge una surrogazione della committente ai sensi dell’art. 1203, n. 3, c.c. Il secondo è infondato: l’art. 3 della L. n. 1369 del 1960 prevedeva, per gli appalti endoaziendali, la responsabilità solidale dell’appaltante per l’obbligo retributivo, comprendente il TFR anteriore all’ottobre 2003; risultava quindi superfluo fondare la decisione sull’art. 1676 c.c. e le censure relative a tale distinta causa petendi erano inammissibili per difetto di decisività. Il terzo è infondato: ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, il Fondo eroga il TFR soltanto per la quota corrispondente ai versamenti effettuati, mentre la parte residua resta a carico del datore di lavoro. La committente, responsabile in solido, avrebbe dovuto allegare e provare il fatto impeditivo costituito dall’avvenuto versamento mensile dei contributi da parte dell’appaltatrice; non avendolo fatto, non ha superato la propria obbligazione. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità: per ciascuna parte resistente, euro 200 per esborsi ed euro 3.500 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; per i lavoratori è stata disposta la distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1203, n. 3, c.c.

    Parimenti infondato si rivela il terzo motivo, dovendo ritenersi, come è desumibile dal disposto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, per cui la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata al Fondo di cui al precedente comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati dal Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro ed in conformità con l’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 10354/2016), la Società ricorrente responsabile in solido dell’adempimento dell’obbligo di corresponsione del trattamento di fine rapporto di cui è gravato il datore di lavoro e, pertanto, tenuta ad allegare e provare il fatto impeditivo dell’insorgenza dell’obbligo stesso, dato dall’avvenuto versamento mensile del contributo pari alla quota prevista dall’art. 2120 c.c., al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto da parte dell’appaltatore datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, allegazione e prova di cui la Società ricorrente non ha qui dato conto limitandosi a riproporre in questa sede la questione, come detto infondata, del difetto di legittimazione passiva di Trenitalia S.p.A.

    La sentenza esclude che la committente che paga il TFR quale coobbligata possa surrogarsi, ai sensi dell’art. 1203, n. 3, c.c., nel credito verso il Fondo di garanzia, poiché il credito dei lavoratori verso il Fondo non sussiste più nella misura in cui è stato soddisfatto dal pagamento del coobbligato.

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29

    Il primo motivo deve ritenersi infondato, qualificandosi l’impresa appaltante quale coobbligato ex lege all’adempimento nei confronti dei lavoratori dipendenti dall’impresa appaltatrice dell’obbligo retributivo, comprensivo del TFR, adempimento in presenza del quale non può operare la garanzia data dall’intervento del Fondo relativo di cui alla L. n. 297 del 1982, la cui ratio si identifica nel tenere indenne, nella misura ivi prevista, il lavoratore dal rischio della mancata corresponsione del trattamento retributivo, il che esclude in radice la pretesa surroga dell’impresa appaltante nelle insussistenti, in quanto già soddisfatte da uno dei soggetti obbligati, ragioni di credito dei lavoratori dell’impresa appaltatrice nei confronti del predetto Fondo di garanzia, posizione, quella del coobbligato ex lege, che, pertanto ed in conformità all’orientamento da ultimo invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 10543/2016 cui si sono conformate tutte le sentenze successive fino a Cass. 9752/2019), non è riconducibile a quella dell’avente diritto, in quanto solvens in luogo dell’accipiens, contemplata dall’art. 1203 c.c., n. 3.

    L’obbligo solidale della committente comprende il TFR dovuto ai dipendenti dell’appaltatrice. Il pagamento da parte della committente soddisfa il credito retributivo e impedisce l’intervento del Fondo di garanzia per le somme già corrisposte; la committente non subentra per surrogazione nel credito verso il Fondo.

  • L. n. 297 del 1982, artt. 1 e 2

    Il primo motivo deve ritenersi infondato, qualificandosi l’impresa appaltante quale coobbligato ex lege all’adempimento nei confronti dei lavoratori dipendenti dall’impresa appaltatrice dell’obbligo retributivo, comprensivo del TFR, adempimento in presenza del quale non può operare la garanzia data dall’intervento del Fondo relativo di cui alla L. n. 297 del 1982, la cui ratio si identifica nel tenere indenne, nella misura ivi prevista, il lavoratore dal rischio della mancata corresponsione del trattamento retributivo, il che esclude in radice la pretesa surroga dell’impresa appaltante nelle insussistenti, in quanto già soddisfatte da uno dei soggetti obbligati, ragioni di credito dei lavoratori dell’impresa appaltatrice nei confronti del predetto Fondo di garanzia, posizione, quella del coobbligato ex lege, che, pertanto ed in conformità all’orientamento da ultimo invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 10543/2016 cui si sono conformate tutte le sentenze successive fino a Cass. 9752/2019), non è riconducibile a quella dell’avente diritto, in quanto solvens in luogo dell’accipiens, contemplata dall’art. 1203 c.c., n. 3.

    Il Fondo di garanzia tutela il lavoratore dal rischio di mancata corresponsione del TFR entro i limiti previsti dalla legge. Se il TFR è già stato pagato da un coobbligato, non residua, per la parte soddisfatta, un credito del lavoratore verso il Fondo né un diritto di surrogazione del coobbligato.

  • L. n. 1369 del 1960, art. 3

    Parimenti infondato si rivela il secondo motivo atteso che la L. n. 1369 del 1960, art. 3, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società ricorrente, per quanto preveda a carico dell’impresa affidataria di appalti endoaziendali l’obbligo di riconoscere la parità di trattamento con il proprio personale dei lavoratori dell’impresa appaltatrice, contestualmente sancisce la responsabilità solidale dell’appaltatore per l’adempimento dell’obbligo retributivo nei confronti dei lavoratori dell’appaltatrice, previsione sufficiente a fondare l’obbligo della Società ricorrente a provvedere al pagamento del TFR maturato anteriormente all’ottobre 2003, rendendo superfluo il riferimento ai medesimi fini all’art. 1676 c.c., ed irrilevante ai fini del decidere tale causa petendi, con conseguente inammissibilità, per difetto del carattere della decisività, delle censure a riguardo sollevate dalla Società ricorrente.

    Per gli appalti endoaziendali, l’art. 3 fonda la responsabilità solidale dell’impresa affidataria per l’adempimento dell’obbligo retributivo verso i lavoratori dell’appaltatrice, comprensivo del TFR maturato prima dell’ottobre 2003.

  • art. 1676 c.c.

    Parimenti infondato si rivela il secondo motivo atteso che la L. n. 1369 del 1960, art. 3, contrariamente a quanto sostenuto dalla Società ricorrente, per quanto preveda a carico dell’impresa affidataria di appalti endoaziendali l’obbligo di riconoscere la parità di trattamento con il proprio personale dei lavoratori dell’impresa appaltatrice, contestualmente sancisce la responsabilità solidale dell’appaltatore per l’adempimento dell’obbligo retributivo nei confronti dei lavoratori dell’appaltatrice, previsione sufficiente a fondare l’obbligo della Società ricorrente a provvedere al pagamento del TFR maturato anteriormente all’ottobre 2003, rendendo superfluo il riferimento ai medesimi fini all’art. 1676 c.c., ed irrilevante ai fini del decidere tale causa petendi, con conseguente inammissibilità, per difetto del carattere della decisività, delle censure a riguardo sollevate dalla Società ricorrente.

    Nel caso deciso, l’obbligo di pagamento del TFR anteriore all’ottobre 2003 era già fondato sulla responsabilità solidale prevista dalla L. n. 1369 del 1960, art. 3; il richiamo all’art. 1676 c.c. era quindi superfluo e le censure concernenti tale autonoma base giuridica non erano decisive.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 755-756

    Parimenti infondato si rivela il terzo motivo, dovendo ritenersi, come è desumibile dal disposto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, per cui la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata al Fondo di cui al precedente comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati dal Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro ed in conformità con l’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 10354/2016), la Società ricorrente responsabile in solido dell’adempimento dell’obbligo di corresponsione del trattamento di fine rapporto di cui è gravato il datore di lavoro e, pertanto, tenuta ad allegare e provare il fatto impeditivo dell’insorgenza dell’obbligo stesso, dato dall’avvenuto versamento mensile del contributo pari alla quota prevista dall’art. 2120 c.c., al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto da parte dell’appaltatore datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, allegazione e prova di cui la Società ricorrente non ha qui dato conto limitandosi a riproporre in questa sede la questione, come detto infondata, del difetto di legittimazione passiva di Trenitalia S.p.A.

    Il Fondo presso l’INPS è tenuto a liquidare soltanto la quota di TFR corrispondente ai versamenti effettivamente effettuati; la parte restante rimane a carico del datore di lavoro. Il coobbligato solidale che invochi l’estraneità di una quota alla propria obbligazione deve allegare e provare i versamenti mensili dell’appaltatrice al Fondo.

  • art. 2120 c.c.

    Parimenti infondato si rivela il terzo motivo, dovendo ritenersi, come è desumibile dal disposto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, per cui la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata al Fondo di cui al precedente comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati dal Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro ed in conformità con l’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 10354/2016), la Società ricorrente responsabile in solido dell’adempimento dell’obbligo di corresponsione del trattamento di fine rapporto di cui è gravato il datore di lavoro e, pertanto, tenuta ad allegare e provare il fatto impeditivo dell’insorgenza dell’obbligo stesso, dato dall’avvenuto versamento mensile del contributo pari alla quota prevista dall’art. 2120 c.c., al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto da parte dell’appaltatore datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, allegazione e prova di cui la Società ricorrente non ha qui dato conto limitandosi a riproporre in questa sede la questione, come detto infondata, del difetto di legittimazione passiva di Trenitalia S.p.A.

    La quota di TFR trasferita al Fondo è correlata ai contributi dovuti secondo l’art. 2120 c.c. e concretamente versati. Per escludere la responsabilità solidale relativa alle quote conferite al Fondo, spetta al coobbligato allegare e provare l’effettivo versamento.

  • art. 2697 c.c.

    Parimenti infondato si rivela il terzo motivo, dovendo ritenersi, come è desumibile dal disposto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, per cui la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata al Fondo di cui al precedente comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati dal Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro ed in conformità con l’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 10354/2016), la Società ricorrente responsabile in solido dell’adempimento dell’obbligo di corresponsione del trattamento di fine rapporto di cui è gravato il datore di lavoro e, pertanto, tenuta ad allegare e provare il fatto impeditivo dell’insorgenza dell’obbligo stesso, dato dall’avvenuto versamento mensile del contributo pari alla quota prevista dall’art. 2120 c.c., al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto da parte dell’appaltatore datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, allegazione e prova di cui la Società ricorrente non ha qui dato conto limitandosi a riproporre in questa sede la questione, come detto infondata, del difetto di legittimazione passiva di Trenitalia S.p.A.

    Il coobbligato solidale che deduca l’avvenuto trasferimento al Fondo delle quote di TFR deve provare il fatto impeditivo della propria obbligazione per tali quote, ossia l’effettivo versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    La disposizione è richiamata quale parametro per determinare l’importo del contributo unificato aggiuntivo, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • La committente che risponde ex lege in solido del TFR dovuto ai dipendenti dell’appaltatrice è coobbligata all’adempimento dell’obbligo retributivo. Se paga il lavoratore, il credito è soddisfatto e non sussistono, per la parte pagata, ragioni di credito verso il Fondo di garanzia né un diritto della committente alla surrogazione nel credito dei lavoratori.
  • Nell’ambito degli appalti endoaziendali, la responsabilità solidale prevista dall’art. 3 della L. n. 1369 del 1960 fonda l’obbligo dell’appaltante di corrispondere anche il TFR maturato prima dell’ottobre 2003; quando tale base normativa è sufficiente, il richiamo all’art. 1676 c.c. è superfluo ai fini della decisione.
  • Il Fondo per l’erogazione del TFR presso l’INPS liquida soltanto la quota corrispondente ai versamenti effettivamente effettuati; la parte restante resta a carico del datore di lavoro. Il coobbligato solidale che deduca l’avvenuto versamento dei contributi per sottrarsi all’obbligo relativo a quelle quote deve allegare e provare tale fatto impeditivo.

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