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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10530/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'ordinanza riguarda due ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 20 febbraio 2024. I ricorsi censuravano principalmente: 1) il riconoscimento fotografico effettuato nei confronti degli imputati, sostenendo l'inaffidabilità dell'identificazione; 2) per uno dei ricorrenti, anche l'attendibilità delle persone offese e il tempo intercorso tra il fatto e il riconoscimento; 3) per entrambi, la tesi della prescrizione del reato di truffa. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico, perché sostanzialmente riproponeva argomentazioni già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi con la motivazione impugnata; ha inoltre osservato che la valutazione della credibilità delle persone offese è questione di fatto non rivalutabile in cassazione, salvo manifeste contraddizioni, qui insussistenti. Il secondo motivo del ricorso di uno degli imputati è stato parimenti giudicato privo di specificità, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello sulla distanza temporale dal reato e sull'attendibilità delle persone offese. Infine, i motivi sulla prescrizione sono stati ritenuti manifestamente infondati, perché non tenevano conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione, né, per uno dei ricorrenti, degli aumenti derivanti dalla recidiva specifica e reiterata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità e mancanza di specificità dei motivi relativi al riconoscimento fotografico e sulla manifesta infondatezza della censura relativa alla prescrizione, nonché sull'assenza di vizi logici manifesti nella motivazione d'appello in tema di attendibilità delle persone offese.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato solo implicitamente nel ragionamento sulla prescrizione, poiché la Corte esclude l'estinzione del reato per effetto dei periodi di sospensione del termine; il testo non cita espressamente la norma, ma ne emerge il tema del computo della prescrizione.

  • art. 606 c.p.p.

    la Corte valuta i motivi di ricorso in termini di specificità e confronta i limiti del sindacato di legittimità rispetto alla rivalutazione del fatto e della credibilità della persona offesa.

  • art. 62-bis c.p.

    non citato espressamente; non inserito.

  • art. 99 c.p.

    richiamato indirettamente per gli aumenti dovuti alla recidiva specifica e reiterata applicata a uno dei ricorrenti, rilevante ai fini del calcolo della prescrizione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese in appello, se non si confrontano con la motivazione impugnata e non evidenziano specifici vizi logici o giuridici.
  • La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni o illogicità evidenti.
  • Le doglianze sul riconoscimento della persona dell'imputato devono essere specifiche e confrontarsi con tutti gli elementi valorizzati dal giudice di merito, compresi il tempo trascorso dal fatto e i riscontri alle dichiarazioni della persona offesa.
  • La deduzione della prescrizione è infondata se non considera correttamente i periodi di sospensione del termine e, ove applicabili, gli aumenti di durata derivanti da circostanze come la recidiva.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati o privi di specificità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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